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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 47690/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. dJO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 marzo 2022, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte Suprema con sent. n. 13883 del 19/02/2020, la Corte d'appello di Napoli ha nuovamente respinto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata dall'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, l'istante ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione della legge processuale ed il vizio di motivazione per non essersi l'ordinanza uniformata ai principi di diritto enunciati nella sentenza rescindente, per aver replicato i medesimi vizi di motivazione del precedente provvedimento annullato e per illogicità e contraddittorietà della motivazione.

In primo luogo la ricorrente si duole che, diversamente da quanto prescritto nella sentenza rescindente, il giudice del rinvio, con una errata e formalistica argomentazione - vale a dire, ritenendo, contrariamente al vero, che si trattasse di pronuncia di inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso la decisione assolutoria già pronunciata in primo grado - non aveva esaminato la sentenza di definitiva conferma dell'assoluzione dell'imputata resa nel giudizio di merito dalla Corte di appello di Napoli.

Si lamenta, inoltre, che, non tenendo conto del fatto che il giudizio assolutorio - anche quello reso in primo grado - aveva privato di valenza probatoria le conversazioni intercettate poste dal giudice della cautela a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, l'ordinanza impugnata abbia dalle stesse ricavato l'asserita consapevolezza della ricorrente circa possibili operazioni di riciclaggio che il giudizio di merito aveva invece radicalmente escluso.

Si era in tal modo ulteriormente disattesa la sentenza rescindente nella parte in cui questa afferma che, nella valutazione del comportamento tenuto dall'istante, il giudice della riparazione non può considerare elementi indiziari posti a fondamento del titolo custodiale che siano stati nella loro valenza probatoria neutralizzati o esclusi nel giudizio di merito assolutorio.

Ancora, il giudice del rinvio aveva violato la sentenza rescindente anche nella parte in cui questa prescriveva di accertare un nesso causale tra il comportamento dell'istante ritenuto ostativo alla riparazione e l'adozione del titolo cautelare.

3. Con il secondo motivo di ricorso si lamentano violazione della legge penale e vizio di motivazione - anche sotto il profilo del travisamento probatorio - per aver l'ordinanza ritenuto la sussistenza di una colpa grave ostativa al diritto alla riparazione, ricavandola da una conversazione, intercettata tra altre persone, in base alla quale il giudice del rinvio ha affermato che la ricorrente, quale 2 E/ commercialista delle società riconducibili al marito e ad altri coimputati, aveva distrutto contabilità ed esposto in bilancio costi fittizi non già a fini di evasione fiscale, ma per nascondere introiti di incerta origine che avrebbero potuto indurre al sospetto di quelle attività di riciclaggio costituenti oggetto di indagine e che avrebbero poi portato all'adozione della misura cautelare custodiale anche nei confronti della commercialista [OSCURATO:PERSONA].

Il contenuto di quell'intercettazione (n. 122 del 31/01/2011) era stato travisato, come evincibile dall'analisi che del dialogo era stata fatta nella sentenza di merito di primo grado e nella stessa ordinanza annullata dalla Corte di cassazione, che avevano esattamente posto in luce come la distruzione non riguardasse la contabilità (ma soltanto dei report) e come la finalità non fosse quella descritta nell'ordinanza impugnata, bensì quella di non rendere possibile ai soci di minoranza JOKER, rappresentati dal commercialista [OSCURATO:PERSONA], la ricostruzione del reale andamento societario e del valore della quota posseduta con riguardo alla trattativa in atto per la cessione del [OSCURATO:PERSONA].

Con riguardo, poi, al contenuto di una relazione che la ricorrente, insieme ad altro commercialista, era stata richiesta di predisporre dal marito e dai suoi fratelli, su consiglio di un penalista che li seguiva nell'ambito del procedimento in cui gli investigatori stavano formulando ipotesi di reato di riciclaggio, in ricorso si allega che la sentenza assolutoria aveva escluso che potesse dirsi provata la consapevolezza della donna del riciclo di denaro di provenienza illecita, essendo possibile, come ella aveva riferito in giudizio, che vi fosse semplicemente la preoccupazione che gli elevati ricavi "in nero" delle imprese potessero essere scambiati per denaro proveniente da riciclaggio.

Contrariamente a quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, dunque, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai affermato - né lo aveva fatto il giudice del merito - che ella fosse consapevole di anche solo possibili operazioni di riciclaggio.

4. Con il terzo motivo di ricorso si lamentano violazione della legge penale e vizio di motivazione per erronea applicazione del parametro della colpa grave ostativa al diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.

Secondo la ricorrente, quel giudizio richiede non soltanto l'accertamento di una grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, occorrendo anche che, secondo l'id quod plerumque accidit, quella condotta determini una prevedibile ragione d'intervento coercitivo da parte dell'autorità giudiziaria.

Si osserva, inoltre, che la condotta che l'ordinanza impugnata rimprovera alla ricorrente non può dirsi finalizzata al compimento di quelle attività di riciclaggio che avrebbero poi determinato l'emissione dell'ordinanza cautelare, essendo, semmai, a queste successiva in quanto finalizzata ad occultare la commissione di quegli asseriti delitti.5.

Con l'ultimo motivo di ricorso si lamentano violazione della legge penale, processuale e vizio di motivazione per non aver l'ordinanza affrontato il tema - espressamente devoluto dalla sentenza rescindente e comunque necessario - dell'incidenza causale degli asseriti comportamenti colposi extraprocessuali sulle valutazioni effettuati dal giudice della misura custodiale.

Sul punto, il provvedimento impugnato reca - si lamenta - una motivazione meramente apparente, mentre l'ordinanza con cui era stata applicata alla ricorrente la misura per il delitto di riciclaggio (come pure l'ulteriore ordinanza che l'aveva applicata per il reato di associazione per delinquere) non aveva valorizzato i dialoghi intercettati che, secondo il giudice del rinvio, integrerebbero gli estremi della colpa grave ostativa.

L'ordinanza cautelare si era esclusivamente fondata sul fatto - anche sottolineato da alcuni dichiaranti - che la ricorrente, la quale svolgeva funzioni di contabilità generale delle attività commerciali del gruppo, "non poteva non sapere" che i flussi di denaro inspiegabilmente prevenuti da fonti esterne fossero provento di riciclaggio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sintetica motivazione, l'ordinanza impugnata ha ritenuto che la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza irrevocabile di assoluzione imponesse di ritenere la sussistenza di una condotta extraprocessuale gravemente colposa ascrivibile all'istante.

In particolare - vi si legge - la conversazione intercettata tra presenti (n. 122 del 31 gennaio 2011) aveva consentito di accertare che la donna, «moglie e commercialista di uno dei coimputati, accortasi che nel patrimonio delle società del marito affluivano flussi finanziari non giustificabili e di incerta origine, resasi conto che si trattava di operazioni sospette di riciclaggio, ha proceduto a distruggere la documentazione contabile probante e ad esporre costi fittizi in bilancio per nascondere proprio quegli elementi sospetti di riciclaggio, tenendo così una condotta ben più grave di una sistemazione contabile a fini elusivi e mostrando di aver percepito la natura illecita, sotto il profilo del sospetto di riciclaggio, dell'ingresso dei flussi finanziari ingiustificabili nel patrimonio delle società riferibili al marito, e di avere inteso occultarlo con mezzi illeciti quale la distruzione dei documenti e l'appostazione contabile di elementi passivi fittizi».

Il carattere ostativo di tale condotta rispetto all'accoglimento della domanda di riparazione proposta dalla ricorrente è stato conseguentemente affermato sul rilievo che la stessa fu «senz'altro concorrente alla determinazione giurisdizionale di applicazione della custodia cautelare nei suoi confronti».2.

Le doglianze di violazione di legge e vizio di motivazione prospettate in ricorso (motivi 1 e 4) con riguardo a tale ultimo profilo - reputa il Collegio - sono fondate e assorbenti rispetto a tutte le altre questioni proposte.

Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, anche di recente ribadito, in tema di presupposti per la riparazione per ingiusta detenzione, integra la colpa grave dell'indagato, ostativa all'indennizzo, il comportamento incauto che abbia avuto incidenza causale sull'evento della carcerazione preventiva, qualora valutato come uno degli elementi fondanti i gravi indizi di colpevolezza che ebbero a giustificare il provvedimento restrittivo della libertà (Sez. 3, n. 28012 del 05/07/2022, Lepri, Rv. 283411).

In assenza della verifica di tale collegamento causale un eventuale comportamento colposo - pur se sussistente - non potrebbe mai rilevare ai fini della decisione sulla domanda di riparazione per ingiusta detenzione.

3. Ciò posto, reputa innanzitutto il Collegio che sia fondata la doglianza della ricorrente circa la natura meramente apparente - e, comunque, manifestamente illogica, anche per travisamento della prova - della motivazione dell'ordinanza impugnata quanto all'incidenza causale della ravvisata condotta colposa sull'adozione del provvedimento cautelare.

Ed invero, l'ordinanza non esamina in alcun modo il provvedimento cautelare e non spiega per quali ragioni quella condotta sarebbe stata "senz'altro concorrente" alla determinazione assunta dal giudice della cautela, conclusione, questa, che in ricorso viene specificamente contestata, sostenendosi come altre fossero state le ragioni che avevano invece condotto all'applicazione della misura, come ricavabile dall'ordinanza genetica allegata all'atto d'impugnazione ai fini del rispetto del principio di autosufficienza.

La lettura del provvedimento (g.i.p.

Trib.Napoli del 14 luglio 2011) consente in effetti di desumere che - a seguito del rigetto, per ritenuto difetto di gravi indizi di colpevolezza, della misura cautelare richiesta nei confronti della ricorrente in ordine al reato di riciclaggio, disposto con ordinanza dello stesso g.i.p. del 28 giugno 2011 (che l'aveva invece adottata per il reato di associazione per delinquere) - la gravità indiziaria per il reato contro il patrimonio era stata ritenuta sul rilievo della sopravvenuta acquisizione di nuovi elementi prova.

Pur richiamandosi genericamente «tutte le intercettazioni ambientali realizzate negli uffici della [OSCURATO:SOCIETA]...riportate nella ordinanza del 28.6.2011 al fine di evidenziare il rilevante ruolo rivestito dalla [OSCURATO:PERSONA] e la piena condivisione degli scopi della associazione», i sopravvenuti indizi che hanno indotto il g.i.p. a ritenere integrata quella gravità indiziaria dapprima esclusa sono stati individuati in «nuovi documenti sia di tipo documentale, a seguito delle perquisizioni, sia di tipo dichiarativo», che il provvedimento esamina.

In esso non neppure si accenna alla conversazione ambientale richiamata dall'ordinanza qui impugnata ovvero alle specifiche condotte che la ricorrente avrebbe tenuto, quali evincibili dalla stessa conversazione e valorizzate per sostenere la sussistenza di una colpa grave ostativa all'accoglimento dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione.

4. Al di là del vizio di motivazione sul punto, è peraltro ravvisabile anche la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e, più in generale, la violazione di legge, posto che la sentenza rescindente - ribadendo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte già più sopra citato - ha precisato che «il comportamento ostativo alla riparazione non può essere costituito da qualsiasi violazione di vincoli giuridici o di norme deontologiche, in qualche modo collegata al fatto storico oggetto delle indagini preliminari che hanno poi condotto alla adozione della misura cautelare, ma assume rilievo esclusivamente quel comportamento che abbia contribuito a determinare un'apparenza di reità in relazione alla specifica ipotesi criminosa che ha fondato il titolo cautelare, altrimenti non potendosi riconoscere il collegamento richiesto dall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. tra condotta colposa e adozione della cautela».

5. In mancanza, dunque, della dimostrazione che l'unica condotta extraprocessuale colposa individuata nel giudizio di rinvio come ostativa all'accoglimento dell'istanza di riparazione fosse stata considerata dal giudice della cautela ed avesse inciso sull'adozione della misura custodiale, non possono dirsi in radice sussistenti i presupposti integrativi dell'ipotesi prevista dall'art. 314, comma 1, ult. parte, cod. proc. pen.

Pertanto, non rileva approfondire le ulteriori doglianze circa la sua eventuale sussistenza proposte dalla ricorrente e più sopra sintetizzate.

Tali ulteriori doglianze debbono quindi ritenersi assorbite e l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. dJO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 marzo 2022, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte Suprema con sent. n. 13883 del 19/02/2020, la Corte d'appello di Napoli ha nuovamente respinto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata dall'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, l'istante ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione della legge processuale ed il vizio di motivazione per non essersi l'ordinanza uniformata ai principi di diritto enunciati nella sentenza rescindente, per aver replicato i medesimi vizi di motivazione del precedente provvedimento annullato e per illogicità e contraddittorietà della motivazione. In primo luogo la ricorrente si duole che, diversamente da quanto prescritto nella sentenza rescindente, il giudice del rinvio, con una errata e formalistica argomentazione - vale a dire, ritenendo, contrariamente al vero, che si trattasse di pronuncia di inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso la decisione assolutoria già pronunciata in primo grado - non aveva esaminato la sentenza di definitiva conferma dell'assoluzione dell'imputata resa nel giudizio di merito dalla Corte di appello di Napoli. Si lamenta, inoltre, che, non tenendo conto del fatto che il giudizio assolutorio - anche quello reso in primo grado - aveva privato di valenza probatoria le conversazioni intercettate poste dal giudice della cautela a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, l'ordinanza impugnata abbia dalle stesse ricavato l'asserita consapevolezza della ricorrente circa possibili operazioni di riciclaggio che il giudizio di merito aveva invece radicalmente escluso. Si era in tal modo ulteriormente disattesa la sentenza rescindente nella parte in cui questa afferma che, nella valutazione del comportamento tenuto dall'istante, il giudice della riparazione non può considerare elementi indiziari posti a fondamento del titolo custodiale che siano stati nella loro valenza probatoria neutralizzati o esclusi nel giudizio di merito assolutorio. Ancora, il giudice del rinvio aveva violato la sentenza rescindente anche nella parte in cui questa prescriveva di accertare un nesso causale tra il comportamento dell'istante ritenuto ostativo alla riparazione e l'adozione del titolo cautelare. 3. Con il secondo motivo di ricorso si lamentano violazione della legge penale e vizio di motivazione - anche sotto il profilo del travisamento probatorio - per aver l'ordinanza ritenuto la sussistenza di una colpa grave ostativa al diritto alla riparazione, ricavandola da una conversazione, intercettata tra altre persone, in base alla quale il giudice del rinvio ha affermato che la ricorrente, quale 2 E/ commercialista delle società riconducibili al marito e ad altri coimputati, aveva distrutto contabilità ed esposto in bilancio costi fittizi non già a fini di evasione fiscale, ma per nascondere introiti di incerta origine che avrebbero potuto indurre al sospetto di quelle attività di riciclaggio costituenti oggetto di indagine e che avrebbero poi portato all'adozione della misura cautelare custodiale anche nei confronti della commercialista [OSCURATO:PERSONA]. Il contenuto di quell'intercettazione (n. 122 del 31/01/2011) era stato travisato, come evincibile dall'analisi che del dialogo era stata fatta nella sentenza di merito di primo grado e nella stessa ordinanza annullata dalla Corte di cassazione, che avevano esattamente posto in luce come la distruzione non riguardasse la contabilità (ma soltanto dei report) e come la finalità non fosse quella descritta nell'ordinanza impugnata, bensì quella di non rendere possibile ai soci di minoranza JOKER, rappresentati dal commercialista [OSCURATO:PERSONA], la ricostruzione del reale andamento societario e del valore della quota posseduta con riguardo alla trattativa in atto per la cessione del [OSCURATO:PERSONA]. Con riguardo, poi, al contenuto di una relazione che la ricorrente, insieme ad altro commercialista, era stata richiesta di predisporre dal marito e dai suoi fratelli, su consiglio di un penalista che li seguiva nell'ambito del procedimento in cui gli investigatori stavano formulando ipotesi di reato di riciclaggio, in ricorso si allega che la sentenza assolutoria aveva escluso che potesse dirsi provata la consapevolezza della donna del riciclo di denaro di provenienza illecita, essendo possibile, come ella aveva riferito in giudizio, che vi fosse semplicemente la preoccupazione che gli elevati ricavi "in nero" delle imprese potessero essere scambiati per denaro proveniente da riciclaggio. Contrariamente a quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, dunque, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai affermato - né lo aveva fatto il giudice del merito - che ella fosse consapevole di anche solo possibili operazioni di riciclaggio. 4. Con il terzo motivo di ricorso si lamentano violazione della legge penale e vizio di motivazione per erronea applicazione del parametro della colpa grave ostativa al diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. Secondo la ricorrente, quel giudizio richiede non soltanto l'accertamento di una grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, occorrendo anche che, secondo l'id quod plerumque accidit, quella condotta determini una prevedibile ragione d'intervento coercitivo da parte dell'autorità giudiziaria. Si osserva, inoltre, che la condotta che l'ordinanza impugnata rimprovera alla ricorrente non può dirsi finalizzata al compimento di quelle attività di riciclaggio che avrebbero poi determinato l'emissione dell'ordinanza cautelare, essendo, semmai, a queste successiva in quanto finalizzata ad occultare la commissione di quegli asseriti delitti.5. Con l'ultimo motivo di ricorso si lamentano violazione della legge penale, processuale e vizio di motivazione per non aver l'ordinanza affrontato il tema - espressamente devoluto dalla sentenza rescindente e comunque necessario - dell'incidenza causale degli asseriti comportamenti colposi extraprocessuali sulle valutazioni effettuati dal giudice della misura custodiale. Sul punto, il provvedimento impugnato reca - si lamenta - una motivazione meramente apparente, mentre l'ordinanza con cui era stata applicata alla ricorrente la misura per il delitto di riciclaggio (come pure l'ulteriore ordinanza che l'aveva applicata per il reato di associazione per delinquere) non aveva valorizzato i dialoghi intercettati che, secondo il giudice del rinvio, integrerebbero gli estremi della colpa grave ostativa. L'ordinanza cautelare si era esclusivamente fondata sul fatto - anche sottolineato da alcuni dichiaranti - che la ricorrente, la quale svolgeva funzioni di contabilità generale delle attività commerciali del gruppo, "non poteva non sapere" che i flussi di denaro inspiegabilmente prevenuti da fonti esterne fossero provento di riciclaggio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sintetica motivazione, l'ordinanza impugnata ha ritenuto che la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza irrevocabile di assoluzione imponesse di ritenere la sussistenza di una condotta extraprocessuale gravemente colposa ascrivibile all'istante. In particolare - vi si legge - la conversazione intercettata tra presenti (n. 122 del 31 gennaio 2011) aveva consentito di accertare che la donna, «moglie e commercialista di uno dei coimputati, accortasi che nel patrimonio delle società del marito affluivano flussi finanziari non giustificabili e di incerta origine, resasi conto che si trattava di operazioni sospette di riciclaggio, ha proceduto a distruggere la documentazione contabile probante e ad esporre costi fittizi in bilancio per nascondere proprio quegli elementi sospetti di riciclaggio, tenendo così una condotta ben più grave di una sistemazione contabile a fini elusivi e mostrando di aver percepito la natura illecita, sotto il profilo del sospetto di riciclaggio, dell'ingresso dei flussi finanziari ingiustificabili nel patrimonio delle società riferibili al marito, e di avere inteso occultarlo con mezzi illeciti quale la distruzione dei documenti e l'appostazione contabile di elementi passivi fittizi». Il carattere ostativo di tale condotta rispetto all'accoglimento della domanda di riparazione proposta dalla ricorrente è stato conseguentemente affermato sul rilievo che la stessa fu «senz'altro concorrente alla determinazione giurisdizionale di applicazione della custodia cautelare nei suoi confronti».2. Le doglianze di violazione di legge e vizio di motivazione prospettate in ricorso (motivi 1 e 4) con riguardo a tale ultimo profilo - reputa il Collegio - sono fondate e assorbenti rispetto a tutte le altre questioni proposte. Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, anche di recente ribadito, in tema di presupposti per la riparazione per ingiusta detenzione, integra la colpa grave dell'indagato, ostativa all'indennizzo, il comportamento incauto che abbia avuto incidenza causale sull'evento della carcerazione preventiva, qualora valutato come uno degli elementi fondanti i gravi indizi di colpevolezza che ebbero a giustificare il provvedimento restrittivo della libertà (Sez. 3, n. 28012 del 05/07/2022, Lepri, Rv. 283411). In assenza della verifica di tale collegamento causale un eventuale comportamento colposo - pur se sussistente - non potrebbe mai rilevare ai fini della decisione sulla domanda di riparazione per ingiusta detenzione. 3. Ciò posto, reputa innanzitutto il Collegio che sia fondata la doglianza della ricorrente circa la natura meramente apparente - e, comunque, manifestamente illogica, anche per travisamento della prova - della motivazione dell'ordinanza impugnata quanto all'incidenza causale della ravvisata condotta colposa sull'adozione del provvedimento cautelare. Ed invero, l'ordinanza non esamina in alcun modo il provvedimento cautelare e non spiega per quali ragioni quella condotta sarebbe stata "senz'altro concorrente" alla determinazione assunta dal giudice della cautela, conclusione, questa, che in ricorso viene specificamente contestata, sostenendosi come altre fossero state le ragioni che avevano invece condotto all'applicazione della misura, come ricavabile dall'ordinanza genetica allegata all'atto d'impugnazione ai fini del rispetto del principio di autosufficienza. La lettura del provvedimento (g.i.p. Trib.Napoli del 14 luglio 2011) consente in effetti di desumere che - a seguito del rigetto, per ritenuto difetto di gravi indizi di colpevolezza, della misura cautelare richiesta nei confronti della ricorrente in ordine al reato di riciclaggio, disposto con ordinanza dello stesso g.i.p. del 28 giugno 2011 (che l'aveva invece adottata per il reato di associazione per delinquere) - la gravità indiziaria per il reato contro il patrimonio era stata ritenuta sul rilievo della sopravvenuta acquisizione di nuovi elementi prova. Pur richiamandosi genericamente «tutte le intercettazioni ambientali realizzate negli uffici della [OSCURATO:SOCIETA]...riportate nella ordinanza del 28.6.2011 al fine di evidenziare il rilevante ruolo rivestito dalla [OSCURATO:PERSONA] e la piena condivisione degli scopi della associazione», i sopravvenuti indizi che hanno indotto il g.i.p. a ritenere integrata quella gravità indiziaria dapprima esclusa sono stati individuati in «nuovi documenti sia di tipo documentale, a seguito delle perquisizioni, sia di tipo dichiarativo», che il provvedimento esamina. In esso non neppure si accenna alla conversazione ambientale richiamata dall'ordinanza qui impugnata ovvero alle specifiche condotte che la ricorrente avrebbe tenuto, quali evincibili dalla stessa conversazione e valorizzate per sostenere la sussistenza di una colpa grave ostativa all'accoglimento dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione. 4. Al di là del vizio di motivazione sul punto, è peraltro ravvisabile anche la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e, più in generale, la violazione di legge, posto che la sentenza rescindente - ribadendo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte già più sopra citato - ha precisato che «il comportamento ostativo alla riparazione non può essere costituito da qualsiasi violazione di vincoli giuridici o di norme deontologiche, in qualche modo collegata al fatto storico oggetto delle indagini preliminari che hanno poi condotto alla adozione della misura cautelare, ma assume rilievo esclusivamente quel comportamento che abbia contribuito a determinare un'apparenza di reità in relazione alla specifica ipotesi criminosa che ha fondato il titolo cautelare, altrimenti non potendosi riconoscere il collegamento richiesto dall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. tra condotta colposa e adozione della cautela». 5. In mancanza, dunque, della dimostrazione che l'unica condotta extraprocessuale colposa individuata nel giudizio di rinvio come ostativa all'accoglimento dell'istanza di riparazione fosse stata considerata dal giudice della cautela ed avesse inciso sull'adozione della misura custodiale, non possono dirsi in radice sussistenti i presupposti integrativi dell'ipotesi prevista dall'art. 314, comma 1, ult. parte, cod. proc. pen. Pertanto, non rileva approfondire le ulteriori doglianze circa la sua eventuale sussistenza proposte dalla ricorrente e più sopra sintetizzate. Tali ulteriori doglianze debbono quindi ritenersi assorbite e l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte
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