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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 ottobre 2018

Cassazione n. 24518/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5751/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA - MILANO n.4582/2018 depositata i l 26/10/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. L'Ufficio delle Dogane di Milano 2 sottoponeva a revisione dichiarazioni doganali relative ad importazioni di veicoli ATV effettuate nel 2007 da EGIMOTORS S.R.L. , rettificando la nomenclatura dichiarata, in alcuni casi, da VD 8701902500 (dazio 0%) a VD 87019090 (dazio 7%) e, in altri, da VD 87019090 (dazio 7%) a VD 8703211000 (dazio 10%).

A seguito dell'instaurazione, da parte della contribuente, di svariati giudizi, la Direzione centrale-Gestione tributi aveva ritenuto che i modelli Sportsman 500, Sportsman 800 e [OSCURATO:PERSONA] 330 andassero qualificati sub VD 87019090 (dazio 7%).

Nel verbale di revisione, dando seguito al parere della Direzione centrale, veniva riconosciuta la completa validità delle ITV possedute dalla contribuente al tempo dell'esportazione e, in assenza, veniva ritenuta applicabile la classificazione espressa nel parere stesso.

L’Ufficio pertanto emetteva avviso di rettifica RU n. 38617 del 23/06/2010 e separato atto di contestazione n. 278100-335-2010 (analoghi atti emetteva altresì nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.).

1.2. La contribuente proponeva impugnazione sulla base di svariati motivi, tra cui la violazione del termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, st. contr.

Peraltro, “nelle more del giudizio, l’Ufficio emetteva ulteriore atto di irrogazione delle sanzioni con il quale, rigettate le altre motivazioni contenute nelle osservazioni proposte, rideterminava l'importo delle sanzioni ritenendo che al veicolo Sportsman 800 EFI potesse essere attribuita la ITV n.

GB 115690769, come statuito dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano nelle sentenze nn. 113/31/11 e 128/31/11. [OSCURATO:PERSONA] definiva l'atto di irrogazione n. 4/2011 usufruendo della definizione in via agevolata” (p. 5 del ricorso).

1.3. La CTP di Milano, con sentenza n. 126/31/12, rilevando che il verbale di rettifica era stato notificato contestualmente agli avvisi, accoglieva i ricorsi riuniti (proposti dalla contribuente e da Agility), ritenendo violato l’art. 12, comma 7, st. contr.

In particolare, a tenore del dispositivo (fotoriprodotto a p. 8 del controricorso), così decideva: “[OSCURATO:PERSONA] accoglie i ricorsi riuniti, annulla i due atti di rettifica dell’accertamento [quello riguardante la contribuente e quello riguardante Agility] e l’atto di contestazione e liquida le spese […]”.

1.4. Proponeva appello l'Ufficio, “eccependo: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 12, c. 7, l. n. 212/2000; 2) nel merito, [..] mancato riconoscimento della pretesa relativa a tutta una serie di veicoli, diversi dallo Sportsman 800 EFI, del quale, invece, l’Ufficio riconosceva in giudizio corretta la classificazione operata dalla società; 3) illegittimità della condanna alle spese” (pp. 3 e 4 della sentenza in epigrafe),

1.5. La CTR della Lombardia, con sentenza n. 96/7/13 del 25/05/2013, resasi definitiva per mancata impugnazione, “in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava cessata la materia del contendere limitatamente alla classificazione del veicolo Sportsman 800 EFI.

Per il resto, confermava la sentenza impugnata, dichiarando compensate anche le spese di entrambi i gradi di giudizio” (p. 4 della sentenza in epigrafe).

In particolare, a tenore del dispositivo (fotoriprodotto a p. 9 del controricorso), così decideva: “[OSCURATO:PERSONA] in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla classificazione del veicolo Sportsman 800 EFI e dichiara compensate le spese del primo grado.

Conferma nel resto.

Dichiara compensate tra le parti le spesedel grado di appello”.

2. L’Ufficio notificava alla contribuente provvedimento di riliquidazione dei tributi prot. n. 23948 del 22/04/2014, pretendendo il pagamento della somma di euro 32.266,93, dovuta, secondo il medesimo, in base alla sentenza della CTR n. 96/7/13 del 25/05/2013, ormai divenuta definitiva.

3. La contribuente impugnava detto provvedimento.

4. La CTP di Milano, nel contraddittorio dell’Ufficio, con sentenza n. 2020/47/16 del 02/03/2016, rigettava il ricorso, ritenendo fondata la pretesa erariale.

5. La contribuente proponeva appello.

6. La CTR accoglieva il gravame sulla base della seguente letterale motivazione: […] tutta la pretesa tributaria e sanzionatoria azionata dall'Ufficio relativamente agli atti oggetto del giudizio concluso in primo grado con la citata sentenza n. 126/31/12 del 30/03/2012 è stata integralmente annullata dai giudici provinciali in accoglimento dell'eccezione preliminare di nullità degli atti impositivi per violazione del principio del contraddittorio[,] in quanto l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di 60 giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo.

Né il successivo giudizio d'appello ha modificato tale statuizione, salvo [che per] la parziale estinzione del giudizio sulla parte relativa alla classificazione doganale del veicolo Sportsman 800 EFI[,] del quale l'Ufficio riconosceva in giudizio corretta la classificazione operata dalla società.

Permanendo l'annullamento totale della pretesa tributaria e sanzionatoria per il lamentato vizio accolto dai primi giudici, e non rettificato nel successivo grado di giudizio, va da sé che l'Ufficio non ha titolo per avanzare pretese nei confronti della società per l'importazione in contestazione.

7. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con un motivo, cui resiste la contribuente con articolato controricorso.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: violazione del giudicato formatosi in base alla sentenza della CTR Lombardia n. 96/7/2013, che non è confermativa della pronuncia sentenza della CTP 126/31/12; la sentenza aveva ritenuto escluso dall’oggetto del giudizio le parti della revisione non specificamente impugnate, su cui l’Ufficio ha legittimamente emesso l’atto impugnato (violazione dell’art. 2909 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.).

1.1. “Nella sentenza di primo grado, i giudici della CTP avevano colto appieno il significato e la motivazione della sentenza della regionale[,] confermando che questa non ha statuito sulla parte di accertamento oggetto dell'avviso impugnato […].

Non è assolutamente vero, come afferma la pronuncia 4582/2018[,] che la CTR si sarebbe limitata a confermare la pronuncia di primo grado.

In realtà essa ha sostituito l'annullamento con la dichiarazione di cessata materia del contendere […].

È la stessa parte ricorrente ad aver sollecitato tale tipo di decisione e ad aver escluso dal giudizio la pretesa riferita ai veicoli diversi dall[o] Sportsman 800, su cui l'Ufficio aveva rinunciato, come peraltro rilevato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA].

È evidente l'assoluta contraddittorietà del comportamento processuale della parte che nel giudizio odierno sostiene tutto il contrario di quanto aveva sostenuto nel precedente definitosi.

Difatti, nel costituirsi in appello, diversamente dall'Ufficio che aveva ritenuto [che] l'annullamento di primo grado potesse aver travolto l'intero atto, essa ricorrente aveva sollevato l'eccezione di carenza di interesse dell'Ufficio a proporre appello[,] in quanto, a suo stesso giudizio, la sentenza di primo grado non riguardava la parte della revisione relativa veicoli diversi dallo Sportsman 800 EFI, e pertanto l'eventuale superamento della violazione dell’art. 12 cit. non avrebbe portato utilità concrete all'appellante Ufficio”.

2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.

2.1. Esso, infatti, in violazione del principio di precisione, non riproduce né l’avviso oggetto di impugnazione nel presente giudizio, rispetto al fondamento giuridico dedotto nel quale è completamente silente, né il dispositivo della sentenza della CTR n. 96/7/13 del 25/05/2013, a proposito del quale – pur a fronte della, viepiù incontestata, ricostruzione della sentenza in epigrafe (p. 4), peraltro confermata dalla fotoriproduzione in controricorso (p. 9), secondo cui la CTR, “in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava cessata la materia del contendere limitatamente alla classificazione dei veicolo Sportsman 800 EFI[,] per il resto, conferma[ndo] la sentenza impugnata” – si limita a proporre una soggettiva interpretazione, secondo cui la CTR “dichiarava la cessata materia in ordine alla parte dell’accertamento specificamente contestata dalla ricorrente e affermava che la sentenza di primo grado aveva annullato solo questa parte dell’avviso, mentre le parti non specificamente contestate dovevano ritenersi escluse dall’oggetto del giudizio ” (pp. 6 e 7 del ricorso).

Ne discende, “a priori”, l’obiettiva impossibilità di verificare se ed in che misura la sentenza in epigrafe abbia errato, come sostenuto nel motivo, nel determinare l’ambito della dichiarazione di cessazione della materia del contendere in rapporto alla parziale riforma della sentenza della CTP n. 26/31/12 del 30/03/2012, con parallela conferma nel resto.

2.2. Il motivo neppure riproduce l’avviso oggetto di impugnazione nel giudizio esitato con detta sentenza della CTR n. 96/7/13 del 25/05/2013 e gli atti di quel giudizio, con particolare riguardo al ricorso introduttivo della contribuente (onde consentire di verificare l’effettivo “thema decidendum” cui rapportare, nella stessa prospettazione del ricorso, la portata del giudicato) ed alla sentenza della CTP n. 126/31/12 (onde consentire di verificare come il “thema decidendum” sia stato ricostruito da quel giudice).

2.3. Siffatte omissioni non hanno un rilievo esclusivamente formale, ma acquisiscono uno spessore sostanziale, a misura che si consideri che, secondo la sentenza in epigrafe (cfr. ultimo rigo di p. 3), nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza della CTR n. 96/7/13 del 25/05/2013, l’Ufficio, dopo aver dedotto la violazione dell’art. 12, comma 7, st. contr., aveva eccepito, “nel merito, il mancato riconoscimento della pretesa relativa a tutta una serie di veicoli, diversi dallo Sportsman 800 EFI[,] del quale, invece, l’Ufficio riconosceva in giudizio corretta la classificazione operata dalla società”.

Donde, poiché, come visto, sempre secondo la sentenza in epigrafe, la sentenza della CTR n. 96/7/13 del 25/05/2013, “in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava cessata la materia del contendere limitatamente alla classificazione dei veicolo Sportsman 800 EFI” (p. 4), si pone in linea di coerenza, con conseguente esclusione della dedotta violazione del giudicato, la conclusione attinta poco oltre, nella parte in diritto, laddove (p. 5) leggesi che, annullata dalla sentenza della CTP n. 126/31/12 del 30/03/2012 “tutta la pretesa tributaria e sanzionatoria azionata dall’Ufficio”, ossia la pretesa sanzionatoria con riferimento a tutti i veicoli (sia lo Sportsman 800 EFI sia anche gli altri), “il successivo giudizio di appello [non] ha modificato tale statuizione”, eccezion fatta per quanto concernente la “parte relativa alla classificazione doganale del veicolo Sportsman 800 EFI” (in ragione del fatto che rispetto a questo “l’Ufficio riconosceva in giudizio corretta la classificazione operata dalla società”).

2.4. A fronte di quanto precede, la circostanza, posta a fondamento della tesi agenziale, secondo cui la motivazione della sentenza della CTR n. 96/7/13 del 25/05/2013 (ampiamente riprodotta alle pp. 15 e 16 del ricorso) esibisce in realtà tutt’altro tenore, nel senso che il decidente, “nel superare la sentenza di primo grado”, ritiene “assolutamente legittima la pretesa residua dell’Ufficio[,] su cui vi [era] addirittura adesione della ricorrente [ossia della contribuente]” (p. 14 del ricorso), si scontra contro il fatto che, pur nell’affermata (p. 17 del ricorso stesso) “assenza di una chiara motivazione” della sentenza medesima, questa non è stata affatto impugnata, al precipuo fine di eventualmente sindacarne il rapporto con il dispositivo.

3. In definitiva, il ricorso va rigettato, con le statuizioni consequenziali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle dogane

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5751/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA - MILANO n.4582/2018 depositata i l 26/10/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L'Ufficio delle Dogane di Milano 2 sottoponeva a revisione dichiarazioni doganali relative ad importazioni di veicoli ATV effettuate nel 2007 da EGIMOTORS S.R.L. , rettificando la nomenclatura dichiarata, in alcuni casi, da VD 8701902500 (dazio 0%) a VD 87019090 (dazio 7%) e, in altri, da VD 87019090 (dazio 7%) a VD 8703211000 (dazio 10%). A seguito dell'instaurazione, da parte della contribuente, di svariati giudizi, la Direzione centrale-Gestione tributi aveva ritenuto che i modelli Sportsman 500, Sportsman 800 e [OSCURATO:PERSONA] 330 andassero qualificati sub VD 87019090 (dazio 7%). Nel verbale di revisione, dando seguito al parere della Direzione centrale, veniva riconosciuta la completa validità delle ITV possedute dalla contribuente al tempo dell'esportazione e, in assenza, veniva ritenuta applicabile la classificazione espressa nel parere stesso. L’Ufficio pertanto emetteva avviso di rettifica RU n. 38617 del 23/06/2010 e separato atto di contestazione n. 278100-335-2010 (analoghi atti emetteva altresì nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.). 1.2. La contribuente proponeva impugnazione sulla base di svariati motivi, tra cui la violazione del termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, st. contr. Peraltro, “nelle more del giudizio, l’Ufficio emetteva ulteriore atto di irrogazione delle sanzioni con il quale, rigettate le altre motivazioni contenute nelle osservazioni proposte, rideterminava l'importo delle sanzioni ritenendo che al veicolo Sportsman 800 EFI potesse essere attribuita la ITV n. GB 115690769, come statuito dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano nelle sentenze nn. 113/31/11 e 128/31/11. [OSCURATO:PERSONA] definiva l'atto di irrogazione n. 4/2011 usufruendo della definizione in via agevolata” (p. 5 del ricorso). 1.3. La CTP di Milano, con sentenza n. 126/31/12, rilevando che il verbale di rettifica era stato notificato contestualmente agli avvisi, accoglieva i ricorsi riuniti (proposti dalla contribuente e da Agility), ritenendo violato l’art. 12, comma 7, st. contr. In particolare, a tenore del dispositivo (fotoriprodotto a p. 8 del controricorso), così decideva: “[OSCURATO:PERSONA] accoglie i ricorsi riuniti, annulla i due atti di rettifica dell’accertamento [quello riguardante la contribuente e quello riguardante Agility] e l’atto di contestazione e liquida le spese […]”. 1.4. Proponeva appello l'Ufficio, “eccependo: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 12, c. 7, l. n. 212/2000; 2) nel merito, [..] mancato riconoscimento della pretesa relativa a tutta una serie di veicoli, diversi dallo Sportsman 800 EFI, del quale, invece, l’Ufficio riconosceva in giudizio corretta la classificazione operata dalla società; 3) illegittimità della condanna alle spese” (pp. 3 e 4 della sentenza in epigrafe), 1.5. La CTR della Lombardia, con sentenza n. 96/7/13 del 25/05/2013, resasi definitiva per mancata impugnazione, “in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava cessata la materia del contendere limitatamente alla classificazione del veicolo Sportsman 800 EFI. Per il resto, confermava la sentenza impugnata, dichiarando compensate anche le spese di entrambi i gradi di giudizio” (p. 4 della sentenza in epigrafe). In particolare, a tenore del dispositivo (fotoriprodotto a p. 9 del controricorso), così decideva: “[OSCURATO:PERSONA] in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla classificazione del veicolo Sportsman 800 EFI e dichiara compensate le spese del primo grado. Conferma nel resto. Dichiara compensate tra le parti le spesedel grado di appello”. 2. L’Ufficio notificava alla contribuente provvedimento di riliquidazione dei tributi prot. n. 23948 del 22/04/2014, pretendendo il pagamento della somma di euro 32.266,93, dovuta, secondo il medesimo, in base alla sentenza della CTR n. 96/7/13 del 25/05/2013, ormai divenuta definitiva. 3. La contribuente impugnava detto provvedimento. 4. La CTP di Milano, nel contraddittorio dell’Ufficio, con sentenza n. 2020/47/16 del 02/03/2016, rigettava il ricorso, ritenendo fondata la pretesa erariale. 5. La contribuente proponeva appello. 6. La CTR accoglieva il gravame sulla base della seguente letterale motivazione: […] tutta la pretesa tributaria e sanzionatoria azionata dall'Ufficio relativamente agli atti oggetto del giudizio concluso in primo grado con la citata sentenza n. 126/31/12 del 30/03/2012 è stata integralmente annullata dai giudici provinciali in accoglimento dell'eccezione preliminare di nullità degli atti impositivi per violazione del principio del contraddittorio[,] in quanto l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di 60 giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo. Né il successivo giudizio d'appello ha modificato tale statuizione, salvo [che per] la parziale estinzione del giudizio sulla parte relativa alla classificazione doganale del veicolo Sportsman 800 EFI[,] del quale l'Ufficio riconosceva in giudizio corretta la classificazione operata dalla società. Permanendo l'annullamento totale della pretesa tributaria e sanzionatoria per il lamentato vizio accolto dai primi giudici, e non rettificato nel successivo grado di giudizio, va da sé che l'Ufficio non ha titolo per avanzare pretese nei confronti della società per l'importazione in contestazione. 7. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con un motivo, cui resiste la contribuente con articolato controricorso. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: violazione del giudicato formatosi in base alla sentenza della CTR Lombardia n. 96/7/2013, che non è confermativa della pronuncia sentenza della CTP 126/31/12; la sentenza aveva ritenuto escluso dall’oggetto del giudizio le parti della revisione non specificamente impugnate, su cui l’Ufficio ha legittimamente emesso l’atto impugnato (violazione dell’art. 2909 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.). 1.1. “Nella sentenza di primo grado, i giudici della CTP avevano colto appieno il significato e la motivazione della sentenza della regionale[,] confermando che questa non ha statuito sulla parte di accertamento oggetto dell'avviso impugnato […]. Non è assolutamente vero, come afferma la pronuncia 4582/2018[,] che la CTR si sarebbe limitata a confermare la pronuncia di primo grado. In realtà essa ha sostituito l'annullamento con la dichiarazione di cessata materia del contendere […]. È la stessa parte ricorrente ad aver sollecitato tale tipo di decisione e ad aver escluso dal giudizio la pretesa riferita ai veicoli diversi dall[o] Sportsman 800, su cui l'Ufficio aveva rinunciato, come peraltro rilevato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]. È evidente l'assoluta contraddittorietà del comportamento processuale della parte che nel giudizio odierno sostiene tutto il contrario di quanto aveva sostenuto nel precedente definitosi. Difatti, nel costituirsi in appello, diversamente dall'Ufficio che aveva ritenuto [che] l'annullamento di primo grado potesse aver travolto l'intero atto, essa ricorrente aveva sollevato l'eccezione di carenza di interesse dell'Ufficio a proporre appello[,] in quanto, a suo stesso giudizio, la sentenza di primo grado non riguardava la parte della revisione relativa veicoli diversi dallo Sportsman 800 EFI, e pertanto l'eventuale superamento della violazione dell’art. 12 cit. non avrebbe portato utilità concrete all'appellante Ufficio”. 2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato. 2.1. Esso, infatti, in violazione del principio di precisione, non riproduce né l’avviso oggetto di impugnazione nel presente giudizio, rispetto al fondamento giuridico dedotto nel quale è completamente silente, né il dispositivo della sentenza della CTR n. 96/7/13 del 25/05/2013, a proposito del quale – pur a fronte della, viepiù incontestata, ricostruzione della sentenza in epigrafe (p. 4), peraltro confermata dalla fotoriproduzione in controricorso (p. 9), secondo cui la CTR, “in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava cessata la materia del contendere limitatamente alla classificazione dei veicolo Sportsman 800 EFI[,] per il resto, conferma[ndo] la sentenza impugnata” – si limita a proporre una soggettiva interpretazione, secondo cui la CTR “dichiarava la cessata materia in ordine alla parte dell’accertamento specificamente contestata dalla ricorrente e affermava che la sentenza di primo grado aveva annullato solo questa parte dell’avviso, mentre le parti non specificamente contestate dovevano ritenersi escluse dall’oggetto del giudizio ” (pp. 6 e 7 del ricorso). Ne discende, “a priori”, l’obiettiva impossibilità di verificare se ed in che misura la sentenza in epigrafe abbia errato, come sostenuto nel motivo, nel determinare l’ambito della dichiarazione di cessazione della materia del contendere in rapporto alla parziale riforma della sentenza della CTP n. 26/31/12 del 30/03/2012, con parallela conferma nel resto. 2.2. Il motivo neppure riproduce l’avviso oggetto di impugnazione nel giudizio esitato con detta sentenza della CTR n. 96/7/13 del 25/05/2013 e gli atti di quel giudizio, con particolare riguardo al ricorso introduttivo della contribuente (onde consentire di verificare l’effettivo “thema decidendum” cui rapportare, nella stessa prospettazione del ricorso, la portata del giudicato) ed alla sentenza della CTP n. 126/31/12 (onde consentire di verificare come il “thema decidendum” sia stato ricostruito da quel giudice). 2.3. Siffatte omissioni non hanno un rilievo esclusivamente formale, ma acquisiscono uno spessore sostanziale, a misura che si consideri che, secondo la sentenza in epigrafe (cfr. ultimo rigo di p. 3), nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza della CTR n. 96/7/13 del 25/05/2013, l’Ufficio, dopo aver dedotto la violazione dell’art. 12, comma 7, st. contr., aveva eccepito, “nel merito, il mancato riconoscimento della pretesa relativa a tutta una serie di veicoli, diversi dallo Sportsman 800 EFI[,] del quale, invece, l’Ufficio riconosceva in giudizio corretta la classificazione operata dalla società”. Donde, poiché, come visto, sempre secondo la sentenza in epigrafe, la sentenza della CTR n. 96/7/13 del 25/05/2013, “in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava cessata la materia del contendere limitatamente alla classificazione dei veicolo Sportsman 800 EFI” (p. 4), si pone in linea di coerenza, con conseguente esclusione della dedotta violazione del giudicato, la conclusione attinta poco oltre, nella parte in diritto, laddove (p. 5) leggesi che, annullata dalla sentenza della CTP n. 126/31/12 del 30/03/2012 “tutta la pretesa tributaria e sanzionatoria azionata dall’Ufficio”, ossia la pretesa sanzionatoria con riferimento a tutti i veicoli (sia lo Sportsman 800 EFI sia anche gli altri), “il successivo giudizio di appello [non] ha modificato tale statuizione”, eccezion fatta per quanto concernente la “parte relativa alla classificazione doganale del veicolo Sportsman 800 EFI” (in ragione del fatto che rispetto a questo “l’Ufficio riconosceva in giudizio corretta la classificazione operata dalla società”). 2.4. A fronte di quanto precede, la circostanza, posta a fondamento della tesi agenziale, secondo cui la motivazione della sentenza della CTR n. 96/7/13 del 25/05/2013 (ampiamente riprodotta alle pp. 15 e 16 del ricorso) esibisce in realtà tutt’altro tenore, nel senso che il decidente, “nel superare la sentenza di primo grado”, ritiene “assolutamente legittima la pretesa residua dell’Ufficio[,] su cui vi [era] addirittura adesione della ricorrente [ossia della contribuente]” (p. 14 del ricorso), si scontra contro il fatto che, pur nell’affermata (p. 17 del ricorso stesso) “assenza di una chiara motivazione” della sentenza medesima, questa non è stata affatto impugnata, al precipuo fine di eventualmente sindacarne il rapporto con il dispositivo. 3. In definitiva, il ricorso va rigettato, con le statuizioni consequenziali. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle dogane
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