CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 18914/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1114/12/1998, avverso la sentenza del 16/02/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; sentito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli del 20 ottobre 2020 che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia in .relazione ai reati di rapina aggravata e lesioni personali, commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA], al quale, bloccandolo per strada, sottraevano il borsello colpendolo anche con un pugno al viso. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio della motivazione per non avere la Corte rilevato delle decisive discrasie nel racconto della persona offesa, messe in risalto con l'atto di appello, a proposito della dinamica del fatto e dell'uso di un motorino da parte della vittima, prima negato e poi affermato. Tanto non avrebbe potuto essere giustificato dallo stato di shock in cui versava la vittima, dal momento che la sua denunzia era stata sporta dopo diverse ore dal fatto. Inoltre, non sarebbe stata valorizzata la circostanza che prima che la persona offesa sporgesse denunzia, ella aveva avuto restituito il maltolto. Tanto avrebbe dovuto far ritenere che non si fosse trattato di una rapina ma di un atto "dimostrativo" posto in essere da persone con rapporti pregressi. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non essendosi tenuto conto della incensuratezza e della confessione. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. In ordine al [OSCURATO:PERSONA], il suo ricorso è generico poiché non tiene minimamente in conto che le dichiarazioni della persona offesa - al di là delle discrasie del racconto reso in sede di immediata denuncia e poi chiarito successivamente quando non era più in stato di agitazione secondo le precisazioni della Corte di appello - erano state riscontrate da quanto osservato dai carabinieri in esito al controllo delle telecamere della zona del fatto e da un agente che aveva casualmente incrociato gli imputati pochi minuti dopo la rapina a bordo del ciclomotore descritto dalla vittima ed in possesso di un borsello identico a quello rapinato mentre si disfacevano di generi alimentari della stessa natura di quelli indicati dalla persona offesa come contenuti all'interno. Infine, la corretta indicazione dei due imputati come autori del fatto, oltre che confermata dalla individuazione fotografica di entrambi da parte della vittima, era stata riscontrata dalla confessione del Miano. Ne consegue che, tenuto conto anche delle lesioni refertate sul corpo della persona offesa attestanti la violenza subita, la Corte ha correttamente ritenuto essersi verificata una rapina con le modalità descritte nel capo di imputazione.cl, 2. Quanto al Miano, la Corte, oltre che sminuendo il valore della confessione del ricorrente e al di là del riferimento al suo precedente penale, ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione delle gravi modalità del fatto; con espresso riferimento, quindi, ad uno dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 28.04.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],