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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05874/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 29946del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] medica s.p.a. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], P.I. 02306530284), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Monselice (PD), via Rialto n. 14, rappresentata e difesa, giusta pro- cura speciale congiunta al ricorso, dall' avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 64A28 F382X; [OSCURATO:TELEFONO]; p.e.c.: michele.greggio @ordineavvocatipadova.it) del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Padova, [OSCURATO:PERSONA]- ne n. 6 (e domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]).

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. n. 6 Euganea della Regione del Veneto(C.F.

P.I.: 00349050286), già [OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. n. 17 della Regione del Veneto, con sede in Padova (PD) via E. degli Scrovegni n. 14, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempo- re dott. [OSCURATO:PERSONA], giusta Delibera di conferimento incarico n. 392 del 26 giugno 2025, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] drea Leoni (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 63S07 B296K, con indirizzo P.E.C. av- [OSCURATO:EMAIL] per comunicazioni e notifica- zioni di atti giudiziari, procuratore e domiciliatario giusta procura speciale in calce all'atto di nomina e costituzione di nuovo difensore in sostituzione di quello originariamente designato.

Controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n° 1152 depo- sitata il 20 aprile 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Iniziativa medica s.p.a. – struttura privata accreditata, che ope- ra nel settore sanitario erogando servizi nel campo della diagnosti- ca per immagini – conveniva in giudizio davanti al T ribunale di Pa- dova l'[OSCURATO:PERSONA] n° 6 Euganea chiedendone la condanna al pa- gamento di euro 30.626,87, indebitamente trattenuti dalla conve- nuta per un preteso eccesso nella fatturazione delle risonanze ma- gnetiche nucleari eseguite negli anni dal 2008 al 30 settembre 2011, e di ulteriori euro 298.099,87 per analoghe prestazioni da remunerare secondo il nomenclatore tariffario approvato con Deli- bera della Giunta regionale n° 4776/1997 (valevole sino al 30 set- tembre 2011).

In particolare, mentre l'Asl euganea riteneva che la “risonanza ma- gnetica nucleare (RM) della colonna con o senza mezzo di contra- sto, cervicale, toracica, lombosacrale” dovesse essere remunerata solo una volta, anche nel caso in cui essa fosse stata eseguita su plurimi tratti, l'attrice riteneva che in tale ipotesi (esame diagnosti- co su tre diverse parti della colonna) integrasse una pluralità di prestazioni, con la conseguente insorgenza del diritto a ricevere tre distinti compensi (un tratto = una tariffa). 2.-Il T ribunale – dopo aver rimesso la causa in istruttoria, invitan- do le parti a prendere posizione sulla questione di giurisdizione, ri- levata d'ufficio – dichiarava il difetto di giurisdizione dell ' autorità giudiziaria ordinaria in favore del giudice amministrativo.

Proponeva appello Iniziativa medica sulla base di due motivi.

Il primo – in punto di giurisdizione – veniva dichiarato “ infondato ” e, pertanto, “rigettato”.

Osservava, infatti, la Corte che “[l]e argomentazioni poste alla base del primo motivo di appello non sono altro che la riproduzione di quelle contenute nelle due comparse conclusionali depositate in primo grado comprensive anche delle sottolineature e dei grassetti” e che esse non si contrapponevano alla motivazione del primo gra- Invero, pur non essendo l'appello un giudizio a critica vincolata, il singolo motivo assolverebbe, secondo la Corte, alla funzione condi- zionante il devolutum della sentenza impugnata, con la conseguen- za che il requisito in esame non poteva ritenersi soddisfatto qualora l'appello (principale o incidentale) fosse basato sulla pedissequa ri- proposizione del contenuto della comparsa conclusionale di primo grado, senza confrontarsi criticamente con l'approdo valutativo cui era pervenuto il giudice, dovendo, invece, l'appellante affiancare alla parte volitiva dell'impugnazione una parte argomentativa.

Ne derivava la conferma della decisione di primo grado concernente il difetto di giurisdizione.

In ogni caso, aggiungeva la Corte, era lo stesso appellante a de- durre che l'oggetto della lite consisteva nell'interpretazione da dare al nomenclatore tariffario, donde la devoluzione della lite al giudice amministrativo, come stabilito dal Consiglio di Stato e da questa Suprema Corte.

Il secondo mezzo, in punto di spese di lite, veniva parzialmente ac- colto con conseguente compensazione per metà delle spese predet- te e residua metà a carico dell'attrice. 3.- Ricorre “ alle S ezioni U nite ” di questa Corte Iniziativa medica s.p.a., affidando il gravame a due motivi illustrati da memoria.

Resiste l'[OSCURATO:PERSONA] pubblica con controricorso illustrato da memoria, concludendo per l'inammissibilità del primo motivo o, comunque, per la sua infondatezza e per l'infondatezza del secondo mezzo.

Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.-Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 133 del cod. proc. amm. e deduce la sussi- stenza della giurisdizione del Giudice Civile, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n° 1, del cod. proc. civ.

La sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui conferma la decisione del primo Giudice, stabilendo che la pretesa fatta vale- re da [OSCURATO:PERSONA] (avente ad oggetto la remunerazione, da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] pubblica, di prestazioni di risonanza magnetica su diversi tratti di colonna vertebrale, rese in regime di convenzio- namento con il SSN) non rientri nell'ambito della giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] bensì in quella del [OSCURATO:PERSONA].

Col secondo mezzo si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n° 3, del codice di rito, della violazione e della falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ., censurando la parte della sentenza in cui la Corte territoriale ha predicato la mancanza di specificità dei motivi di appello (pur, peraltro, senza dichiarare l'appello inammis- sibile) formulati da [OSCURATO:PERSONA].

Il mezzo verrebbe proposto “per mero scrupolo difensivo”, in quan- to nella sentenza gravata non sarebbe contenuta alcuna declarato- ria di inammissibilità del primo motivo di appello, ma solo la sua reiezione nel merito.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il primo motivo conteneva una critica specifica alla decisione di primo grado e, sebbene alcune argomentazioni riproducessero le tesi difensive delle difese finali, ciò era fisiologico, sia perché la questione era di mero diritto, sia perché il Tribunale non le aveva affatto esaminate. 5.-I motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati.

Preliminarmente osserva la Corte che la sentenza qui gravata, pur rilevando la genericità del primo motivo di appello (sul rilievo della carente parte argomentativa), non lo ha dichiarato inammissibile, ma lo ha “rigettato”, affrontando “in ogni caso” al paragrafo n° 4 il merito della questione di giurisdizione.

Scendendo, dunque, nel merito di essa, la Corte – come già antici- pato nella precedente parte narrativa della presente ordinanza –ha fatto osservare che, pur avendola controversia “per oggetto il rico- noscimento di un credito”, Iniziativa medica aveva lamentato una “errata interpretazione applicativa del tariffario”: tanto comporte- rebbe la devoluzione della lite alla cognizione del giudice ammini- strativo.

Pertanto, nonostante la Corte abbia ravvisato la mancanza di uno degli elementi dell'appello (sentenza paragrafi 3.1-3.8) previsti a pena di inammissibilità dall'art. 342 cod. proc. civ. (come interpre- tato da questa Suprema Corte), la decisione qui gravata si sostan- zia in un rigetto del merito della questione di giurisdizione.

Ora, non sembra che le conclusioni cui è giunto il secondo Giudice possano essere condivise, ma, prima di entrare nel merito del mo- tivo di ricorso per cassazione, conviene rammentare che all'esame della questione può procedere questo stesso Collegio, senza che occorra la rimessione del giudizio alle Sezioni Unite.

L'art. 374 cod. proc. civ. prevede infatti che alla decisione della questione di giurisdizione (salvi i casi di impugnazione delle deci- sioni della Corte dei conti e del Consiglio di stato) possano procede- re anche le Sezioni semplici, se su di essa si siano già pronunciate le Sezioni Unite.

Passando ora al merito del tema, conviene subito rammentare che la giurisdizione si determina in base alla domanda.

Se, dunque, si esamina la domanda di [OSCURATO:PERSONA], si può agevolmente constatare che essa era diretta ad ottenere il paga- mento dei corrispettivi per le risonanze magnetiche eseguite sulla colonna vertebrale dei pazienti, in ragione di una tariffa per ogni tratto della colonna.

La controversia, dunque, è sussumibile appieno nel disposto dello art. 133, primo comma, lettera c), del d.lgs. n° 104/2010, il quale attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla do- manda di pagamento di tali corrispettivi.

Non rileva, pertanto, che la convenuta Asl abbia eccepito che l'in- terpretazione del tariffario da lei seguita era stata dettata da prov- vedimenti amministrativi che Iniziativa medica avrebbe dovuto im- pugnare, dato che, come si è detto, la questione di giurisdizione va decisa in base alla domanda.

E nemmeno rileva, come invece ritenuto dalla Corte territoriale, che sia stata la stessa impresa privata a porre la questione della in- terpretazione del tariffario, dato che – come correttamente deduce la ricorrente –tale interpretazione era contenuta in circolari interne alla PA, emesse senza preventivo avvio di un procedimento ammi- nistrativo e non qualificabili, pertanto, come atti impugnabili da- vanti al giudice amministrativo.

In ogni caso, a meno che la PA o la stessa parte privata non esten- dano l'oggetto della controversia, chiedendo la verifica dell'azione autoritativa della PA e, dunque, l'accertamento della illegittimità dell'atto amministrativo posto a fondamento dell'eccezione solleva- ta (nel qual caso il petitum sostanziale investirebbe anche l ' eserci- zio di un potere amministrativo), la lite rimane schematizzata se- condo il binomio “obbligo-pretesa”, con la conseguenza che essa rimane devoluta alla cognizione del giudice ordinario (sul che si ve- da, in fattispecie sovrapponibile alla presente, Cass., sez.

I, 13 gennaio 2021, n° 372, con menzione di altri precedenti).

Sul punto giova solo aggiungere che ove tra le parti si controverta intorno all'interpretazione di un atto amministrativo (nelle specie: del tariffario), tale questione non implica una domanda di verifica della legittimità dell'azione autoritativa della PA, ma solo – per l'appunto – l ' interpretazione dell ' atto predetto, con conseguente permanenza della giurisdizione del giudice ordinario. 6.- Quanto al secondo motivo, osserva il Collegio che l ' appellante aveva censurato la decisione del Tribunale riportando la conclusio- nale (trascritta anche in sentenza al paragrafo 3.4) e tale metodo ha indotto la Corte territoriale a ritenere l'appello privo di specifici- Ora, è vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'appello deve contenere, oltre alla parte volitiva (con cui si individuano le questioni risolte sfavorevolmente e se ne chiede la riforma), anche una parte argomentativa, nella quale agli snodi logici della prima sentenza se ne contrappongono altri che confutino e contrastino la prima decisione (ex multis: Cass., sez.

I, 27 settembre 2016, n° 18932); ma è anche vero che non è affatto escluso che i motivi di gravame non possano sostanziarsi nelle stesse argomentazioni ad- dotte a suffragio della domanda disattesa dal primo giudice (Cass., sez.

I, 15 maggio 2020, n° 9024, con menzione di altri precedenti), soprattutto quando il tema da decidere è in puro diritto.

Col che è evidente che la riproduzione delle difese contenute nella comparsa conclusionale o nella memoria di replica non esclude di per sé che i motivi di gravame possano comunque essere specifici.

Nel merito, sol che si leggano le argomentazioni (riprese dalla con- clusionale e) poste a base dell'appello (trascritte a pagina 6 della sentenza) si può agevolmente notare che consistevano in censure sufficientemente analitiche, in quanto l'appellante, pur avendo rice- vuto risposta negativa da parte del Tribunale, aveva riproposto al secondo Giudice i temi del decidere ed aveva quindi fatto osservare che la causa verteva sui corrispettivi spettanti per le prestazioni sanitarie rese e che il riparto di giurisdizione era, dunque, discipli- nato dall'art. 133 del cod. proc. amm., mentre le note e le circolari della Regione che avevano interpretato il tariffario (ritenute vinco- lanti dal tribunale) erano state comunque annullate dal [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n° 658/2015. 7.-All'accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza, con declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario e rinvio al giudice del primo grado.

Va, infatti, qui infatti applicato l'art. 353 cod. proc. civ., che è stato abrogato dall'art. 3, ventiseiesimo comma, lettera m), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n° 149, ma solo per le impugnazioni proposte succes- sivamente al 28 febbraio 2023 (art. 35, quarto comma, del predet- to

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 29946del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] medica s.p.a. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], P.I. 02306530284), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Monselice (PD), via Rialto n. 14, rappresentata e difesa, giusta pro- cura speciale congiunta al ricorso, dall' avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 64A28 F382X; [OSCURATO:TELEFONO]; p.e.c.: michele.greggio @ordineavvocatipadova.it) del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Padova, [OSCURATO:PERSONA]- ne n. 6 (e domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]). Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. n. 6 Euganea della Regione del Veneto(C.F. P.I.: 00349050286), già [OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. n. 17 della Regione del Veneto, con sede in Padova (PD) via E. degli Scrovegni n. 14, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempo- re dott. [OSCURATO:PERSONA], giusta Delibera di conferimento incarico n. 392 del 26 giugno 2025, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] drea Leoni (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 63S07 B296K, con indirizzo P.E.C. av- [OSCURATO:EMAIL] per comunicazioni e notifica- zioni di atti giudiziari, procuratore e domiciliatario giusta procura speciale in calce all'atto di nomina e costituzione di nuovo difensore in sostituzione di quello originariamente designato. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n° 1152 depo- sitata il 20 aprile 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Iniziativa medica s.p.a. – struttura privata accreditata, che ope- ra nel settore sanitario erogando servizi nel campo della diagnosti- ca per immagini – conveniva in giudizio davanti al T ribunale di Pa- dova l'[OSCURATO:PERSONA] n° 6 Euganea chiedendone la condanna al pa- gamento di euro 30.626,87, indebitamente trattenuti dalla conve- nuta per un preteso eccesso nella fatturazione delle risonanze ma- gnetiche nucleari eseguite negli anni dal 2008 al 30 settembre 2011, e di ulteriori euro 298.099,87 per analoghe prestazioni da remunerare secondo il nomenclatore tariffario approvato con Deli- bera della Giunta regionale n° 4776/1997 (valevole sino al 30 set- tembre 2011). In particolare, mentre l'Asl euganea riteneva che la “risonanza ma- gnetica nucleare (RM) della colonna con o senza mezzo di contra- sto, cervicale, toracica, lombosacrale” dovesse essere remunerata solo una volta, anche nel caso in cui essa fosse stata eseguita su plurimi tratti, l'attrice riteneva che in tale ipotesi (esame diagnosti- co su tre diverse parti della colonna) integrasse una pluralità di prestazioni, con la conseguente insorgenza del diritto a ricevere tre distinti compensi (un tratto = una tariffa). 2.-Il T ribunale – dopo aver rimesso la causa in istruttoria, invitan- do le parti a prendere posizione sulla questione di giurisdizione, ri- levata d'ufficio – dichiarava il difetto di giurisdizione dell ' autorità giudiziaria ordinaria in favore del giudice amministrativo. Proponeva appello Iniziativa medica sulla base di due motivi. Il primo – in punto di giurisdizione – veniva dichiarato “ infondato ” e, pertanto, “rigettato”. Osservava, infatti, la Corte che “[l]e argomentazioni poste alla base del primo motivo di appello non sono altro che la riproduzione di quelle contenute nelle due comparse conclusionali depositate in primo grado comprensive anche delle sottolineature e dei grassetti” e che esse non si contrapponevano alla motivazione del primo gra- Invero, pur non essendo l'appello un giudizio a critica vincolata, il singolo motivo assolverebbe, secondo la Corte, alla funzione condi- zionante il devolutum della sentenza impugnata, con la conseguen- za che il requisito in esame non poteva ritenersi soddisfatto qualora l'appello (principale o incidentale) fosse basato sulla pedissequa ri- proposizione del contenuto della comparsa conclusionale di primo grado, senza confrontarsi criticamente con l'approdo valutativo cui era pervenuto il giudice, dovendo, invece, l'appellante affiancare alla parte volitiva dell'impugnazione una parte argomentativa. Ne derivava la conferma della decisione di primo grado concernente il difetto di giurisdizione. In ogni caso, aggiungeva la Corte, era lo stesso appellante a de- durre che l'oggetto della lite consisteva nell'interpretazione da dare al nomenclatore tariffario, donde la devoluzione della lite al giudice amministrativo, come stabilito dal Consiglio di Stato e da questa Suprema Corte. Il secondo mezzo, in punto di spese di lite, veniva parzialmente ac- colto con conseguente compensazione per metà delle spese predet- te e residua metà a carico dell'attrice. 3.- Ricorre “ alle S ezioni U nite ” di questa Corte Iniziativa medica s.p.a., affidando il gravame a due motivi illustrati da memoria. Resiste l'[OSCURATO:PERSONA] pubblica con controricorso illustrato da memoria, concludendo per l'inammissibilità del primo motivo o, comunque, per la sua infondatezza e per l'infondatezza del secondo mezzo. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.-Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 133 del cod. proc. amm. e deduce la sussi- stenza della giurisdizione del Giudice Civile, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n° 1, del cod. proc. civ. La sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui conferma la decisione del primo Giudice, stabilendo che la pretesa fatta vale- re da [OSCURATO:PERSONA] (avente ad oggetto la remunerazione, da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] pubblica, di prestazioni di risonanza magnetica su diversi tratti di colonna vertebrale, rese in regime di convenzio- namento con il SSN) non rientri nell'ambito della giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] bensì in quella del [OSCURATO:PERSONA]. Col secondo mezzo si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n° 3, del codice di rito, della violazione e della falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ., censurando la parte della sentenza in cui la Corte territoriale ha predicato la mancanza di specificità dei motivi di appello (pur, peraltro, senza dichiarare l'appello inammis- sibile) formulati da [OSCURATO:PERSONA]. Il mezzo verrebbe proposto “per mero scrupolo difensivo”, in quan- to nella sentenza gravata non sarebbe contenuta alcuna declarato- ria di inammissibilità del primo motivo di appello, ma solo la sua reiezione nel merito. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il primo motivo conteneva una critica specifica alla decisione di primo grado e, sebbene alcune argomentazioni riproducessero le tesi difensive delle difese finali, ciò era fisiologico, sia perché la questione era di mero diritto, sia perché il Tribunale non le aveva affatto esaminate. 5.-I motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati. Preliminarmente osserva la Corte che la sentenza qui gravata, pur rilevando la genericità del primo motivo di appello (sul rilievo della carente parte argomentativa), non lo ha dichiarato inammissibile, ma lo ha “rigettato”, affrontando “in ogni caso” al paragrafo n° 4 il merito della questione di giurisdizione. Scendendo, dunque, nel merito di essa, la Corte – come già antici- pato nella precedente parte narrativa della presente ordinanza –ha fatto osservare che, pur avendola controversia “per oggetto il rico- noscimento di un credito”, Iniziativa medica aveva lamentato una “errata interpretazione applicativa del tariffario”: tanto comporte- rebbe la devoluzione della lite alla cognizione del giudice ammini- strativo. Pertanto, nonostante la Corte abbia ravvisato la mancanza di uno degli elementi dell'appello (sentenza paragrafi 3.1-3.8) previsti a pena di inammissibilità dall'art. 342 cod. proc. civ. (come interpre- tato da questa Suprema Corte), la decisione qui gravata si sostan- zia in un rigetto del merito della questione di giurisdizione. Ora, non sembra che le conclusioni cui è giunto il secondo Giudice possano essere condivise, ma, prima di entrare nel merito del mo- tivo di ricorso per cassazione, conviene rammentare che all'esame della questione può procedere questo stesso Collegio, senza che occorra la rimessione del giudizio alle Sezioni Unite. L'art. 374 cod. proc. civ. prevede infatti che alla decisione della questione di giurisdizione (salvi i casi di impugnazione delle deci- sioni della Corte dei conti e del Consiglio di stato) possano procede- re anche le Sezioni semplici, se su di essa si siano già pronunciate le Sezioni Unite. Passando ora al merito del tema, conviene subito rammentare che la giurisdizione si determina in base alla domanda. Se, dunque, si esamina la domanda di [OSCURATO:PERSONA], si può agevolmente constatare che essa era diretta ad ottenere il paga- mento dei corrispettivi per le risonanze magnetiche eseguite sulla colonna vertebrale dei pazienti, in ragione di una tariffa per ogni tratto della colonna. La controversia, dunque, è sussumibile appieno nel disposto dello art. 133, primo comma, lettera c), del d.lgs. n° 104/2010, il quale attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla do- manda di pagamento di tali corrispettivi. Non rileva, pertanto, che la convenuta Asl abbia eccepito che l'in- terpretazione del tariffario da lei seguita era stata dettata da prov- vedimenti amministrativi che Iniziativa medica avrebbe dovuto im- pugnare, dato che, come si è detto, la questione di giurisdizione va decisa in base alla domanda. E nemmeno rileva, come invece ritenuto dalla Corte territoriale, che sia stata la stessa impresa privata a porre la questione della in- terpretazione del tariffario, dato che – come correttamente deduce la ricorrente –tale interpretazione era contenuta in circolari interne alla PA, emesse senza preventivo avvio di un procedimento ammi- nistrativo e non qualificabili, pertanto, come atti impugnabili da- vanti al giudice amministrativo. In ogni caso, a meno che la PA o la stessa parte privata non esten- dano l'oggetto della controversia, chiedendo la verifica dell'azione autoritativa della PA e, dunque, l'accertamento della illegittimità dell'atto amministrativo posto a fondamento dell'eccezione solleva- ta (nel qual caso il petitum sostanziale investirebbe anche l ' eserci- zio di un potere amministrativo), la lite rimane schematizzata se- condo il binomio “obbligo-pretesa”, con la conseguenza che essa rimane devoluta alla cognizione del giudice ordinario (sul che si ve- da, in fattispecie sovrapponibile alla presente, Cass., sez. I, 13 gennaio 2021, n° 372, con menzione di altri precedenti). Sul punto giova solo aggiungere che ove tra le parti si controverta intorno all'interpretazione di un atto amministrativo (nelle specie: del tariffario), tale questione non implica una domanda di verifica della legittimità dell'azione autoritativa della PA, ma solo – per l'appunto – l ' interpretazione dell ' atto predetto, con conseguente permanenza della giurisdizione del giudice ordinario. 6.- Quanto al secondo motivo, osserva il Collegio che l ' appellante aveva censurato la decisione del Tribunale riportando la conclusio- nale (trascritta anche in sentenza al paragrafo 3.4) e tale metodo ha indotto la Corte territoriale a ritenere l'appello privo di specifici- Ora, è vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'appello deve contenere, oltre alla parte volitiva (con cui si individuano le questioni risolte sfavorevolmente e se ne chiede la riforma), anche una parte argomentativa, nella quale agli snodi logici della prima sentenza se ne contrappongono altri che confutino e contrastino la prima decisione (ex multis: Cass., sez. I, 27 settembre 2016, n° 18932); ma è anche vero che non è affatto escluso che i motivi di gravame non possano sostanziarsi nelle stesse argomentazioni ad- dotte a suffragio della domanda disattesa dal primo giudice (Cass., sez. I, 15 maggio 2020, n° 9024, con menzione di altri precedenti), soprattutto quando il tema da decidere è in puro diritto. Col che è evidente che la riproduzione delle difese contenute nella comparsa conclusionale o nella memoria di replica non esclude di per sé che i motivi di gravame possano comunque essere specifici. Nel merito, sol che si leggano le argomentazioni (riprese dalla con- clusionale e) poste a base dell'appello (trascritte a pagina 6 della sentenza) si può agevolmente notare che consistevano in censure sufficientemente analitiche, in quanto l'appellante, pur avendo rice- vuto risposta negativa da parte del Tribunale, aveva riproposto al secondo Giudice i temi del decidere ed aveva quindi fatto osservare che la causa verteva sui corrispettivi spettanti per le prestazioni sanitarie rese e che il riparto di giurisdizione era, dunque, discipli- nato dall'art. 133 del cod. proc. amm., mentre le note e le circolari della Regione che avevano interpretato il tariffario (ritenute vinco- lanti dal tribunale) erano state comunque annullate dal [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n° 658/2015. 7.-All'accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza, con declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario e rinvio al giudice del primo grado. Va, infatti, qui infatti applicato l'art. 353 cod. proc. civ., che è stato abrogato dall'art. 3, ventiseiesimo comma, lettera m), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n° 149, ma solo per le impugnazioni proposte succes- sivamente al 28 febbraio 2023 (art. 35, quarto comma, del predet- to