CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 marzo 2025
Cassazione n. 13835/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al N. 13389/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso, domicilio digitalecome in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona di [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a sua volta procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la sentenza n. 909/2023 d e l Tribunale di Milano , pubblicata in data 3.2.2023; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 26.3.2025dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]. N. 13839/23 R.G. [OSCURATO:PERSONA] Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., dinanzi al Tribunale di Milano, in relazione a precetto notificatogli il 22.1.2022 ad istanza di [OSCURATO:SOCIETA]., per il pagamento di € 44.578,54, in forza di fideiussione asseritamente rilasciata il 6.5.2002 a garanzia dei crediti vantati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (dante causa dell’intimante) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], derivanti da mutuo fondiario del 8.5.2002. Eccepì l’opponente la nullità del precetto per non essere stato notificato, con esso, alcun titolo esecutivo spendibile nei suoi confronti, nonché, in ogni caso, la mancanza del diritto dell’intimante di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. si costituì, evidenziando che l’opponente aveva rilasciato una fideiussione a garanzia dei crediti di cui al predetto contratto di mutuo fondiario e, comunque, di aver rinunciato al precetto, come da pec inviata all’opponente in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia prima della notifica dell’atto introduttivo. Chiedeva, dunque, previa declaratoria della cessazione della materia del contendere, la condanna dell’opponente al risarcimento del danno ex art. 96, comma 2, c.p.c. L’adito Tribunale, con sentenza del 3.2.2023, dichiarò cessata la materia del contendere e compensò le spese, in ragione della “particolarità della questione”. Avverso detta sentenza, nella parte afferente all’opposizione formale, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di tre motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratore speciale di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le parti hanno depositato memoria. Il N. 13839/23 R.G. Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si lamenta la v iolazione ed errata applicazione del combinato disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. Rileva il ricorrente che il Tribunale, dopo aver correttamente dichiarato la cessazione della materia del contendere, ha tuttavia compensato integralmente le spese in ragione della “particolarità della questione”, nonostante l’art. 92 c.p.c. non consenta una simile soluzione. 1.2 –Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione del combinato disposto degli artt. 132, comma 2,n. 4 , c.p.c. e 118 , commi 1 e 2,disp. att. c.p.c., in riferimento all’art. 360 , comma 1, n . 4 , c.p.c. , per aver reso il Tribunale, sul medesimo punto, una motivazione apparente. 1.3 – Con il terzo motivo, infine, si denuncia la n ullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360,comma 1, n . 4 , c.p.c. , per non aver deciso, sulle spese, secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale, come invece chiesto da esso ricorrente. 2.1 – I motivi possono esaminarsi congiuntamente, perché connessi, e sono fondati.Dopo aver dato atto della cessazione della materia del contendere (per quanto qui interessa, in relazione al vizio formale denunciato dal Saponaro, ai sensi dell’art. 617, comma 1, c.p.c.), il Tribunale di Milano ha disposto l’integrale compensazione delle spese del grado in ragione della “particolarità della questione”. N. 13839/23 R.G. 2.2 - Ora , deve anzitutto osservarsi che – essendo stato il presente giudizio introdotto, in primo grado, nel 2022–trova applicazione ratione temporis il testo dell’art. 92 c.p.c., come modificato dall’art. 13, comma 2, del d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, “integrato” dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77/2018. La compensazione delle spese – oltre che per soccombenza reciproca – è, dunque, prevista solo “ nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ovvero in presenza (a seguito, appunto, della citata sentenza additiva) di analoghe gravi ed eccezionali ragioni. In proposito, come già affermato da questa Corte, tali ulteriori gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare “nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni” (cioè, quelle trattate in giudizio) “di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (v. Cass. n. 4696/2019; in senso conforme Cass. n. 3977/2020; Cass. n. 6424/2024). È quindi evidente come la contestata adozione della compensazione delle spese dell’unico grado, da parte del Tribunale, sia erronea , perché rende incomprensibili le ragioni per cui venne disposta la compensazione, senza adeguatamente sussumerle in quei casi che, al lume del vigente art. 92 c.p.c., consente una simile decisione (quand’anche secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale). 3.1 -In definitiva, il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., con l’integrale N. 13839/23 R.G. compensazione delle spese dell’unico grado del giudizio di merito (quanto all’opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c.). Infatti, risulta dalla stessa sentenza impugnata che l’intimante aveva rinunciato al precetto prima della notifica dell’atto introduttivo da parte del Saponaro e anche in modo idoneo (contrariamente all’assunto dell’opponente), essendo più che sufficiente, a tal fine, l’invio di una PEC al legale dello stesso Saponaroin cui si manifesti una simile volontà, cui poi s’è effettivamente dato seguito. Tanto basta per giustificare quelle “gravi ragioni” che, a mente dell’art. 92 c.p.c., consentono di disporre la compensazione delle spese, a fronte di un giudizio di opposizione agli atti esecutiviche avrebbe ben potuto evitarsi. È appena il caso di precisare che la mancata impugnazione da parte dell’odierna controricorrente, in ordine alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, non consente a questa Corte di valutare la sussistenza della stessa originaria carenza d’interesse ex art. 100 c.p.c. in capo al Saponaroall’atto della proposizione dell’opposizione in parola, perché tanto integrerebbe violazione del divieto di reformatio in pejus. Le stesse ragioni già viste per il grado di merito consentono di compensare integralmente tra le parti anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M la Corteaccoglie il ricorso, cassa in relazione e, decidendo nel merito, compensa integralmente le spese del giudizio di meritoe del giu