CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18694/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 ottobre 1999 Avverso la sentenza resa il 10 giugno 2022 dalla Corte di appello [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto L'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso con rinvio per nuovo giudizio; dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e depositato nota spese e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Napoli il 13 ottobre 2020 che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina aggravata in concorso. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 violazione dell'articolo 601 comma tre cod. proc.pen. poiché non sono stati rispettati i termini per comparire previsti dal terzo comma dell'articolo 601 cod. proc.pen. in forza del quale l'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi alla corte di appello deve essere notificato all'imputato almeno 20 giorni prima della data fissata. Nel caso in esame l'avviso è stato notificato 1'8 giugno 2022, appena due giorni prima dell'udienza, ed essendo il processo celebrato con il rito cartolare è stato in concreto impedito all'imputato di partecipare personalmente. 2.2 Omessa motivazione in ordine allo specifico motivo di appello con cui si invocava l'assoluzione perché il fatto non sussiste e violazione dell'articolo 192 cod. proc.pen.. Osserva il ricorrente che la persona offesa rendeva una ricostruzione dei fatti assolutamente incompatibile e fortemente contraddittoria rispetto alla prospettazione accusatoria ma detta difformità è stata ignorata dalla Corte che ha affermato apoditticamente la credibilità della sua testimonianza, violando le regole previste dall'articolo 192 cod. proc.pen. 2.3 Vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità poiché la corte ha valorizzato la presunta gravità della rapina senza considerare che l'imputato ha restituito il portafogli alla persona offesa e l'arma è stata utilizzata solo per garantirsi la fuga; l'imputato, peraltro, era totalmente incensurato e aveva compiuto 18 anni da appena una settimana. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1 L'eccezione processuale formulata con il primo motivo, pur essendo provata in punto di fatto, non può trovare accoglimento. Giova ricordare che l'udienza del giudizio di appello è stata svolta con rito cartolare ai sensi dell'articolo 23 bis legge 176/2020 e questa Corte ha avuto modo di precisare che nel giudizio cartolare di appello, nel caso in cui all'imputato sia stato notificato il decreto di citazione senza osservare il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notifica dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso della successiva udienza, inviato a mezzo posta elettronica certificata al difensore vale anche come comunicazione all'imputato, spettando al difensore medesimo la rappresentanza del proprio assistito. (Sez. 4 - , Sentenza n. 6155 del 25/01/2023 Ud. (dep. 14/02/2023) Rv. 284100 - 01) E' stato inoltre precisato che nel giudizio penale di appello, vigente la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata ove non sia richiesta la modalità in presenza, la violazione del termine a comparire stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. può essere dedotta nelle conclusioni scritte, trattandosi di termine funzionale all'esercizio del diritto di difesa. (Sez. 5 - , Sentenza n. 5739 del 07/02/2022 Ud. (dep. 17/02/2022 ) Rv. 282970 - 01) Nel caso in esame la tardività della notifica non è stata rilevata dalla corte che ha celebrato l'udienza in forma non partecipata e, così facendo, ha dato luogo ad una nullità. Tuttavia, secondo giurisprudenza consolidata, il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado. (Sez. 6 - , Sentenza n. 28408 del 23/06/2022 Ud. (dep. 19/07/2022 ) Rv. 283349 - 01; Sez. 1 - , Sentenza n. 6613 del 27/10/2022 Ud. (dep. 16/02/2023 ) Rv. 283988 - 01) Nel caso di specie la tardività della notifica non è stata eccepita con memoria nel giudizio di appello, ma soltanto con il ricorso per Cassazione e la mancata tempestiva eccezione ne ha determinato la sanatoria. Peraltro il ricorrente neppure allega il concreto pregiudizio che , stante la celebrazione del processo per iscritto che preclude la sua eventuale partecipazione in presenza, ha subito per effetto della notifica tardiva . 1.2 Anche gli altri motivi vanno respinti. Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. Inoltre le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame. (Sez. 1, Sentenza n. 42207 del 20/10/2016 Ud. (dep. 15/09/2017 ) Rv. 271294 - 01) Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte ha motivatamente respinto le censure formulate dalla difesa in ordine alla attendibilità delle accuse formulate dalla persona offesa e ha confermato il giudizio di piena credibilità sul rilievo che questi ha fornito un racconto logico coerente, per nulla contraddittorio e ha in più occasioni riconosciuto fotograficamente e di persona il Roberti come uno dei responsabili della rapina specificando il ruolo dallo stesso assunto.1.3 Le censure formulate con il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondate poiché la sentenza di appello ha reso adeguata e congrua motivazione, sia in ordine alla ricostruzione della vicenda che in relazione alla sua qualificazione giuridica e al diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Al riguardo ha evidenziato non solo il valore del telefono cellulare sottratto, pari a circa 400 C, di non infima entità, ma anche le modalità della condotta che si caratterizza per la violenza fisica posta in essere da più persone; elementi questi che escludono che il fatto possa considerarsi di lieve entità, alla stregua dei criteri più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la rapina è un reato plurioffensivo e va considerato anche il pregiudizio morale e fisico cagionato alla persona offesa. In ordine alle circostanze attenuanti generiche la sentenza ha correttamente evidenziato che l'imputato nonostante la giovane età vanta già un precedente specifico ed è stato fermato per un fatto analogo commesso pochi giorni dopo la rapina per cui è processo, così manifestando una personalità negativa che non appare meritevole di particolare indulgenza. 2.In conclusione le censure appaiono infondate e il ricorso deve essere respinto. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione in favore della parte civile delle spese sostenute del grado che appare congruo liquidare nella misura di 3.680 C oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.680,00 oltre accessori di legge Roma 17 Febbraio 2023 A Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]