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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 08204/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 7 febbraio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Verona, in data 23 giugno 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.; lette le memorie pervenute a sostegno del ricorso; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto lui ascritto, oltre che fondato su doglianze in punto di fatto, non censurabili, pertanto, in sede di legittimità, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 6 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha correttamente ritenuto integrato l'elemento costitutivo della violenza nell'utilizzo dello spray urticante da parte del prevenuto per stordire la persona offesa); Considerato che anche la seconda doglianza, che lamenta una violazione di legge ed un vizio di motivazione nella mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen., si limita a riproporre questioni già adeguatamente affrontate dai giudici di merito e rigettate con corrette valutazioni giuridiche, avverso le quali il ricorrente non si confronta (sul punto, si veda pagina 7 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha logicamente escluso l'attenuante invocata, non ritenendo interamente riparativa, sotto il profilo del danno non patrimoniale, la somma corrisposta alla vittima, sebbene da questa accettata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 7 febbraio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Verona, in data 23 giugno 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.; lette le memorie pervenute a sostegno del ricorso; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto lui ascritto, oltre che fondato su doglianze in punto di fatto, non censurabili, pertanto, in sede di legittimità, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 6 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha correttamente ritenuto integrato l'elemento costitutivo della violenza nell'utilizzo dello spray urticante da parte del prevenuto per stordire la persona offesa); Considerato che anche la seconda doglianza, che lamenta una violazione di legge ed un vizio di motivazione nella mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen., si limita a riproporre questioni già adeguatamente affrontate dai giudici di merito e rigettate con corrette valutazioni giuridiche, avverso le quali il ricorrente non si confronta (sul punto, si veda pagina 7 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha logicamente escluso l'attenuante invocata, non ritenendo interamente riparativa, sotto il profilo del danno non patrimoniale, la somma corrisposta alla vittima, sebbene da questa accettata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08204/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris