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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28567/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5092/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA n. 4417/2021 depositata il 13/12/2021, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’intimazione di pagamento relativa al mancato pagamento di 3 cartelle, tra cui una relativa ad i.c.i. dal 2003 al 2009, denunciando l’inesistenza della notifica di quest’ultima cartella.

2. All’esito del giudizio di primo grado, in cui il concessionario della riscossione si è costituito eccependo la tardività del ricorso in considerazione della intervenuta notificadegli avvisi di intimazione e del preavviso di iscrizione ipotecaria, il ricorso è stato rigettato.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo il ricorso per nullità della notifica della cartella di pagamento, non essendo stato inviato l’avviso di cui all’art. 140 c.p.c.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione.

5. La contribuente non si è costituita.

6. La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 26 settembre 2023.

CONSIDERATOCHE

1. La ricorrente ha dedotto : 1) la violazione , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., dell’art. 60, comma 1, lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973 e 145 c.p.c., posto che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che la notifica sia stata eseguita ex art. 140 c.p.c., mentre, invece, il destinatario dell’atto non è stato rinvenuto presso il luogo di residenza, in quanto trasferito in luogo sconosciuto, e che il legale rappresentante della società risiedeva in comune diverso da quello della sede legale, con conseguente inapplicabilità del terzo comma dell’art. 145 c.p.c.; 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, visto che, a seguito della notifica della cartella, il contribuente avrebbe dovuto impugnarla tempestivamente; 3) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 2909 c.c., posto che la validità della notifica della cartella di pagamento in esame è stata dimostrata in altri giudizi, conclusisi con sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 783 del 2017, divenuta definitiva con il deposito della sentenza n. 7737 del 2019 della Corte di cassazione, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione (r.g.a.c. 22908/2017), e con sentenza n. 3104 del 2020. 3.In via preliminare occorre rilevare che il presente giudizio ha ad oggetto un’intimazione di pagamento, relativa a diversi crediti oggetto di altre cartelle di pagamento, di cui (per una in particolare 0682012000847594900) la notifica è stata contestata dalla contribuente. 3.1.Ai sensi dell’art. 19, ultimo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, «ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri», ma «la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazioneunitamente a quest'ultimo».

Alla luce di tale regola, dunque, la presente impugnazione che non è rivolta avverso l’intimazione di pagamento per vizi propri, ma con cui si è fatto valere il difetto di notifica della precedente cartella, è ammissibile.

3.2. Risulta, tuttavia, da chiarire la sorte del giudizio instaurato avverso l’intimazione di pagamento (o la cartella di pagamento o l’avviso di mora) ovvero avverso tutti gli atti meramente conseguenziali rispetto ad un precedente atto impositivo, contestualmente impugnato per difetto di notifica, laddove risulti instaurato anche un giudizio autonomo avverso tale precedente atto impositivo, asseritamente non notificato o notificato in modo irregolare, e laddove i due giudizi, pendenti dinanzi al medesimo ufficio, non siano stati riuniti. 3.3.E’ principio consolidato di questa Corte che, in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, la cartella di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso di accertamento e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all’accertamento.

Ne deriva che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella, una volta che sia definito con sentenza irrevocabile il giudizio tributario, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenzadella pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta (tra le tante: Cass., Sez. 5, 6 settembre 2004, n. 17937; Cass., Sez. 5, 29 marzo 2006, n. 7310; Cass., Sez. 5, 15 maggio 2006, n. 11150; Cass., Sez. 5, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 6-5, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11610; Cass., Sez. 5, 4 ottobre 2018, nn. 24311 e 24312; Cass., Sez. 6-5, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass., Sez. 6-5, 28 aprile 2022, n. 13252; Cass., Sez. 5, 14 giugno 2023, n. 17073); In definitiva, ivizi dell'atto da cui nasce il debito alla fonte dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento non sono, perciò, deducibili davanti al giudice chiamato a conoscere dell'impugnazione di quest'ultima, eccettuato il caso in cui solo attraverso la cartella il contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva e dell'atto con cui è stata accertata.

3.4. Tuttavia, tale orientamento non è risolutivo nel caso in cui il precedente atto impositivo sia stato impugnato e non sia, quindi, ancora definitivo.

Inoltre, nel caso in cui il contribuente, deducendo proprio l’omessa notifica del precedente atto impositivo, lo impugni contestualmente a quello successivo, ma anche autonomamente o in altro giudizio avverso altro atto successivo, sembra porsi un problema - prima ancora che di rilevanza dell’eventuale giudicato esterno formatosi in epoca anteriore - di litispendenza (ove i giudizi pendano dinanzi a uffici giudiziari diversi) e/o di ne bis in idem processuale. 4.A ciò si aggiunga che nella sentenza di primo grado del presente giudizio (in cui si legge che le produzioni dell’Amministrazione, dal documento 3 a 10, attestano l’effettuazione di una valida notifica a mezzo p.e.c. dell’intimazione, delle cartelle e del preavviso di iscrizione ipotecaria) sembra essere affermata la validità della notifica a mezzo p.e.c. della precedente cartella di pagamento e che occorre verificare la formazione di un giudicato interno sul punto. 5.Alla luce di tali premesse, il collegio ritiene che la causa debba essere rinviata a nuovo ruolo e, stante la rilevanza nomofilattica della prima questione prospettata, trattata alla pubblica udienza, mandando alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo del giudizio di merito e del fascicolo r.g.a.c. 22908/2017 di questa Corte, conclusosi con la sentenza n. 7737 del 2019.

P.Q.M.

La Corte: rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trattazione in pubblica udienza, e manda alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo del giudizio di merito e del fascicolo r.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5092/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA n. 4417/2021 depositata il 13/12/2021, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’intimazione di pagamento relativa al mancato pagamento di 3 cartelle, tra cui una relativa ad i.c.i. dal 2003 al 2009, denunciando l’inesistenza della notifica di quest’ultima cartella. 2. All’esito del giudizio di primo grado, in cui il concessionario della riscossione si è costituito eccependo la tardività del ricorso in considerazione della intervenuta notificadegli avvisi di intimazione e del preavviso di iscrizione ipotecaria, il ricorso è stato rigettato. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo il ricorso per nullità della notifica della cartella di pagamento, non essendo stato inviato l’avviso di cui all’art. 140 c.p.c. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione. 5. La contribuente non si è costituita. 6. La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 26 settembre 2023. CONSIDERATOCHE 1. La ricorrente ha dedotto : 1) la violazione , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., dell’art. 60, comma 1, lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973 e 145 c.p.c., posto che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che la notifica sia stata eseguita ex art. 140 c.p.c., mentre, invece, il destinatario dell’atto non è stato rinvenuto presso il luogo di residenza, in quanto trasferito in luogo sconosciuto, e che il legale rappresentante della società risiedeva in comune diverso da quello della sede legale, con conseguente inapplicabilità del terzo comma dell’art. 145 c.p.c.; 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, visto che, a seguito della notifica della cartella, il contribuente avrebbe dovuto impugnarla tempestivamente; 3) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 2909 c.c., posto che la validità della notifica della cartella di pagamento in esame è stata dimostrata in altri giudizi, conclusisi con sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 783 del 2017, divenuta definitiva con il deposito della sentenza n. 7737 del 2019 della Corte di cassazione, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione (r.g.a.c. 22908/2017), e con sentenza n. 3104 del 2020. 3.In via preliminare occorre rilevare che il presente giudizio ha ad oggetto un’intimazione di pagamento, relativa a diversi crediti oggetto di altre cartelle di pagamento, di cui (per una in particolare 0682012000847594900) la notifica è stata contestata dalla contribuente. 3.1.Ai sensi dell’art. 19, ultimo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, «ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri», ma «la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazioneunitamente a quest'ultimo». Alla luce di tale regola, dunque, la presente impugnazione che non è rivolta avverso l’intimazione di pagamento per vizi propri, ma con cui si è fatto valere il difetto di notifica della precedente cartella, è ammissibile. 3.2. Risulta, tuttavia, da chiarire la sorte del giudizio instaurato avverso l’intimazione di pagamento (o la cartella di pagamento o l’avviso di mora) ovvero avverso tutti gli atti meramente conseguenziali rispetto ad un precedente atto impositivo, contestualmente impugnato per difetto di notifica, laddove risulti instaurato anche un giudizio autonomo avverso tale precedente atto impositivo, asseritamente non notificato o notificato in modo irregolare, e laddove i due giudizi, pendenti dinanzi al medesimo ufficio, non siano stati riuniti. 3.3.E’ principio consolidato di questa Corte che, in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, la cartella di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso di accertamento e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all’accertamento. Ne deriva che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella, una volta che sia definito con sentenza irrevocabile il giudizio tributario, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenzadella pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta (tra le tante: Cass., Sez. 5, 6 settembre 2004, n. 17937; Cass., Sez. 5, 29 marzo 2006, n. 7310; Cass., Sez. 5, 15 maggio 2006, n. 11150; Cass., Sez. 5, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 6-5, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11610; Cass., Sez. 5, 4 ottobre 2018, nn. 24311 e 24312; Cass., Sez. 6-5, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass., Sez. 6-5, 28 aprile 2022, n. 13252; Cass., Sez. 5, 14 giugno 2023, n. 17073); In definitiva, ivizi dell'atto da cui nasce il debito alla fonte dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento non sono, perciò, deducibili davanti al giudice chiamato a conoscere dell'impugnazione di quest'ultima, eccettuato il caso in cui solo attraverso la cartella il contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva e dell'atto con cui è stata accertata. 3.4. Tuttavia, tale orientamento non è risolutivo nel caso in cui il precedente atto impositivo sia stato impugnato e non sia, quindi, ancora definitivo. Inoltre, nel caso in cui il contribuente, deducendo proprio l’omessa notifica del precedente atto impositivo, lo impugni contestualmente a quello successivo, ma anche autonomamente o in altro giudizio avverso altro atto successivo, sembra porsi un problema - prima ancora che di rilevanza dell’eventuale giudicato esterno formatosi in epoca anteriore - di litispendenza (ove i giudizi pendano dinanzi a uffici giudiziari diversi) e/o di ne bis in idem processuale. 4.A ciò si aggiunga che nella sentenza di primo grado del presente giudizio (in cui si legge che le produzioni dell’Amministrazione, dal documento 3 a 10, attestano l’effettuazione di una valida notifica a mezzo p.e.c. dell’intimazione, delle cartelle e del preavviso di iscrizione ipotecaria) sembra essere affermata la validità della notifica a mezzo p.e.c. della precedente cartella di pagamento e che occorre verificare la formazione di un giudicato interno sul punto. 5.Alla luce di tali premesse, il collegio ritiene che la causa debba essere rinviata a nuovo ruolo e, stante la rilevanza nomofilattica della prima questione prospettata, trattata alla pubblica udienza, mandando alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo del giudizio di merito e del fascicolo r.g.a.c. 22908/2017 di questa Corte, conclusosi con la sentenza n. 7737 del 2019. P.Q.M. La Corte: rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trattazione in pubblica udienza, e manda alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo del giudizio di merito e del fascicolo r.
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