CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 1984
Cassazione n. 04909/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il 07/05/1984 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 18 giugno 2025, la Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, in riforma della decisione resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 18 maggio 2022, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate aggravanti, ha rideterminato la pena in anni cinque, mesi quattro e giorni dieci di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed in anni quattro, mesi cinque, giorni dieci di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendosi proceduto in ordine al reato di cui all'art. 74, commi 1, 2, 3, d.P.R. n. 309 del 1990. è stato proposto ricorso per cassazione con cui la comune difesa dei predetti imputati ha censurato l'omessa valutazione dei motivi di gravame non oggetto di rinuncia (primo motivo) e l'omessa valutazione dell'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. (secondo motivo). Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile, dovendosi richiamare l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge, non rientrando evidentemente la doglianza sollevata dal ricorrente tra quelle ammesse in questa sede, e ciò a prescindere dalla sua palese genericità, dal momento che il giudizio di rinvio nei confronti dei ricorrenti aveva ad oggetto esclusivamente la misura della diminuzione di pena per le circostanze attenuanti generiche, oggetto di concordato, e non sono stati specificati in ricorso i motivi non rinunciati da parte dei ricorrenti. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi, rientrando i motivi dedotti nell'ambito delle censure inammissibili, non avendo i ricorrenti neppure indicato quali sarebbero stati i motivi non rinunciati in sede di concordato, da ciò conseguendo l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità dei ricorsi, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 dic