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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 luglio 1964

Cassazione n. 15192/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di CUNEOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza, resa ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Cuneo ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti per il reato di cui all'art. 589 bis, comma 1^ cod. pen., disponendo la revoca della patente di guida.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il ricorrente, a mezzo del suo difensore, formulando due motivi di impugnazione

3. Con il primo, lamenta la violazione dell'art. 222, comma 2, terzo e quarto periodo C.d.S., nonché degli artt. 3 e 27 Cost. e 49, comma 3 C.D.F.U.E, per avere la decisione disposto l'applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, nonostante l'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019, a seguito del quale è consentito al giudice disporre la sospensione della patente anche nell'ipotesi di cui all'art. 589 bis, comma 1^ cod. pen., sulla base della valutazione delle circostanze del caso concreto.

Assume che la colpa ascritta all'imputato è del tutto generica, tanto lo stesso G.U.P. dà atto che il medesimo teneva una velocità molto moderata, peraltro, riconscendo che Lando prestò immediati soccorsi alla persona offesa e che il medesimo ha risarcito il danno.

Il che avrebbero dovuto orientare il giudice ad applicare la sanzione amministrativa meno afflittiva.

L'avere disposto la revoca della patente, in luogo della sospensione, infatti, stante le circostanze del caso concreto, fa emergere la disparità di trattamento fra la fattispecie di cui all'atr. 589 bis, comma 1 cod. pen. e quelle aggravate di cui ai commi successivi, comporta la violazione dell'art. 27 Cost., in ordine alla capacità rieducativa della pena e la violazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 49 C.D.F.U.E..

4. Con il secondo motivo fa valere il vizio di motivazione in relazione all'applicazone dell'art. 222, comma 2, ed al disposto dell'art. 3 Cost..

Richiama i prinicipii enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sulla motivazione in materia di dosimetria della pena ed assume che, nel caso di specie, il Tribunale non ha dato sufficiente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di applicare la sanzione amministrativa della revoca della patente, in luogo di quella della sospensione, ancorché abbia assentito all'applicazione della sanzione penale in misura corrispondente alla metà del minimo.

Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

5. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

6. Il ricorso deve essere rigettato, per infondatezza di entrambi i motivi.

7. Le Sezioni unite di questa Corte hanno recentemente chiarito che "E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiannento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative" (Sentenza n. 21369 del 26/09/2019- dep. 17/07/2020- Rv. 279349).

E che "per i profili non concordati, quali quelli pertinenti alle sanzioni amministrative accessorie, invece, il contenuto dell'accertamento demandato al giudice, alla pari di quello richiesto all'autorità amministrativa, deve estendersi, ai parametri che ne giustificano l'applicazione e che possono implicare (nella verifica della violazione commessa e della sua qualificazione secondo le tipologie legali, della inerenza "di diritto" a essa della sanzione amministrativa accessoria e della sua determinazione in concreto) margini di discrezionalità nel quantum ovvero nell'an.

Tanto è rilevabile, tra l'altro, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevedeva che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., il giudice potesse disporre, valutando le circostanze del caso, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso secondo comma dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorresse alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. (Corte cost., sent. n. 88 del 2019)." Sicché "L'esercizio del potere discrezionale ovvero la necessità in ogni caso per il giudice di avvalersi dei criteri e dei parametri fissati in via generale dalla specifica normativa per l'autorità amministrativa comporta poi l'assolvimento di un obbligo motivazionale, non riconducibile a quello demandato al giudice del "patteggiamento" in merito alle statuizioni costituenti oggetto dell'accordo sulla pena, e, similmente, non può essere sottratta a ogni pertinente censura, in sede di legittimità, la omessa o erronea motivazione circa l'entità della sanzione o il tipo adottato"

8. Così affermato l'onere di giustificazione del giudice che provveda all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria in sede di sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen. e la conseguente ricorribilità per cassazione della decisione per i vizi di cui all'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., nondimeno, deve affermarsi che la sentenza oggetto di impugnazione ha adeguatamente argomentato sulle ragioni della scelta.

E ciò, facendo riferimento alla gravità della condotta di guida tenuta dall'imputato, il quale ha investito la persona offesa, che procedeva in bicicletta lato del marciapiede, lunga una strada urbana rettilinea, nei pressi di un Ospedale, in situazione di buona visibilità, in orario diurno, senza attuare, nonostante la bassa velocità, alcuna manovra di emergenza, non mantenendo alcun controllo del veicolo condotto .

Si tratta di una motivazione che, dando conto della grave imprudenza dell'imputato, appare del tutto congrua, non ponendosi in contraddizione con l'accoglimento dell'accordo sulla pena, come sostenuto dal ricorrente, posto che le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e dì quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 13882 del 19/02/2020, in motivazione).

9. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cosi deciso il 2,8 01/2022 [OSCURATO:PERSONA] •e estensore [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] V1 T, / 09-.),. t `}S --eiy\T-i/vvr-l_ q/Ytit yv_kr 42,LF 5-1(( é-0 -yypu_ (r3, A 11- --A-e_Ark' ce e (r i .19,3ì 01,K_ ( otivt GA.A_ 1;-.

O . 20 ) DEPOTATO 4 CANCTILERIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di CUNEOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza, resa ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Cuneo ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti per il reato di cui all'art. 589 bis, comma 1^ cod. pen., disponendo la revoca della patente di guida. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il ricorrente, a mezzo del suo difensore, formulando due motivi di impugnazione 3. Con il primo, lamenta la violazione dell'art. 222, comma 2, terzo e quarto periodo C.d.S., nonché degli artt. 3 e 27 Cost. e 49, comma 3 C.D.F.U.E, per avere la decisione disposto l'applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, nonostante l'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019, a seguito del quale è consentito al giudice disporre la sospensione della patente anche nell'ipotesi di cui all'art. 589 bis, comma 1^ cod. pen., sulla base della valutazione delle circostanze del caso concreto. Assume che la colpa ascritta all'imputato è del tutto generica, tanto lo stesso G.U.P. dà atto che il medesimo teneva una velocità molto moderata, peraltro, riconscendo che Lando prestò immediati soccorsi alla persona offesa e che il medesimo ha risarcito il danno. Il che avrebbero dovuto orientare il giudice ad applicare la sanzione amministrativa meno afflittiva. L'avere disposto la revoca della patente, in luogo della sospensione, infatti, stante le circostanze del caso concreto, fa emergere la disparità di trattamento fra la fattispecie di cui all'atr. 589 bis, comma 1 cod. pen. e quelle aggravate di cui ai commi successivi, comporta la violazione dell'art. 27 Cost., in ordine alla capacità rieducativa della pena e la violazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 49 C.D.F.U.E.. 4. Con il secondo motivo fa valere il vizio di motivazione in relazione all'applicazone dell'art. 222, comma 2, ed al disposto dell'art. 3 Cost.. Richiama i prinicipii enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sulla motivazione in materia di dosimetria della pena ed assume che, nel caso di specie, il Tribunale non ha dato sufficiente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di applicare la sanzione amministrativa della revoca della patente, in luogo di quella della sospensione, ancorché abbia assentito all'applicazione della sanzione penale in misura corrispondente alla metà del minimo. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 5. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. 6. Il ricorso deve essere rigettato, per infondatezza di entrambi i motivi. 7. Le Sezioni unite di questa Corte hanno recentemente chiarito che "E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiannento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative" (Sentenza n. 21369 del 26/09/2019- dep. 17/07/2020- Rv. 279349). E che "per i profili non concordati, quali quelli pertinenti alle sanzioni amministrative accessorie, invece, il contenuto dell'accertamento demandato al giudice, alla pari di quello richiesto all'autorità amministrativa, deve estendersi, ai parametri che ne giustificano l'applicazione e che possono implicare (nella verifica della violazione commessa e della sua qualificazione secondo le tipologie legali, della inerenza "di diritto" a essa della sanzione amministrativa accessoria e della sua determinazione in concreto) margini di discrezionalità nel quantum ovvero nell'an. Tanto è rilevabile, tra l'altro, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevedeva che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., il giudice potesse disporre, valutando le circostanze del caso, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso secondo comma dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorresse alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. (Corte cost., sent. n. 88 del 2019)." Sicché "L'esercizio del potere discrezionale ovvero la necessità in ogni caso per il giudice di avvalersi dei criteri e dei parametri fissati in via generale dalla specifica normativa per l'autorità amministrativa comporta poi l'assolvimento di un obbligo motivazionale, non riconducibile a quello demandato al giudice del "patteggiamento" in merito alle statuizioni costituenti oggetto dell'accordo sulla pena, e, similmente, non può essere sottratta a ogni pertinente censura, in sede di legittimità, la omessa o erronea motivazione circa l'entità della sanzione o il tipo adottato" 8. Così affermato l'onere di giustificazione del giudice che provveda all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria in sede di sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen. e la conseguente ricorribilità per cassazione della decisione per i vizi di cui all'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., nondimeno, deve affermarsi che la sentenza oggetto di impugnazione ha adeguatamente argomentato sulle ragioni della scelta. E ciò, facendo riferimento alla gravità della condotta di guida tenuta dall'imputato, il quale ha investito la persona offesa, che procedeva in bicicletta lato del marciapiede, lunga una strada urbana rettilinea, nei pressi di un Ospedale, in situazione di buona visibilità, in orario diurno, senza attuare, nonostante la bassa velocità, alcuna manovra di emergenza, non mantenendo alcun controllo del veicolo condotto . Si tratta di una motivazione che, dando conto della grave imprudenza dell'imputato, appare del tutto congrua, non ponendosi in contraddizione con l'accoglimento dell'accordo sulla pena, come sostenuto dal ricorrente, posto che le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e dì quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 13882 del 19/02/2020, in motivazione). 9. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cosi deciso il 2,8 01/2022 [OSCURATO:PERSONA] •e estensore [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] V1 T, / 09-.),. t `}S --eiy\T-i/vvr-l_ q/Ytit yv_kr 42,LF 5-1(( é-0 -yypu_ (r3, A 11- --A-e_Ark' ce e (r i .19,3ì 01,K_ ( otivt GA.A_ 1;-. O . 20 ) DEPOTATO 4 CANCTILERIA
Sentenza Cassazione n. 15192/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris