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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07446/2022

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la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n.r.g.19870/2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- per la cassazione della sentenza n.542/5/13 della Commissione tributaria regionale del Liguria, depositata il 15.04.2014; udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito per la ricorrente l'Avv.[OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], ex dirigente in quiescenza della Regione Liguria -dimessosi in data 26 giugno 2006 con decorrenza dal 30.11.2006, in adesione a quanto deliberato dalla Regione il 30 maggio 2006 e concertato con le rappresentanze sindacali- impugnò il diniego espresso dall'Agenzia dell'entrate sull'istanza di rimborso dallo stesso presentata, ritenendo di avere diritto all'agevolazione, prevista in materia di tassazione delle somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo dall'art.19, comma 4 bis, del d.P.R. n.917 del 1986.

Il ricorso venne accolto dalla Commissione tributaria provinciale e la decisione, appellata dall'Agenzia delle entrate, confermata dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] di appello riteneva che la delibera di Giunta regionale, indirizzata a tutti i dirigenti nel rispetto dei parametri annui di riduzione del personale, in conformità all'obbligo connesso all'adesione al patto di stabilità, concedendo il prepensionamento ai dirigenti in esubero, rientrasse pienamente nello schema richiesto dall'Agenzia delle entrate, ovvero di esodo rivolto alla generalità di dipendenti.

Avverso la sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.

In prossimità della pubblica udienza il P.M. ha depositato requisitoria concludendo per l'accoglimento del ricorso.

Ragioni della decisione 1.Con l'unico motivo di ricorso -rubricato:violazione o falsa applicazione dell'art.19, comma 4 bis del d.P.R. n.917/1986 in relazione all'art.360, comma 1 n.3 c.p.c.- l'Agenzia delle entrate -prerne5Q he era incontestato in atti che il contribuente fosse un ex dipendente della Regione Liguria e che si fosse dimesso dal suo incarico, in adesione a quanto deliberato dalla Regione con apposita delibera e concertato con le rappresentanze sindacali, e, quindi, non in virtù di un piano aziendale, rivolto ad una platea di dipendenti per fronteggiare una crisi da esubero di personale, ma di una riorganizzazione interna dell'Ente, in virtù di quanto disposto dalla legge regione Liguria n.1 del 2006- evidenzia l'errore in cui era incorsa la C.T.R. nel ritenere che, la delibera regionale, concernente, peraltro, la "risoluzione consensuale" del rapporto di lavoro, fosse idonea ai fini del riconoscimento, in capo al contribuente, dell'agevolazione prevista dall'art.19, comma 4 bis del d.P.R. n.917 del 1986.

Inoltre, la ricorrente deduce come, trattandosi di rimborso, fosse onere del contribuente dimostrare che la somma di denaro erogata dal datore di lavoro gli fosse stata corrisposta a titolo di incentivo all'esodo. 2.In materia di trattamento fiscale elèll'iivèntivo all'esodo, è, ormai, consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente, costituiscono reddito imponibile da lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di sollecitare e remunerare, mediante controprestazione in senso proprio, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto (Cass. 27 giugno 2007, n. 14821 , Cass. 24 luglio 2013, n. 17986, Cass.4 giugno 2014 n.12485).

Ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, infatti, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro; la base imponibile, quindi, non è rappresentata unicamente dal corrispettivo della prestazione lavorativa, ma da ogni erogazione che derivi o che sia comunque occasionata dal rapporto di lavoro dipendente (espressamente in termini, vedi Cass. 15 luglio 2009, n. 16489). 2.1 Tanto premesso, l'art. 19, comma 4 bis, d.P.R. n.917/86, nella formulazione vigente ratione temporis, prevedeva che "per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'art. 16, comma 1, lettera a ), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a ) del comma 1 dell'art. 16".

La norma stabilisce l'applicazione di un'aliquota agevolata per le somme, di cui all'art.16, comma 1, lett. a), attribuite al lavoratore come incentivo all'esodo in occasione della cessazione del rapporto di lavoro; tali somme, a mente del citato art. 16, comma 1, lett. a), sono quelle relative al "a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente (...); altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti (...),nonchè le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro"; dunque, alle indennità percepite una tantum in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro si applica la tassazione separata di cui all'art. 16, a meno che non siano state corrisposte a titolo di incentivo all'esodo, nel qual caso rientrano nella previsione di cui all1art.19, comma 4 bis, d.P.R. n.917/86. 2.2 Con riferimento ai presupposti dell'applicazione dell'aliquota agevolata di cui alli art.19 (già 17), comma 4- bis, d.P.R. n.917/86, e, quindi, in merito all'individuazione della natura di incentivo all'esodo da riconoscere alla somma corrisposta al momento della cessazione del rapporto di lavoro, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «in tema di imposte sui redditi, l'art. 19 (già art. 17), comma 4- bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che ha introdotto per i contributi d'incentivo all'esodo dei lavoratori dipendenti un'aliquota dimezzata rispetto a quella per il trattamento di fine rapporto (che, nonostante l'abrogazione, è reso ultrattivo dall'art. 36, comma 23, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248), è applicabile a tutti i lavoratori i quali abbiano superato una determinata età anagrafica, anche se non in possesso dei requisiti minimi per età pensionabile, in considerazione dell'obiettivo del legislatore di razionalizzare le risorse aziendali e creare nuove opportunità di lavoro».

E, ancora, che «ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le aziende non sono tenute a prevedere piani ed incentivi generalizzati o indirizzati ad una pluralità di destinatari» (Cass., 17/09/2014, n. 19626; in termini Cass. 07/03/2005, n. 4910; Cass., 02/05/2005, n. 9049; Cass., 20/04/2006, n. 9334; Cass. 28/12/2018, n. 33628, Cass.5/12/2019 n.31774 e, con riferimento alla non necessità che il lavoratore incentivato integri i requisiti per l'età minima pensionabile, Cass., 29/11/2016, n. 24313). 2.3.Va, peraltro, osservato che il dubbio avanzato in ricorso (e condiviso dal P.M.) -secondo cui l'agevolazione in discorso sia ammessa solo con riguardo a somme corrisposte ai fini di ristrutturazioni aziendali per esubero di personale e, non anche, come nella specie, nei casi di riorganizzazione dell'Ente regionale, in virtù di apposita normativa, - oltre a non trovare riscontro nella normativa di riferimento, come interpretata da questa Corte, pare risolversi negativamente alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 21 marzo 2019, n.62, la quale, nel dichiarare l'illegittimità di analoga norma prevista da legge della Provincia autonoma di Trento, ha ribadito che la materia, relativa a previsioni incentivanti l'esodo dei dipendenti, è attratta dall'ordinamento civile e deve trovare la propria sede nella contrattazione sindacale.

2.4. Ciò posto, secondo la sentenza impugnata, la delibera della Giunta regionale, indirizzata a tutti i dirigenti, nel rispetto dei parametri annui di riduzione del personale in conformità all'obbligo connesso all'adesione al patto di stabilità..., costituiva la norma applicabile, al fine di incentivare l'esodo rientrando pienamente nello schema legale, rivolgendosi alla generalità dei dipendenti.

2.5. Alla luce di tali argomentazioni, poste dalla C.T.R. a base del suo convincimento, la censura, articolata sotto l'egida della violazione delle disposizioni di legge regolatrici l'agevolazione in parola, è inidonea a sovvertire il decisum.

Invero, l'interpretazione ad opera del Giudice di appello, della delibera di giunta regionale n.542 del 2006, quale atto amministrativo, avrebbe dovuto essere censurata quale violazione delle regole sancite dagli artt.1362 e seguenti cod.civ per l'interpretazione dei contratti, alla luce del principio autorevolmente sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n.20181 del 25.07.2019.

3. Ne consegue il rigetto del ricorso.

4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato.5.Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).

P.Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n.r.g.19870/2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- per la cassazione della sentenza n.542/5/13 della Commissione tributaria regionale del Liguria, depositata il 15.04.2014; udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito per la ricorrente l'Avv.[OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], ex dirigente in quiescenza della Regione Liguria -dimessosi in data 26 giugno 2006 con decorrenza dal 30.11.2006, in adesione a quanto deliberato dalla Regione il 30 maggio 2006 e concertato con le rappresentanze sindacali- impugnò il diniego espresso dall'Agenzia dell'entrate sull'istanza di rimborso dallo stesso presentata, ritenendo di avere diritto all'agevolazione, prevista in materia di tassazione delle somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo dall'art.19, comma 4 bis, del d.P.R. n.917 del 1986. Il ricorso venne accolto dalla Commissione tributaria provinciale e la decisione, appellata dall'Agenzia delle entrate, confermata dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] di appello riteneva che la delibera di Giunta regionale, indirizzata a tutti i dirigenti nel rispetto dei parametri annui di riduzione del personale, in conformità all'obbligo connesso all'adesione al patto di stabilità, concedendo il prepensionamento ai dirigenti in esubero, rientrasse pienamente nello schema richiesto dall'Agenzia delle entrate, ovvero di esodo rivolto alla generalità di dipendenti. Avverso la sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. In prossimità della pubblica udienza il P.M. ha depositato requisitoria concludendo per l'accoglimento del ricorso. Ragioni della decisione 1.Con l'unico motivo di ricorso -rubricato:violazione o falsa applicazione dell'art.19, comma 4 bis del d.P.R. n.917/1986 in relazione all'art.360, comma 1 n.3 c.p.c.- l'Agenzia delle entrate -prerne5Q he era incontestato in atti che il contribuente fosse un ex dipendente della Regione Liguria e che si fosse dimesso dal suo incarico, in adesione a quanto deliberato dalla Regione con apposita delibera e concertato con le rappresentanze sindacali, e, quindi, non in virtù di un piano aziendale, rivolto ad una platea di dipendenti per fronteggiare una crisi da esubero di personale, ma di una riorganizzazione interna dell'Ente, in virtù di quanto disposto dalla legge regione Liguria n.1 del 2006- evidenzia l'errore in cui era incorsa la C.T.R. nel ritenere che, la delibera regionale, concernente, peraltro, la "risoluzione consensuale" del rapporto di lavoro, fosse idonea ai fini del riconoscimento, in capo al contribuente, dell'agevolazione prevista dall'art.19, comma 4 bis del d.P.R. n.917 del 1986. Inoltre, la ricorrente deduce come, trattandosi di rimborso, fosse onere del contribuente dimostrare che la somma di denaro erogata dal datore di lavoro gli fosse stata corrisposta a titolo di incentivo all'esodo. 2.In materia di trattamento fiscale elèll'iivèntivo all'esodo, è, ormai, consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente, costituiscono reddito imponibile da lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di sollecitare e remunerare, mediante controprestazione in senso proprio, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto (Cass. 27 giugno 2007, n. 14821 , Cass. 24 luglio 2013, n. 17986, Cass.4 giugno 2014 n.12485). Ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, infatti, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro; la base imponibile, quindi, non è rappresentata unicamente dal corrispettivo della prestazione lavorativa, ma da ogni erogazione che derivi o che sia comunque occasionata dal rapporto di lavoro dipendente (espressamente in termini, vedi Cass. 15 luglio 2009, n. 16489). 2.1 Tanto premesso, l'art. 19, comma 4 bis, d.P.R. n.917/86, nella formulazione vigente ratione temporis, prevedeva che "per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'art. 16, comma 1, lettera a ), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a ) del comma 1 dell'art. 16". La norma stabilisce l'applicazione di un'aliquota agevolata per le somme, di cui all'art.16, comma 1, lett. a), attribuite al lavoratore come incentivo all'esodo in occasione della cessazione del rapporto di lavoro; tali somme, a mente del citato art. 16, comma 1, lett. a), sono quelle relative al "a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente (...); altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti (...),nonchè le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro"; dunque, alle indennità percepite una tantum in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro si applica la tassazione separata di cui all'art. 16, a meno che non siano state corrisposte a titolo di incentivo all'esodo, nel qual caso rientrano nella previsione di cui all1art.19, comma 4 bis, d.P.R. n.917/86. 2.2 Con riferimento ai presupposti dell'applicazione dell'aliquota agevolata di cui alli art.19 (già 17), comma 4- bis, d.P.R. n.917/86, e, quindi, in merito all'individuazione della natura di incentivo all'esodo da riconoscere alla somma corrisposta al momento della cessazione del rapporto di lavoro, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «in tema di imposte sui redditi, l'art. 19 (già art. 17), comma 4- bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che ha introdotto per i contributi d'incentivo all'esodo dei lavoratori dipendenti un'aliquota dimezzata rispetto a quella per il trattamento di fine rapporto (che, nonostante l'abrogazione, è reso ultrattivo dall'art. 36, comma 23, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248), è applicabile a tutti i lavoratori i quali abbiano superato una determinata età anagrafica, anche se non in possesso dei requisiti minimi per età pensionabile, in considerazione dell'obiettivo del legislatore di razionalizzare le risorse aziendali e creare nuove opportunità di lavoro». E, ancora, che «ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le aziende non sono tenute a prevedere piani ed incentivi generalizzati o indirizzati ad una pluralità di destinatari» (Cass., 17/09/2014, n. 19626; in termini Cass. 07/03/2005, n. 4910; Cass., 02/05/2005, n. 9049; Cass., 20/04/2006, n. 9334; Cass. 28/12/2018, n. 33628, Cass.5/12/2019 n.31774 e, con riferimento alla non necessità che il lavoratore incentivato integri i requisiti per l'età minima pensionabile, Cass., 29/11/2016, n. 24313). 2.3.Va, peraltro, osservato che il dubbio avanzato in ricorso (e condiviso dal P.M.) -secondo cui l'agevolazione in discorso sia ammessa solo con riguardo a somme corrisposte ai fini di ristrutturazioni aziendali per esubero di personale e, non anche, come nella specie, nei casi di riorganizzazione dell'Ente regionale, in virtù di apposita normativa, - oltre a non trovare riscontro nella normativa di riferimento, come interpretata da questa Corte, pare risolversi negativamente alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 21 marzo 2019, n.62, la quale, nel dichiarare l'illegittimità di analoga norma prevista da legge della Provincia autonoma di Trento, ha ribadito che la materia, relativa a previsioni incentivanti l'esodo dei dipendenti, è attratta dall'ordinamento civile e deve trovare la propria sede nella contrattazione sindacale. 2.4. Ciò posto, secondo la sentenza impugnata, la delibera della Giunta regionale, indirizzata a tutti i dirigenti, nel rispetto dei parametri annui di riduzione del personale in conformità all'obbligo connesso all'adesione al patto di stabilità..., costituiva la norma applicabile, al fine di incentivare l'esodo rientrando pienamente nello schema legale, rivolgendosi alla generalità dei dipendenti. 2.5. Alla luce di tali argomentazioni, poste dalla C.T.R. a base del suo convincimento, la censura, articolata sotto l'egida della violazione delle disposizioni di legge regolatrici l'agevolazione in parola, è inidonea a sovvertire il decisum. Invero, l'interpretazione ad opera del Giudice di appello, della delibera di giunta regionale n.542 del 2006, quale atto amministrativo, avrebbe dovuto essere censurata quale violazione delle regole sancite dagli artt.1362 e seguenti cod.civ per l'interpretazione dei contratti, alla luce del principio autorevolmente sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n.20181 del 25.07.2019. 3. Ne consegue il rigetto del ricorso. 4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato.5.Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016). P.Q
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