CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 1963
Cassazione n. 02080/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/02/1963 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale de L'Aquila aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di furto aggravato (così diversamente qualificato il fatto in origine contestato ai sensi dell'art. 628, comma 2, cod.pen.) condannandola alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa, ha diversamente qualificato il fatto contestato ai sensi degli artt. 56, 624, 625 n. 7 cod. pen. rideterminando la pena in mesi tre di reclusione ed Euro 150,00 di multa. 2.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo un solo motivo di impugnazione con cui deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. da parte del giudice d'appello atteso che vi è incompatibilità tra l'aggravante de qua ed un sistema antitaccheggio elettronico. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio secondo cui sussiste la circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede nel tentativo di furto dai banchi di un supermercato di beni dotati di un apposito dispositivo "antitaccheggio", in quanto tale dispositivo non è idoneo ad assicurare un controllo costante e diretto sulla "res (Sez. 5, n. 4036 del 26/11/2015 dep. 2016, Rv. 267564 - 01). Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 2 novembr