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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 agosto 2026

Cassazione n. 24418/2026

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e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], PIERPAOLOCHIORAZZO, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CUSIO2026OSSOLA, [OSCURATO:PERSONA] -3317VERBANIA, [OSCURATO:PERSONA] -ALESSANDRIA in persona dei rispettivi legali rappresentanti protempore, MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA] inpersona del Ministro pro tempore, tutti rappresentati e difesi ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrenti -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimato -Numero registro generale 26897/2022Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 24418/2026avverso la sentenza n. 103/2022 della CORTE D'APPELLO diData pubblicazione 03/08/2026TORINO, depositata il 05/05/2022 R.G.N. 280/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHEDecidendo in due giudizi riuniti, la Corte d’appello diTorino confermava la pronuncia di primo grado cheaveva respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] a r.l. e [OSCURATO:PERSONA] avversodue ordinanze-ingiunzione emesse dall’IspettoratoTerritoriale del Lavoro di [OSCURATO:PERSONA] e aventiad oggetto la mancata denuncia di rapporti di lavorosubordinato formalmente conclusi come contratti diprestazione d’opera, di collaborazione coordinata e dilavoro occasionale.Premetteva la Corte d’appello che non era decorsa ladecadenza di cui all’art.14 l. n.689/81 data lacomplessità dell’accertamento ispettivo nel corso delquale erano stati sentiti numerosi lavoratori.

Nel meritoconfermava le valutazioni già compiute dal Tribunalesulla base delle dichiarazioni testimoniali acquisite, dallequali poteva dirsi accertato incidentalmente che tutti irapporti erano connotati dagli elementi dellasubordinazione, mentre era generico il progetto deicontratti di collaborazione coordinata, con conseguenteautomatica riconduzione al contratto di lavorosubordinato.

Su tale quadro, proseguiva la Corte, nonincideva l’archiviazione disposta dall’[OSCURATO:PERSONA] in altroprocedimento, poiché esso aveva un diverso oggetto,ovvero infedeli registrazioni nel [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro.

Idue appellanti erano condannati alle spese del grado.Numero registro generale 26897/2022Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 24418/2026Data pubblicazione 03/08/2026Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] r.l. e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cinque motivi.Il Ministero del Lavoro, l’[OSCURATO:PERSONA] delLavoro di Asti-Alessandria, l’[OSCURATO:PERSONA] delLavoro di Novara-Verbania, l’[OSCURATO:PERSONA] delLavoro di [OSCURATO:PERSONA], tutti difesidall’Avvocatura dello Stato, resistono con controricorso.L’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro è rimasto intimato.In sede di adunanza camerale, il collegio ha riservato iltermine di 60 giorni per il deposito del presenteprovvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e/ofalsa applicazione degli artt.14 l. n.689/81, 118 d.a.c.p.c., 24 e 111, co.6 Cost., nonché nullità della sentenzaper motivazione apparente, per avere la Corte d’appelloescluso la decadenza di cui all’art.14 l. n.689/81.Il motivo è inammissibile.I ricorrenti non contestano il principio di diritto applicatodalla Corte d’appello in base al quale, ove non siapossibile la contestazione immediata, il termine entro cuila P.A. ha l'onere di contestare l'infrazione decorre nonda quando sia venuta a conoscenza dei fatti ascrittiall'incolpato, ma dal diverso e successivo termine in cuiabbia acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivinecessari per valutare la sussistenza di una condottasanzionabile (Cass.5467/08, Cass.3043/09).L’apprezzamento del dies a quo del termine decadenzialedi 90 giorni è rimesso al giudice di merito (Cass.5467/08,Cass.27405/19), e dunque non è sindacabile in sede dilegittimità se non ai sensi dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c.;peraltro, trattandosi nel caso di specie di doppiaNumero registro generale 26897/2022Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 24418/2026Data pubblicazione 03/08/2026pronuncia conforme, l’impugnazione divieneinammissibile anche ai sensi di tale norma (art.360, co.4c.p.c.).Tanto premesso, la Corte d’appello ha sostanzialmenteritenuto che la conoscenza di cui sopra si ebbe al terminedel periodo di accertamento, il quale incluse 15 verbaliinterlocutori e l’audizione di tutti i lavoratori coinvolti;durante gli intervalli tra un atto d’indagine e l’altro,secondo il collegio di merito l’[OSCURATO:PERSONA] aveva“presumibilmente” svolto attività di valutazione delmateriale istruttorio via via acquisito.Come detto, tale apprezzamento di fatto non èsindacabile, come invece mira a fare il motivo, laddoveparla di motivazione apparente – insussistente perquanto sopra detto – o di valutazione di “presumibilità”non suffragata da alcun elemento, non avendol’[OSCURATO:PERSONA] mai addotto alcun elemento fattuale su cuifondare lo slittamento del termine di 90 giorni rispetto alprimo accesso ispettivo.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazionedegli artt.99 e 112 c.p.c., anche in relazione all’art.69d.lgs. n.276/03, e conseguente nullità della sentenza,per avere la Corte d’appello disposto la conversione deicontratti di lavoro occasionale, di prestazione d’opera edi collaborazione coordinata in contratti di lavorosubordinato, senza alcuna domanda dell’[OSCURATO:PERSONA].Il motivo è infondato.La Corte d’appello ha precisato che la riconduzione deicontratti formalmente nominati come contratti diprestazione occasionale, contratti di prestazione d’operao contratti di collaborazione coordinata, al tipo delcontratto di lavoro subordinato non implicava alcunaNumero registro generale 26897/2022Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 24418/2026Data pubblicazione 03/08/2026conversione di quelli in questo, non essendovi statadomanda in tal senso dei lavoratori, e trattandosi delresto di accertare in via incidentale l’esistenza di rapportidi lavoro subordinato.La Corte ha dunque compiuto un accertamento sullareale natura dei rapporti, a dispetto del nomen iurisSi è trattato di attività qualificatoria dei rapporti, cioè diloro riconduzione, sulla base del loro concreto edeffettivo svolgimento, al tipo del contratto di lavorosubordinato anziché al tipo contrattuale formalmentescelto dalle parti.

L’attività di qualificazione spetta algiudice (Cass.1552/97), senza alcuna violazionedell’art.112 c.p.c. per ultrapetizione o extrapetizione,una volta che siano allegati i fatti.

Nel caso di specie,come emerge dalla sentenza, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva sempreallegato la natura subordinata dei vari rapporti.Trattandosi di qualificazione giuridica, non occorrevaalcuna domanda ad hoc dell’[OSCURATO:PERSONA] finalizzata adichiarare la simulazione dei contratti formalmenteconclusi, essendo l’unica domanda rilevante quellaveicolata dall’ordinanza-ingiunzione, ovvero la condannaal pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione.Va altresì rilevato che la Corte d’appello non è giunta aconvertire i contratti conclusi in contratti di lavorosubordinato, posto che per tale conversione occorrevadomanda del lavoratore e, soprattutto, che nel caso dispecie il titolo della domanda non era rappresentato dalcontratto di lavoro subordinato, ma dall’illecitoamministrativo, mentre la natura subordinata deirapporti di lavoro è stata accertata solo in via incidentale,trattandosi di presupposto logico-giuridico del commessoNumero registro generale 26897/2022Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 24418/2026Data pubblicazione 03/08/2026illecito (v.

Cass.7835/00).

Tanto vale anche con riguardoai contratti di collaborazione coordinata, dove allagenericità del progetto è seguita la sussunzione –sempre accertata in via incidentale – dei rapporti alcontratto di lavoro subordinato.

Resta solo daaggiungere che l’accertamento incidentale non supponealcuna domanda specifica di parte, la quale è bensìchiesta dall’art.34 c.p.c. per la c.d. causa pregiudiziale,distinta dalla questione pregiudiziale e destinata adessere decisa con efficacia di giudicato anche al di fuoridel processo in cui è posta (v.

Cass.24427/22).Per il resto, il motivo tende a contestare le valutazioniprobatorie compiute in ordine alla accertatasubordinazione – laddove la Corte territoriale nonavrebbe distinto le varie posizioni dei lavoratori – sicchéper tale parte è inammissibile vertendosi in tema didoppia pronuncia conforme.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce nullità dellasentenza per difetto assoluto di motivazione e violazionedegli artt.13 d.lgs. n.124/04, 2697, 2700 c.c., 99, 112,115, 244, 416, 436 c.p.c., 2, co.4, 6, 11 d.lgs. n.150/11,per avere la Corte d’appello fondato la propria decisionesu deposizioni testimoniali inutilizzabili stante lagenericità del capitolo di prova che chiedeva la confermadei fatti esposti dai lavoratori sentiti in sede ispettiva.Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.Esso si mostra inammissibile, per difetto diautosufficienza, innanzitutto laddove deduce che ilcapitolo di prova dedotto dall’[OSCURATO:PERSONA] e volto a farconfermare la veridicità dei fatti dichiarati dai lavoratoriin sede ispettiva era generico, quindi inammissibile,donde inutilizzabilità della prova testimoniale acquisita.Numero registro generale 26897/2022Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 24418/2026Data pubblicazione 03/08/2026Il ricorso non riporta in modo specifico il contenuto delmotivo d’appello ove era dedotta la censura di violazionedell’art.244 c.p.c. e, ancor prima, non riporta ilcontenuto degli atti processuali di primo grado da cuiemerga che detta eccezione fu avanzata già in quellasede.Allo stesso modo appare nuova – non affrontata dallasentenza d’appello – la censura secondo cui, nei proprioggetto della prova testimoniale.

Anche sul punto v’èdifetto di autosufficienza, non essendo riportate in modocompiuto in ricorso le difese dell’[OSCURATO:PERSONA] in primogrado, da cui emergerebbe il difetto di allegazione.Secondo la sentenza, il motivo d’appello riguardava lamancata deduzione di alcuna istanza probatoria da partedell’[OSCURATO:PERSONA] (non la violazione dell’art.244 c.p.c. peraver dedotto un capitolo di prova generico); argomentoripreso nel presente motivo e però infondato atteso chel’istanza istruttoria fu veicolata nell’unico capitolo diprova dedotto, e dunque la prova non venne dispostad’ufficio ex art.421 c.p.c.Il motivo poi censura il fatto che la verbalizzazione delledichiarazioni non recherebbe il contenuto della domanda,sicché non sarebbe consentita una correttainterpretazione del contenuto della risposta.

Per taleprofilo, il motivo è inammissibile perché i giudici dimerito hanno valutato la prova testimoniale e, nellasostanza, il motivo contesta l’appezzamento probatoriocompiuto sulle risultanze testimoniali.Le doglianze incentrate sulla violazione del d.lgs.n.124/04, dal quale si evincerebbe la necessariatrascrizione delle domande fatte ai lavoratori sentiti inNumero registro generale 26897/2022Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 24418/2026Data pubblicazione 03/08/2026sede ispettiva, sono inconferenti, poiché la sentenza habasato il proprio convincimento sulle prove testimonialiacquisite al processo e poiché, laddove la sentenza hafatto riferimento alle dichiarazioni dei lavoratori in sedeispettiva, il motivo tende ancora una volta a contestareinammissibilmente la valutazione probatoria compiutadal collegio di merito.Quanto poi all’efficacia probatoria degli attid’accertamento, il motivo si mostra inammissibile poichétende a censurare la valutazione probatoria compiutadalla Corte d’appello in ordine agli stessi, nemmenoavendo la sentenza, in violazione dell’art.2700 c.c.,tali atti, ma utilizzando le dichiarazioni dei lavoratoriall’interno di un quadro complessivo di prudenteapprezzamento della prova.

Analogo discorso vale circala doglianza per cui la Corte d’appello avrebbe omesso diconsiderare la mancata contestazione dell’Ispettoratosulle allegazioni delle odierne ricorrenti, poiché permezzo dell’art.115 c.p.c. si tende a confutare, in modoinammissibile, il risultato finale cui è giunta la Corte inpunto di prova dei rapporti di lavoro subordinato.Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione efalsa applicazione degli artt.91 e ss. c.p.c., nonché nullitàdella sentenza per difetto assoluto di motivazione, peravere la Corte d’appello disposto la condanna alle spesedi lite in ambedue i giudizi, sebbene l’IspettoratoTerritoriale di Asti-Alessandria si fosse costituito solo inuno e considerato che la sua costituzione era nulla.Il motivo è infondato.La Corte d’appello non ha preso posizione sul difetto dilegittimazione dell’appellato costituito IspettoratoNumero registro generale 26897/2022Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 24418/2026Data pubblicazione 03/08/2026Territoriale di Asti-Alessandria, non presente in primogrado, dove era presente invece l’[OSCURATO:PERSONA]Verbania.

Non risulta in effetti che la questionedel difetto di legittimazione sia mai stata posta allaCorte.

Sul punto il motivo è del tutto generico, nonriportando in modo compiuto le conclusioni finali svoltein appello dalle quali risultasse la eccezione di difetto dilegittimazione passiva dell’ITL di Asti-Alessandria,siccome terzo estraneo agli atti di accertamento eall’irrogazione della sanzione.La Corte d’appello, in assenza di ogni eccezione specifica,lungi dall’aver violato l’art.112 c.p.c. ha considerato l’ITLdi Asti-Alessandria come appellato e quindi ha dispostoin suo favore la condanna alle spese.

Il presente motivo,del resto, non deduce violazione di legge per avere laCorte erroneamente considerato l’ITL di Asti-Alessandriaquale legittimo contraddittore passivo in appello,siccome non titolare della pretesa sostanziale.Circa poi il fatto che ITL di Asti-Alessandria non si costituìin uno dei due giudizi d’appello successivamente riuniti,trattasi di circostanza ininfluente, poiché non risulta daltesto della sentenza che la condanna alle spese sia stataduplicata in relazione alla duplicità dei giudizi e chequindi l’ITL abbia ottenuto spese di lite anche riguardo algiudizio d’appello ove non depositò costituzione.Con il quinto motivo di ricorso, si deduce violazione e/ofalsa applicazione degli artt.39, co.1 e 2 d.l. n.112/08,19, co.3 d.lgs. n.276/03, 9-bis, co.2 d.l. n.510/96, 4-bis,co.2 d.lgs. n.181/00, 21, co.1 l. n.264/49, per avere laCorte d’appello ritenuto irrilevante l’archiviazionedisposta dall’[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento relativo ainfedeli registrazioni nel [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro.Numero registro generale 26897/2022Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 24418/2026Data pubblicazione 03/08/2026Il motivo è inammissibile.Esso non censura l’argomento addotto dalla Corted’appello, ovvero che l’archiviazione riguardava non gliilleciti amministrativi oggetto di causa, bensì il diversoillecito di infedeli registrazioni nel LUL – l’accertamentoispettivo in merito è del 2015, mentre l’accertamento percui è causa risale al 2013 – sicché tale archiviazione nonpoteva influire sulle conclusioni già raggiunte.Il motivo deduce questioni – carattere formale delleviolazioni contestate, applicabilità del cumulo giuridico –del tutto estranee al decisum d’appello, e dunqueinammissibili.Conclusivamente, il ricorso va respinto con condanna allespese secondo soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite delpresente giudizio di cassazione, liquidate in €6000 percompensi, oltre spese prenotate a debito.dà atto che, atteso il rigetto del ricorso, sussiste ilpresupposto processuale di applicabilità dell’art.13, co.1quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo incapo ai ricorrenti un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, previstoper il ricorso.Roma, deciso all’adunanza camerale del 9.7.26La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], PIERPAOLOCHIORAZZO, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CUSIO2026OSSOLA, [OSCURATO:PERSONA] -3317VERBANIA, [OSCURATO:PERSONA] -ALESSANDRIA in persona dei rispettivi legali rappresentanti protempore, MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA] inpersona del Ministro pro tempore, tutti rappresentati e difesi ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrenti -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimato -Numero registro generale 26897/2022Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 24418/2026avverso la sentenza n. 103/2022 della CORTE D'APPELLO diData pubblicazione 03/08/2026TORINO, depositata il 05/05/2022 R.G.N. 280/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHEDecidendo in due giudizi riuniti, la Corte d’appello diTorino confermava la pronuncia di primo grado cheaveva respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] a r.l. e [OSCURATO:PERSONA] avversodue ordinanze-ingiunzione emesse dall’IspettoratoTerritoriale del Lavoro di [OSCURATO:PERSONA] e aventiad oggetto la mancata denuncia di rapporti di lavorosubordinato formalmente conclusi come contratti diprestazione d’opera, di collaborazione coordinata e dilavoro occasionale.Premetteva la Corte d’appello che non era decorsa ladecadenza di cui all’art.14 l. n.689/81 data lacomplessità dell’accertamento ispettivo nel corso delquale erano stati sentiti numerosi lavoratori. Nel meritoconfermava le valutazioni già compiute dal Tribunalesulla base delle dichiarazioni testimoniali acquisite, dallequali poteva dirsi accertato incidentalmente che tutti irapporti erano connotati dagli elementi dellasubordinazione, mentre era generico il progetto deicontratti di collaborazione coordinata, con conseguenteautomatica riconduzione al contratto di lavorosubordinato. Su tale quadro, proseguiva la Corte, nonincideva l’archiviazione disposta dall’[OSCURATO:PERSONA] in altroprocedimento, poiché esso aveva un diverso oggetto,ovvero infedeli registrazioni nel [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro. Idue appellanti erano condannati alle spese del grado.Numero registro generale 26897/2022Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 24418/2026Data pubblicazione 03/08/2026Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] r.l. e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cinque motivi.Il Ministero del Lavoro, l’[OSCURATO:PERSONA] delLavoro di Asti-Alessandria, l’[OSCURATO:PERSONA] delLavoro di Novara-Verbania, l’[OSCURATO:PERSONA] delLavoro di [OSCURATO:PERSONA], tutti difesidall’Avvocatura dello Stato, resistono con controricorso.L’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro è rimasto intimato.In sede di adunanza camerale, il collegio ha riservato iltermine di 60 giorni per il deposito del presenteprovvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e/ofalsa applicazione degli artt.14 l. n.689/81, 118 d.a.c.p.c., 24 e 111, co.6 Cost., nonché nullità della sentenzaper motivazione apparente, per avere la Corte d’appelloescluso la decadenza di cui all’art.14 l. n.689/81.Il motivo è inammissibile.I ricorrenti non contestano il principio di diritto applicatodalla Corte d’appello in base al quale, ove non siapossibile la contestazione immediata, il termine entro cuila P.A. ha l'onere di contestare l'infrazione decorre nonda quando sia venuta a conoscenza dei fatti ascrittiall'incolpato, ma dal diverso e successivo termine in cuiabbia acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivinecessari per valutare la sussistenza di una condottasanzionabile (Cass.5467/08, Cass.3043/09).L’apprezzamento del dies a quo del termine decadenzialedi 90 giorni è rimesso al giudice di merito (Cass.5467/08,Cass.27405/19), e dunque non è sindacabile in sede dilegittimità se non ai sensi dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c.;peraltro, trattandosi nel caso di specie di doppiaNumero registro generale 26897/2022Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 24418/2026Data pubblicazione 03/08/2026pronuncia conforme, l’impugnazione divieneinammissibile anche ai sensi di tale norma (art.360, co.4c.p.c.).Tanto premesso, la Corte d’appello ha sostanzialmenteritenuto che la conoscenza di cui sopra si ebbe al terminedel periodo di accertamento, il quale incluse 15 verbaliinterlocutori e l’audizione di tutti i lavoratori coinvolti;durante gli intervalli tra un atto d’indagine e l’altro,secondo il collegio di merito l’[OSCURATO:PERSONA] aveva“presumibilmente” svolto attività di valutazione delmateriale istruttorio via via acquisito.Come detto, tale apprezzamento di fatto non èsindacabile, come invece mira a fare il motivo, laddoveparla di motivazione apparente – insussistente perquanto sopra detto – o di valutazione di “presumibilità”non suffragata da alcun elemento, non avendol’[OSCURATO:PERSONA] mai addotto alcun elemento fattuale su cuifondare lo slittamento del termine di 90 giorni rispetto alprimo accesso ispettivo.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazionedegli artt.99 e 112 c.p.c., anche in relazione all’art.69d.lgs. n.276/03, e conseguente nullità della sentenza,per avere la Corte d’appello disposto la conversione deicontratti di lavoro occasionale, di prestazione d’opera edi collaborazione coordinata in contratti di lavorosubordinato, senza alcuna domanda dell’[OSCURATO:PERSONA].Il motivo è infondato.La Corte d’appello ha precisato che la riconduzione deicontratti formalmente nominati come contratti diprestazione occasionale, contratti di prestazione d’operao contratti di collaborazione coordinata, al tipo delcontratto di lavoro subordinato non implicava alcunaNumero registro generale 26897/2022Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 24418/2026Data pubblicazione 03/08/2026conversione di quelli in questo, non essendovi statadomanda in tal senso dei lavoratori, e trattandosi delresto di accertare in via incidentale l’esistenza di rapportidi lavoro subordinato.La Corte ha dunque compiuto un accertamento sullareale natura dei rapporti, a dispetto del nomen iurisSi è trattato di attività qualificatoria dei rapporti, cioè diloro riconduzione, sulla base del loro concreto edeffettivo svolgimento, al tipo del contratto di lavorosubordinato anziché al tipo contrattuale formalmentescelto dalle parti. L’attività di qualificazione spetta algiudice (Cass.1552/97), senza alcuna violazionedell’art.112 c.p.c. per ultrapetizione o extrapetizione,una volta che siano allegati i fatti. Nel caso di specie,come emerge dalla sentenza, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva sempreallegato la natura subordinata dei vari rapporti.Trattandosi di qualificazione giuridica, non occorrevaalcuna domanda ad hoc dell’[OSCURATO:PERSONA] finalizzata adichiarare la simulazione dei contratti formalmenteconclusi, essendo l’unica domanda rilevante quellaveicolata dall’ordinanza-ingiunzione, ovvero la condannaal pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione.Va altresì rilevato che la Corte d’appello non è giunta aconvertire i contratti conclusi in contratti di lavorosubordinato, posto che per tale conversione occorrevadomanda del lavoratore e, soprattutto, che nel caso dispecie il titolo della domanda non era rappresentato dalcontratto di lavoro subordinato, ma dall’illecitoamministrativo, mentre la natura subordinata deirapporti di lavoro è stata accertata solo in via incidentale,trattandosi di presupposto logico-giuridico del commessoNumero registro generale 26897/2022Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 24418/2026Data pubblicazione 03/08/2026illecito (v. Cass.7835/00). Tanto vale anche con riguardoai contratti di collaborazione coordinata, dove allagenericità del progetto è seguita la sussunzione –sempre accertata in via incidentale – dei rapporti alcontratto di lavoro subordinato. Resta solo daaggiungere che l’accertamento incidentale non supponealcuna domanda specifica di parte, la quale è bensìchiesta dall’art.34 c.p.c. per la c.d. causa pregiudiziale,distinta dalla questione pregiudiziale e destinata adessere decisa con efficacia di giudicato anche al di fuoridel processo in cui è posta (v. Cass.24427/22).Per il resto, il motivo tende a contestare le valutazioniprobatorie compiute in ordine alla accertatasubordinazione – laddove la Corte territoriale nonavrebbe distinto le varie posizioni dei lavoratori – sicchéper tale parte è inammissibile vertendosi in tema didoppia pronuncia conforme.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce nullità dellasentenza per difetto assoluto di motivazione e violazionedegli artt.13 d.lgs. n.124/04, 2697, 2700 c.c., 99, 112,115, 244, 416, 436 c.p.c., 2, co.4, 6, 11 d.lgs. n.150/11,per avere la Corte d’appello fondato la propria decisionesu deposizioni testimoniali inutilizzabili stante lagenericità del capitolo di prova che chiedeva la confermadei fatti esposti dai lavoratori sentiti in sede ispettiva.Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.Esso si mostra inammissibile, per difetto diautosufficienza, innanzitutto laddove deduce che ilcapitolo di prova dedotto dall’[OSCURATO:PERSONA] e volto a farconfermare la veridicità dei fatti dichiarati dai lavoratoriin sede ispettiva era generico, quindi inammissibile,donde inutilizzabilità della prova testimoniale acquisita.Numero registro generale 26897/2022Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 24418/2026Data pubblicazione 03/08/2026Il ricorso non riporta in modo specifico il contenuto delmotivo d’appello ove era dedotta la censura di violazionedell’art.244 c.p.c. e, ancor prima, non riporta ilcontenuto degli atti processuali di primo grado da cuiemerga che detta eccezione fu avanzata già in quellasede.Allo stesso modo appare nuova – non affrontata dallasentenza d’appello – la censura secondo cui, nei proprioggetto della prova testimoniale. Anche sul punto v’èdifetto di autosufficienza, non essendo riportate in modocompiuto in ricorso le difese dell’[OSCURATO:PERSONA] in primogrado, da cui emergerebbe il difetto di allegazione.Secondo la sentenza, il motivo d’appello riguardava lamancata deduzione di alcuna istanza probatoria da partedell’[OSCURATO:PERSONA] (non la violazione dell’art.244 c.p.c. peraver dedotto un capitolo di prova generico); argomentoripreso nel presente motivo e però infondato atteso chel’istanza istruttoria fu veicolata nell’unico capitolo diprova dedotto, e dunque la prova non venne dispostad’ufficio ex art.421 c.p.c.Il motivo poi censura il fatto che la verbalizzazione delledichiarazioni non recherebbe il contenuto della domanda,sicché non sarebbe consentita una correttainterpretazione del contenuto della risposta. Per taleprofilo, il motivo è inammissibile perché i giudici dimerito hanno valutato la prova testimoniale e, nellasostanza, il motivo contesta l’appezzamento probatoriocompiuto sulle risultanze testimoniali.Le doglianze incentrate sulla violazione del d.lgs.n.124/04, dal quale si evincerebbe la necessariatrascrizione delle domande fatte ai lavoratori sentiti inNumero registro generale 26897/2022Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 24418/2026Data pubblicazione 03/08/2026sede ispettiva, sono inconferenti, poiché la sentenza habasato il proprio convincimento sulle prove testimonialiacquisite al processo e poiché, laddove la sentenza hafatto riferimento alle dichiarazioni dei lavoratori in sedeispettiva, il motivo tende ancora una volta a contestareinammissibilmente la valutazione probatoria compiutadal collegio di merito.Quanto poi all’efficacia probatoria degli attid’accertamento, il motivo si mostra inammissibile poichétende a censurare la valutazione probatoria compiutadalla Corte d’appello in ordine agli stessi, nemmenoavendo la sentenza, in violazione dell’art.2700 c.c.,tali atti, ma utilizzando le dichiarazioni dei lavoratoriall’interno di un quadro complessivo di prudenteapprezzamento della prova. Analogo discorso vale circala doglianza per cui la Corte d’appello avrebbe omesso diconsiderare la mancata contestazione dell’Ispettoratosulle allegazioni delle odierne ricorrenti, poiché permezzo dell’art.115 c.p.c. si tende a confutare, in modoinammissibile, il risultato finale cui è giunta la Corte inpunto di prova dei rapporti di lavoro subordinato.Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione efalsa applicazione degli artt.91 e ss. c.p.c., nonché nullitàdella sentenza per difetto assoluto di motivazione, peravere la Corte d’appello disposto la condanna alle spesedi lite in ambedue i giudizi, sebbene l’IspettoratoTerritoriale di Asti-Alessandria si fosse costituito solo inuno e considerato che la sua costituzione era nulla.Il motivo è infondato.La Corte d’appello non ha preso posizione sul difetto dilegittimazione dell’appellato costituito IspettoratoNumero registro generale 26897/2022Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 24418/2026Data pubblicazione 03/08/2026Territoriale di Asti-Alessandria, non presente in primogrado, dove era presente invece l’[OSCURATO:PERSONA]Verbania. Non risulta in effetti che la questionedel difetto di legittimazione sia mai stata posta allaCorte. Sul punto il motivo è del tutto generico, nonriportando in modo compiuto le conclusioni finali svoltein appello dalle quali risultasse la eccezione di difetto dilegittimazione passiva dell’ITL di Asti-Alessandria,siccome terzo estraneo agli atti di accertamento eall’irrogazione della sanzione.La Corte d’appello, in assenza di ogni eccezione specifica,lungi dall’aver violato l’art.112 c.p.c. ha considerato l’ITLdi Asti-Alessandria come appellato e quindi ha dispostoin suo favore la condanna alle spese. Il presente motivo,del resto, non deduce violazione di legge per avere laCorte erroneamente considerato l’ITL di Asti-Alessandriaquale legittimo contraddittore passivo in appello,siccome non titolare della pretesa sostanziale.Circa poi il fatto che ITL di Asti-Alessandria non si costituìin uno dei due giudizi d’appello successivamente riuniti,trattasi di circostanza ininfluente, poiché non risulta daltesto della sentenza che la condanna alle spese sia stataduplicata in relazione alla duplicità dei giudizi e chequindi l’ITL abbia ottenuto spese di lite anche riguardo algiudizio d’appello ove non depositò costituzione.Con il quinto motivo di ricorso, si deduce violazione e/ofalsa applicazione degli artt.39, co.1 e 2 d.l. n.112/08,19, co.3 d.lgs. n.276/03, 9-bis, co.2 d.l. n.510/96, 4-bis,co.2 d.lgs. n.181/00, 21, co.1 l. n.264/49, per avere laCorte d’appello ritenuto irrilevante l’archiviazionedisposta dall’[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento relativo ainfedeli registrazioni nel [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro.Numero registro generale 26897/2022Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 24418/2026Data pubblicazione 03/08/2026Il motivo è inammissibile.Esso non censura l’argomento addotto dalla Corted’appello, ovvero che l’archiviazione riguardava non gliilleciti amministrativi oggetto di causa, bensì il diversoillecito di infedeli registrazioni nel LUL – l’accertamentoispettivo in merito è del 2015, mentre l’accertamento percui è causa risale al 2013 – sicché tale archiviazione nonpoteva influire sulle conclusioni già raggiunte.Il motivo deduce questioni – carattere formale delleviolazioni contestate, applicabilità del cumulo giuridico –del tutto estranee al decisum d’appello, e dunqueinammissibili.Conclusivamente, il ricorso va respinto con condanna allespese secondo soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite delpresente giudizio di cassazione, liquidate in €6000 percompensi, oltre spese prenotate a debito.dà atto che, atteso il rigetto del ricorso, sussiste ilpresupposto processuale di applicabilità dell’art.13, co.1quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo incapo ai ricorrenti un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, previstoper il ricorso.Roma, deciso all’adunanza camerale del 9.7.26La Presidente
Sentenza Cassazione n. 24418/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris