Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 novembre 2022

Cassazione n. 25699/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nte-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 1407/2022depositata il 28/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30061/2022Numero sezionale 1866/2026Numero di raccolta generale 25699/2026Data pubblicazione 22/09/20261.

Dalla sentenza impugnata risulta che, con citazione notificata in data21 settembre 2017, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona dell’amministratore unicoPasquale Cozzolino, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo,la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo disporsene la condanna, invia tra loro solidale, al pagamento in suo favore della somma di euro115.893,20, oltre interessi.

A tal fine, dedusse che tra la società attrice ela [OSCURATO:SOCIETA]. era in essere un accordo commerciale per larealizzazione di prestazioni nell’ambito di lavori telefonici per conto dellacommittente finale [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) e che tra lestesse società era stato stipulato il contratto di subappalto n. 194/2012del 27.12.2012, che disponeva l’osservanza di tutte le prescrizioni delcontratto principale stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA]L’attrice allegò di essere stata interessata da una crisi aziendale, a motivodell’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in ordine alle obbligazionicontrattuali, e aggiunse che la [OSCURATO:SOCIETA]. era responsabile insolido ex art. 1292 c.c. con l’altra convenuta nei confronti dei dipendentidella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ai sensi dell’art. 29, comma 2, d. lgs. n. 276/2003 circala regolarità delle retribuzioni e la regolarità dei contributi previdenziali.Nella resistenza di entrambe le società convenute, nonché a seguito di unintervento adesivo di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di socio della Reti TlcS.r.l., il Tribunale rigettò le domande dell’attrice, condannandola alpagamento delle spese di lite.Il giudice di primo grado, in particolare, considerato che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.era stata dichiarata fallita alla data dell’instaurazione del giudizio, osservòche la legittimazione supplementare ed eccezionale dell’amministratoredella società presupponeva il disinteresse del curatore della proceduraconcorsuale e rilevò che tale circostanza non era stata specificamenteallegata.Numero registro generale 30061/2022Numero sezionale 1866/2026Numero di raccolta generale 25699/2026Data pubblicazione 22/09/20262.

A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], in proprio enella qualità di socio ed ex amministratore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nellaresistenza della [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’appello diBrescia, con sentenza n. 1407/2022 pubblicata il 28.11.2022, ha rigettatol’appello, regolando le spese del grado.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto possa rilevare in questa sede,premesso che risultava prodotta in atti una comunicazione della curateladalla quale si evinceva che l’omesso avvio del procedimento giudiziale peril recupero del credito era conseguente ad una scelta consapevole emeditata da parte degli organi della procedura, i quali si erano orientati intal senso in ragione della pendenza dinanzi alla Corte d’appello di Napoli diun altro giudizio in cui la medesima pretesa era già stata azionata, si èdunque ritenuto che ci si trovasse al cospetto non già di inerzia degliorgani fallimentari, bensì di chiara determinazione volitiva da parte loronel senso dell’inopportunità dell’avvio di un secondo giudizio in relazione aimedesimi fatti ed in funzione delle medesime richieste.

La Corte di meritoha pertanto ritenuto che non ricorressero gli estremi per l’accertamentodella legittimazione processuale straordinaria dell’amministratore unicodella società fallita.3. [OSCURATO:PERSONA], «in proprio e quale socio» della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,ricorre per cassazione avverso quest’ultima sentenza sulla scorta di ununico motivo.[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]. resistono con due autonomicontroricorsi.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 344 c.p.c. in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 per avere laCorte d’appello di Brescia ritenuto «inammissibile» l’«intervento» diCozzolino Pasquale.Numero registro generale 30061/2022Numero sezionale 1866/2026Numero di raccolta generale 25699/2026Data pubblicazione 22/09/2026Il ricorrente, dopo aver evidenziato che la curatela del Fallimento dellaReti [OSCURATO:SOCIETA]. era rimasta contumace nel giudizio pendente dinanzi allaCorte d’appello di Napoli, deduce quanto segue: «quindi non si comprendecon quali strumenti la curatela avrebbe tutelato la società fallita RETI TLCSrl in liquidazione, che tramite il suo amministratore sig.

CozzolinoPasquale aveva instaurato giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo, al finedi ottenere la condanna della soc. [OSCURATO:SOCIETA] in solido con TIM alpagamento delle somme non versate per lavori già eseguiti e contabilizzatie approvati dalla committente».

Inoltre, sempre a dire del ricorrente,avendo la Corte d’appello di Napoli mantenuto ferma «la statuizione dicondanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di cui alla sentenza impugnata»,«gli organi fallimentari, non costituendosi, hanno determinato il passaggioin cosa giudicata della sentenza di primo grado, con aggravio della massapassiva, con pregiudizio dei creditori intervenuti nel fallimento [OSCURATO:PERSONA]».Il motivo è inammissibile.Deve premettersi che, diversamente da quanto allegato dal ricorrente, lapronuncia della Corte d’appello non ha riguardato un «intervento», bensìl’appello proposto dalla parte, ed essa non è stata di inammissibilità, bensìdi rigetto.Erroneo, quindi, risulta il richiamo nella rubrica dell’art. 344 c.p.c.,secondo cui «nel giudizio d'appello è ammesso soltanto l'intervento deiterzi, che potrebbero proporre opposizione a norma dell'articolo 404».Quanto precede è già di per sé sufficiente a determinare l’inammissibilitàdell’impugnazione, visto che nella specie, non essendosi verificato inappello alcun intervento del quale debba valutarsi l’ammissibilità, non sipone alcun problema relativo all’interpretazione o all’applicazionedell’unica norma di cui è stata lamentata la violazione ex art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.Numero registro generale 30061/2022Numero sezionale 1866/2026Numero di raccolta generale 25699/2026Data pubblicazione 22/09/2026Invero, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi,sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente chedenunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a penad'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intendelamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e diraffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenzaimpugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrareche queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosidemandare alla Corte il compito di individuare - con una ricercaesplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o ipunti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (cfr.: Cass.,Sez.

Un., n. 23745/2020; Cass. n. 18998/2021).Inoltre, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecieastratta recata da una norma di legge e implica necessariamente unproblema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è,invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr.:Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 7871/2025).Nel caso in esame, invece, la doglianza della parte riguarda non già unproblema interpretativo della norma, bensì un'erronea ricognizione dellafattispecie concreta, avuto riguardo alla condotta tenuta dalla curatela delmerito operata dalla Corte d’appello, sicché l’inammissibilità del motivo inesame va ravvisata anche sotto tale profilo.Va, in ogni caso, osservato che la dichiarazione di fallimento, pur nonsottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nelfallimento, comporta, a norma dell'art. 43 l. fall., la perdita della suacapacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando laNumero registro generale 30061/2022Numero sezionale 1866/2026Numero di raccolta generale 25699/2026Data pubblicazione 22/09/2026legittimazione processuale esclusivamente al curatore.

Se, però,l'amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in viaeccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi dirittipatrimoniali, sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da untotale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando conseguaad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza dellacontroversia (cfr.: Cass. n. 13814/2016; Cass. n. 2626/2018; Cass. n.30719/2025).

Nelle controversie relative a rapporti patrimoniali compresinel fallimento, al fallito compete una legittimazione processuale suppletivanella sola ipotesi di totale disinteresse del curatore (cfr.: Cass. n.33546/2023).Ebbene, la sentenza impugnata, nel rilevare che in concreto non eraravvisabile un totale disinteresse della procedura, risultando, al contrario,la mancata costituzione in giudizio frutto di una scelta ponderata, hadeciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza diquesta Corte, sopra riportata, e l’esame del motivo non offre elementi permutare l’orientamento della stessa, sicché sussiste la causa diinammissibilità del ricorso prevista dall’art. 360-bis, primo comma, n. 1c.p.c.A tale proposito, è stato affermato che l'art. 360-bis c.p.c. è una normafiltro perché consente di delibare rapidamente ricorsi "inconsistenti",esonerando la Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione allasoluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenzialeprecedente: è sufficiente che rilevi che la pronuncia impugnata si èadeguata alla giurisprudenza di legittimità e che il ricorrente non la criticaadeguatamente (cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 7155/2017).2.

Alla luce di quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,Numero registro generale 30061/2022Numero sezionale 1866/2026Numero di raccolta generale 25699/2026Data pubblicazione 22/09/2026per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente arifondere alle società controricorrenti le spese processuali del giudizio dilegittimità, che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi euro 200,00per spese ed euro 8.500,00 per compensi, oltre 15% per rimborso dellespese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 16 settembre 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 1407/2022depositata il 28/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30061/2022Numero sezionale 1866/2026Numero di raccolta generale 25699/2026Data pubblicazione 22/09/20261. Dalla sentenza impugnata risulta che, con citazione notificata in data21 settembre 2017, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona dell’amministratore unicoPasquale Cozzolino, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo,la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo disporsene la condanna, invia tra loro solidale, al pagamento in suo favore della somma di euro115.893,20, oltre interessi. A tal fine, dedusse che tra la società attrice ela [OSCURATO:SOCIETA]. era in essere un accordo commerciale per larealizzazione di prestazioni nell’ambito di lavori telefonici per conto dellacommittente finale [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) e che tra lestesse società era stato stipulato il contratto di subappalto n. 194/2012del 27.12.2012, che disponeva l’osservanza di tutte le prescrizioni delcontratto principale stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA]L’attrice allegò di essere stata interessata da una crisi aziendale, a motivodell’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in ordine alle obbligazionicontrattuali, e aggiunse che la [OSCURATO:SOCIETA]. era responsabile insolido ex art. 1292 c.c. con l’altra convenuta nei confronti dei dipendentidella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ai sensi dell’art. 29, comma 2, d. lgs. n. 276/2003 circala regolarità delle retribuzioni e la regolarità dei contributi previdenziali.Nella resistenza di entrambe le società convenute, nonché a seguito di unintervento adesivo di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di socio della Reti TlcS.r.l., il Tribunale rigettò le domande dell’attrice, condannandola alpagamento delle spese di lite.Il giudice di primo grado, in particolare, considerato che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.era stata dichiarata fallita alla data dell’instaurazione del giudizio, osservòche la legittimazione supplementare ed eccezionale dell’amministratoredella società presupponeva il disinteresse del curatore della proceduraconcorsuale e rilevò che tale circostanza non era stata specificamenteallegata.Numero registro generale 30061/2022Numero sezionale 1866/2026Numero di raccolta generale 25699/2026Data pubblicazione 22/09/20262. A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], in proprio enella qualità di socio ed ex amministratore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nellaresistenza della [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’appello diBrescia, con sentenza n. 1407/2022 pubblicata il 28.11.2022, ha rigettatol’appello, regolando le spese del grado.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto possa rilevare in questa sede,premesso che risultava prodotta in atti una comunicazione della curateladalla quale si evinceva che l’omesso avvio del procedimento giudiziale peril recupero del credito era conseguente ad una scelta consapevole emeditata da parte degli organi della procedura, i quali si erano orientati intal senso in ragione della pendenza dinanzi alla Corte d’appello di Napoli diun altro giudizio in cui la medesima pretesa era già stata azionata, si èdunque ritenuto che ci si trovasse al cospetto non già di inerzia degliorgani fallimentari, bensì di chiara determinazione volitiva da parte loronel senso dell’inopportunità dell’avvio di un secondo giudizio in relazione aimedesimi fatti ed in funzione delle medesime richieste. La Corte di meritoha pertanto ritenuto che non ricorressero gli estremi per l’accertamentodella legittimazione processuale straordinaria dell’amministratore unicodella società fallita.3. [OSCURATO:PERSONA], «in proprio e quale socio» della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,ricorre per cassazione avverso quest’ultima sentenza sulla scorta di ununico motivo.[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]. resistono con due autonomicontroricorsi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 344 c.p.c. in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 per avere laCorte d’appello di Brescia ritenuto «inammissibile» l’«intervento» diCozzolino Pasquale.Numero registro generale 30061/2022Numero sezionale 1866/2026Numero di raccolta generale 25699/2026Data pubblicazione 22/09/2026Il ricorrente, dopo aver evidenziato che la curatela del Fallimento dellaReti [OSCURATO:SOCIETA]. era rimasta contumace nel giudizio pendente dinanzi allaCorte d’appello di Napoli, deduce quanto segue: «quindi non si comprendecon quali strumenti la curatela avrebbe tutelato la società fallita RETI TLCSrl in liquidazione, che tramite il suo amministratore sig. CozzolinoPasquale aveva instaurato giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo, al finedi ottenere la condanna della soc. [OSCURATO:SOCIETA] in solido con TIM alpagamento delle somme non versate per lavori già eseguiti e contabilizzatie approvati dalla committente». Inoltre, sempre a dire del ricorrente,avendo la Corte d’appello di Napoli mantenuto ferma «la statuizione dicondanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di cui alla sentenza impugnata»,«gli organi fallimentari, non costituendosi, hanno determinato il passaggioin cosa giudicata della sentenza di primo grado, con aggravio della massapassiva, con pregiudizio dei creditori intervenuti nel fallimento [OSCURATO:PERSONA]».Il motivo è inammissibile.Deve premettersi che, diversamente da quanto allegato dal ricorrente, lapronuncia della Corte d’appello non ha riguardato un «intervento», bensìl’appello proposto dalla parte, ed essa non è stata di inammissibilità, bensìdi rigetto.Erroneo, quindi, risulta il richiamo nella rubrica dell’art. 344 c.p.c.,secondo cui «nel giudizio d'appello è ammesso soltanto l'intervento deiterzi, che potrebbero proporre opposizione a norma dell'articolo 404».Quanto precede è già di per sé sufficiente a determinare l’inammissibilitàdell’impugnazione, visto che nella specie, non essendosi verificato inappello alcun intervento del quale debba valutarsi l’ammissibilità, non sipone alcun problema relativo all’interpretazione o all’applicazionedell’unica norma di cui è stata lamentata la violazione ex art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.Numero registro generale 30061/2022Numero sezionale 1866/2026Numero di raccolta generale 25699/2026Data pubblicazione 22/09/2026Invero, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi,sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente chedenunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a penad'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intendelamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e diraffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenzaimpugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrareche queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosidemandare alla Corte il compito di individuare - con una ricercaesplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o ipunti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (cfr.: Cass.,Sez. Un., n. 23745/2020; Cass. n. 18998/2021).Inoltre, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecieastratta recata da una norma di legge e implica necessariamente unproblema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è,invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr.:Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 7871/2025).Nel caso in esame, invece, la doglianza della parte riguarda non già unproblema interpretativo della norma, bensì un'erronea ricognizione dellafattispecie concreta, avuto riguardo alla condotta tenuta dalla curatela delmerito operata dalla Corte d’appello, sicché l’inammissibilità del motivo inesame va ravvisata anche sotto tale profilo.Va, in ogni caso, osservato che la dichiarazione di fallimento, pur nonsottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nelfallimento, comporta, a norma dell'art. 43 l. fall., la perdita della suacapacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando laNumero registro generale 30061/2022Numero sezionale 1866/2026Numero di raccolta generale 25699/2026Data pubblicazione 22/09/2026legittimazione processuale esclusivamente al curatore. Se, però,l'amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in viaeccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi dirittipatrimoniali, sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da untotale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando conseguaad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza dellacontroversia (cfr.: Cass. n. 13814/2016; Cass. n. 2626/2018; Cass. n.30719/2025). Nelle controversie relative a rapporti patrimoniali compresinel fallimento, al fallito compete una legittimazione processuale suppletivanella sola ipotesi di totale disinteresse del curatore (cfr.: Cass. n.33546/2023).Ebbene, la sentenza impugnata, nel rilevare che in concreto non eraravvisabile un totale disinteresse della procedura, risultando, al contrario,la mancata costituzione in giudizio frutto di una scelta ponderata, hadeciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza diquesta Corte, sopra riportata, e l’esame del motivo non offre elementi permutare l’orientamento della stessa, sicché sussiste la causa diinammissibilità del ricorso prevista dall’art. 360-bis, primo comma, n. 1c.p.c.A tale proposito, è stato affermato che l'art. 360-bis c.p.c. è una normafiltro perché consente di delibare rapidamente ricorsi "inconsistenti",esonerando la Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione allasoluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenzialeprecedente: è sufficiente che rilevi che la pronuncia impugnata si èadeguata alla giurisprudenza di legittimità e che il ricorrente non la criticaadeguatamente (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 7155/2017).2. Alla luce di quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,Numero registro generale 30061/2022Numero sezionale 1866/2026Numero di raccolta generale 25699/2026Data pubblicazione 22/09/2026per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente arifondere alle società controricorrenti le spese processuali del giudizio dilegittimità, che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi euro 200,00per spese ed euro 8.500,00 per compensi, oltre 15% per rimborso dellespese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 16 settembre 2026.Il PresidenteMauro Mocci
Sentenza Cassazione n. 25699/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris