CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 21344/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14096-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 68 [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I ; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 896/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo ad IRAP per l'anno d'imposta 2012; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello della parte contribuente affermando che la cessione della radiofrequenza televisiva, pur avvenuta su base volontaria, ha natura sostanzialmente espropriativa perché la perdita della possibilità di utilizzare la frequenza utilizzata per legge provoca una decisiva perdita di efficienza televisiva dell'azienda che basa la propria attività sulla disponibilità della banda di frequenza mediante la quale veicolare il proprio prodotto televisivo: ne consegue la sostanziale perdita di valore dell'azienda stessa e quindi un danno emergente dalla necessaria ottemperanza al dettato normativo cosicché l'indennità ricevuta ha natura risarcitoria e straordinaria erogata dallo Stato al fine di risarcire il danno emergente derivato dalla cessione delle frequenze e quindi l'IRAP non è dovuta. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate affidato ad un motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso e in prossimità dell'udienza deposita memoria insistendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 14096 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6, 7, 8 e 11 del d.lgs. n. 446 del 1997, convertito in legge n. 98 del 2013 in quanto i contributi, di qualsiasi genere essi siano, concorrono a determinare la base imponibile a fini IRAP. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo della pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte. Così deciso nella camera di consiglio del 25 maggio