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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 settembre 2019

Cassazione n. 24669/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13776-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro ( BADALA' [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 889/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 24/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 13776 sez.

ML - ud. 06-07-2021 -2- R.G. n. 13776/2020 Rilevato che:

1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza depositata in data 24.9.2019, ha accolto parzialmente il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] gema, avverso la pronunzia del Tribunale di Caltagirone n. 146/2016, depositata il 5.5.2016, con la quale era stato accolto il ricorso della Sierna - dipendente della prima dal marzo 2007 all'ottobre 2008, quale addetta alle vendite -, volto ad ottenere il pagamento di somme a titolo di straordinario, TFR ed altri emolumenti, per complessivi Euro 15.731,36 (somma ridotta dal primo giudice, a seguito di c.t.u. contabile, ad Euro 14.796,17);

2. i giudici di secondo grado, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, hanno condannato la datrice di lavoro al versamento, in favore dell'appellata, della somma di Euro 3.523,85, oltre interessi legali sul capitale via via rivalutato dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo; e, per quanto ancora di rilievo in questa sede, hanno osservato, tra l'altro, che <<Nel valutare le risultanze peritali, comunque conformi al mandato conferito, va tuttavia rilevato che occorre tener conto del pagamento delle somme di cui al D.I. emesso in favore della lavoratrice (avvenuto tramite assegni bancari), somme relative alle voci retributive riportate nella busta paga di ottobre 2008 (mensilità, ferie godute e non godute, ROL, permessi, 13^e 14^, tfr), pari complessivamente a Euro 4.159,21.

Nel calcolare le somme dovute, pertanto, deve detrarsi dal totale indicato dal CTU la mensilità di ottobre 2008 e í ratei di 13^ e 14^ (ottenendo così l'importo di Euro 9.728,11), mentre - applicando i medesimi criteri - per determinare il "percepito lordizzato" deve detrarsi dal complessivo importo di Euro 7.678,36, la somma di Euro 1.474,10 (ottenendosi così l'importo di Euro 6.204,26), per cui le residue differenze retributive ancora spettanti alla lavoratrice vanno quantificate in complessivi Euro 3.523,85»;

3. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a due motivi ulteriormente illustrati da memoria; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed ha, altresì, depositato memoria;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito.

Considerato che:

5. con il primo motivo di ricorso si censura, in riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., ed in sostanza si lamenta che la Corte di merito abbia posto a fondamento della propria decisione una c.t.u. viziata da un errore causato da una scelta non corretta delle poste contabili su cui operare il calcolo delle spettanze;

6. con il secondo motivo si deduce, in riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e si censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui prescrive che «Al parziale accoglimento dell'appello segue la parziale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio» nella misura di due terzi, per erronea applicazione dei citati articoli del codice di rito, in quanto la parte vittoriosa sarebbe «stata assoggettata ad un regime di ripartizione delle spese di lite» che, in pratica, annullerebbe il vantaggio ottenuto con la pronunzia di secondo grado;

7. il primo motivo è inammissibile.

Invero - anche prescindendo dal fatto che H medesimo è stato articolato indifferentemente in riferimento ai nn. 3 e 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., senza il rispetto del canone della specificità del motivo, ipotizzando la contemporanea violazione di un error in procedendo e di un error in iudicando (al riguardo, v.

Cass., SS.UU., nn. 26242/2014; 17931/2013 e, tra le molte, Cass. nn. 21239/2015, 7394/2010, 20355/2008, 9470/2008) -, il mezzo di impugnazione tende ad ottenere una nuova valutazione della c.t.u. espletata in sede di gravame.

Al proposito, vanno ribaditi gli ormai consolidati arresti giurisprudenziali della Suprema Corte nella materia - cui, ai sensi dell'art. 118 Disp. att. c.p.c., il Collegio fa espresso richiamo (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 18358/2017; 3881/2006; 3519/2001) -, alla stregua dei quali, ove il giudice di merito «condivida i risultati della consulenza tecnica di ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze» della stessa «implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità.

In tal caso, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese».

E, nella fattispecie (v. pag. 4 della sentenza impugnata), la Corte di merito ha fatto proprie le risultanze della c.t.u. disposta in quella sede, affermando che le stesse sono «conformi al mandato conferito» (in ordine a ciò, del resto, nulla obietta la ricorrente, che, anzi, asserisce che, «in effetti, nella motivazione della sentenza impugnata la Corte di Appello dichiara di recepire la valutazione del nominato consulente tecnico in quanto conformi al mandato»).

Peraltro, la ricorrente ipotizza esclusivamente un errore di calcolo nelle conclusioni cui è pervenuto il C.t.u., proponendo un diverso conteggio rispetto a quello contenuto nella consulenza, senza indicare quali siano i parametri ed i criteri violati;

8. il secondo motivo (articolato anch'esso in riferimento ai nn. 3 e 4 del primo comma dell'art. 360 del codice di rito; per la qual cosa, valgano qui le stesse considerazioni svolte in ordine al primo mezzo di impugnazione) non è fondato, in quanto la Corte di merito ha motivato la disposta compensazione parziale (nella misura di due terzi) delle spese di entrambi i gradi di merito, in considerazione del «parziale accoglimento dell'appello», conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. nn. 12412/2014; 6259/2014; 26466/2011; 21521/2010), secondo cui, il provvedimento di compensazione totale o parziale delle spese deve trovare <<un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici siano chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito)»: canoni ai quali si è attenuta la sentenza impugnata.

Infine, la misura della compensazione rientra in una valutazione di merito, scaturente (in modo del tutto corretto nel caso di specie) dalla valutazione complessiva dell'esito del giudizio;

9. per le considerazioni svolte, il ricorso va rigettato;

10. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

11. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, secondo quanto specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13776-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro ( BADALA' [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 889/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 24/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 13776 sez. ML - ud. 06-07-2021 -2- R.G. n. 13776/2020 Rilevato che: 1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza depositata in data 24.9.2019, ha accolto parzialmente il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] gema, avverso la pronunzia del Tribunale di Caltagirone n. 146/2016, depositata il 5.5.2016, con la quale era stato accolto il ricorso della Sierna - dipendente della prima dal marzo 2007 all'ottobre 2008, quale addetta alle vendite -, volto ad ottenere il pagamento di somme a titolo di straordinario, TFR ed altri emolumenti, per complessivi Euro 15.731,36 (somma ridotta dal primo giudice, a seguito di c.t.u. contabile, ad Euro 14.796,17); 2. i giudici di secondo grado, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, hanno condannato la datrice di lavoro al versamento, in favore dell'appellata, della somma di Euro 3.523,85, oltre interessi legali sul capitale via via rivalutato dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo; e, per quanto ancora di rilievo in questa sede, hanno osservato, tra l'altro, che <<Nel valutare le risultanze peritali, comunque conformi al mandato conferito, va tuttavia rilevato che occorre tener conto del pagamento delle somme di cui al D.I. emesso in favore della lavoratrice (avvenuto tramite assegni bancari), somme relative alle voci retributive riportate nella busta paga di ottobre 2008 (mensilità, ferie godute e non godute, ROL, permessi, 13^e 14^, tfr), pari complessivamente a Euro 4.159,21. Nel calcolare le somme dovute, pertanto, deve detrarsi dal totale indicato dal CTU la mensilità di ottobre 2008 e í ratei di 13^ e 14^ (ottenendo così l'importo di Euro 9.728,11), mentre - applicando i medesimi criteri - per determinare il "percepito lordizzato" deve detrarsi dal complessivo importo di Euro 7.678,36, la somma di Euro 1.474,10 (ottenendosi così l'importo di Euro 6.204,26), per cui le residue differenze retributive ancora spettanti alla lavoratrice vanno quantificate in complessivi Euro 3.523,85»; 3. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a due motivi ulteriormente illustrati da memoria; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed ha, altresì, depositato memoria; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito. Considerato che: 5. con il primo motivo di ricorso si censura, in riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., ed in sostanza si lamenta che la Corte di merito abbia posto a fondamento della propria decisione una c.t.u. viziata da un errore causato da una scelta non corretta delle poste contabili su cui operare il calcolo delle spettanze; 6. con il secondo motivo si deduce, in riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e si censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui prescrive che «Al parziale accoglimento dell'appello segue la parziale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio» nella misura di due terzi, per erronea applicazione dei citati articoli del codice di rito, in quanto la parte vittoriosa sarebbe «stata assoggettata ad un regime di ripartizione delle spese di lite» che, in pratica, annullerebbe il vantaggio ottenuto con la pronunzia di secondo grado; 7. il primo motivo è inammissibile. Invero - anche prescindendo dal fatto che H medesimo è stato articolato indifferentemente in riferimento ai nn. 3 e 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., senza il rispetto del canone della specificità del motivo, ipotizzando la contemporanea violazione di un error in procedendo e di un error in iudicando (al riguardo, v. Cass., SS.UU., nn. 26242/2014; 17931/2013 e, tra le molte, Cass. nn. 21239/2015, 7394/2010, 20355/2008, 9470/2008) -, il mezzo di impugnazione tende ad ottenere una nuova valutazione della c.t.u. espletata in sede di gravame. Al proposito, vanno ribaditi gli ormai consolidati arresti giurisprudenziali della Suprema Corte nella materia - cui, ai sensi dell'art. 118 Disp. att. c.p.c., il Collegio fa espresso richiamo (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 18358/2017; 3881/2006; 3519/2001) -, alla stregua dei quali, ove il giudice di merito «condivida i risultati della consulenza tecnica di ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze» della stessa «implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità. In tal caso, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese». E, nella fattispecie (v. pag. 4 della sentenza impugnata), la Corte di merito ha fatto proprie le risultanze della c.t.u. disposta in quella sede, affermando che le stesse sono «conformi al mandato conferito» (in ordine a ciò, del resto, nulla obietta la ricorrente, che, anzi, asserisce che, «in effetti, nella motivazione della sentenza impugnata la Corte di Appello dichiara di recepire la valutazione del nominato consulente tecnico in quanto conformi al mandato»). Peraltro, la ricorrente ipotizza esclusivamente un errore di calcolo nelle conclusioni cui è pervenuto il C.t.u., proponendo un diverso conteggio rispetto a quello contenuto nella consulenza, senza indicare quali siano i parametri ed i criteri violati; 8. il secondo motivo (articolato anch'esso in riferimento ai nn. 3 e 4 del primo comma dell'art. 360 del codice di rito; per la qual cosa, valgano qui le stesse considerazioni svolte in ordine al primo mezzo di impugnazione) non è fondato, in quanto la Corte di merito ha motivato la disposta compensazione parziale (nella misura di due terzi) delle spese di entrambi i gradi di merito, in considerazione del «parziale accoglimento dell'appello», conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. nn. 12412/2014; 6259/2014; 26466/2011; 21521/2010), secondo cui, il provvedimento di compensazione totale o parziale delle spese deve trovare <<un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici siano chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito)»: canoni ai quali si è attenuta la sentenza impugnata. Infine, la misura della compensazione rientra in una valutazione di merito, scaturente (in modo del tutto corretto nel caso di specie) dalla valutazione complessiva dell'esito del giudizio; 9. per le considerazioni svolte, il ricorso va rigettato; 10. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; 11. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, secondo quanto specificato in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p
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