CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29844/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12183-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 3070/4/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 10/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 12183 sez. MT - ud. 15-09-2021 -2- Rg 12183/2019 Agenzia delle dogane c/ Goldbet sportwettewn GMBH Ritenuto che: L'Agenzia delle dogane ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento, emesso a seguito di verifica fiscale e notificato al titolare della ricevitoria, [OSCURATO:PERSONA] e al bookmaker Goldbet sportwettewn GMBH, quali responsabili solidali per il pagamento dell'imposta unica su giochi e lotterie anno 2010, ha accolto gli appelli riuniti di Goldbet sportwettewn GMBH e di [OSCURATO:PERSONA]. La CTR, preso atto dell'annullamento dell'accertamento da parte dell'Agenzia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a seguito della sentenza della Corte Costituzione n. 27/2018, intervenuta nelle more del giudizio, ha accolto i riuniti appelli "attesa la non assoggettabilità nell'anno d'imposta 2010 della ricevitoriap (Centro trasmissione Dati)". Prende atto del provvedimento di\ annullamento dell'accertamento oggetto dell'odierno contenzioso nel quale tuttavia l'Agenzia ha ritenuto impregiudicata la condizione debitoria del bookmaker quale responsabile diretto dell'imposta; afferma che però non è oggetto del presente contenzioso la condizione debitoria del bookmaker. [OSCURATO:PERSONA] già Goldbet sportwetten Gmbh si costituisce con controricorso, eccependo l'infondatezza del ricorso, a fronte dell'esatta interpretazione del principio di diritto da parte della CTR, come affermato da Corte cost. n. 27/2018 che, in considerazione dell'unicità dell'accertamento, venendo meno la soggettività passiva di CTD, ha ritenuto caducata anche la responsabilità solidale del bookmaker. [OSCURATO:PERSONA] GMBH, Goldbet, deposita successiva memoria, ribadendo che l'Iva non si applica ai concorsi pronostici, rilevando che sull'imposta unica quale tributo sul volume d'affari è intervenuta la L. 208/2015 - che però non rileva nella fattispecie trattandosi di anno precedente al 2016 (2008) - che ha stabilito che essa non si applica sulle somme fatturate, ma sulla differenza fra le somme giocate e le vincite corrisposte, chiedendo pertanto il rinvio della causa alla sezione quinta, ovvero la sottoposizione alla CGUE della questione pregiudiziale ex art. 267 par. 3 TFUE. 1. Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 come interpretato dall'art. 1 comma 66 I. 220/2010 e dalla sentenza della Corte cost. n. 27/2018, ex art. 360 n. 3 c.p.c., essendo la pronuncia di incostituzionalità limitata alla posizione di CTD (centro trasmissione dati) il quale non potrebbe traslare l'imposta sul bookmaker. Considerato che: è necessario acquisire il fascicolo di merito P.Q.M. IL Rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo di merito, dando mandato alla Cancelleria per i necessari adempimenti. Roma, 15 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. Ma