CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 agosto 1981
Cassazione n. 28080/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/08/1981 avverso la sentenza del 16/1/2024 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania con sentenza del 16/1/2024 applicava a [OSCURATO:PERSONA] - su concorde richiesta delle parti - la pena di anni cinque di reclusione ed euro milleottocento di multa per il reato ascrittigli, in essa compresa la pena inflitta per altro reato già giudicato con sentenza irrevocabile. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ritenendo carente la motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.1.1 Ed invero, è articolato su censura non consentita in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., a mente del quale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra cui non rientrano quella denunciata con il presente ricorso (Sez. F., n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 dei 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 10 luglio