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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15714/2026

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mo, BelfioreGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MattioliPatrizia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PalloniTiziana, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DiLernia Virginia n.q. erede della [OSCURATO:PERSONA] tutti domiciliati ex legepresso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tortorella-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.3634/2022 depositatail 26/05/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 131/2023Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 15714/2026Data pubblicazione 22/05/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 21/05/2026IL [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mo, BelfioreGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MattioliPatrizia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PalloniTiziana, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DiLernia Virginia n.q. erede della [OSCURATO:PERSONA] tutti domiciliati ex legepresso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tortorella-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.3634/2022 depositatail 26/05/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 131/2023Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 15714/2026Data pubblicazione 22/05/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 21/05/2026IL [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15714/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris