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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 05005/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti con atto unitario avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata confermata la pronuncia emessa dal Tribunale di Paola nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] FerOrnando e [OSCURATO:PERSONA], giudicati responsabili del reato di cui agli artt. 110, 624-bis cod. pen. condannati a pena ritenuta equa, sono inammissibili.

Invero, ci si duole in primo luogo che la Corte di Appello abbia rigettato la richiesta di espletamento di una perizia avente ad oggetto l'intera videoregistrazione dalla quale erano stati estrapolati solo alcuni minuti del filmato; richiesta fondata sulla circostanza che non risultava accertato il tempo di commissione del furto presso l'abitazione della persona offesa e sul fatto che l'attribuzione del delitto agli imputati è stata giustificata con l'affermazione che essi erano stati gli unici soggetti che avevano fatto ingresso nell'abitazione nei giorni in questione.

La Corte di appello si è limitata a riproporre le valutazioni del primo giudice e a ritenere plausibile la ricostruzione da questi operata.

Con un secondo motivo si deduce l'omessa motivazione in merito alle obiezioni mosse dagli imputati e la non corretta interpretazione degli elementi probatori; la mancata motivazione in merito al giudizio di credibilità della testimone [OSCURATO:PERSONA], che ha reso affermazioni tra loro contraddittorie.

2. Orbene, occorre muovere dal principio secondo il quale il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6 - , Sentenza n. 2972 del 04/12/2020, Rv. 280589 - 01).

Nel caso di specie la Corte di appello ha evidenziato che non era necessario avere contezza dell'intero contenuto della video registrazione perché questa era iniziata certamente dopo che la persona offesa aveva subito quattro furti e prima che la stessa si accorgesse che le erano stati sottratti alcuni monili e una somma in contanti dalla camera da letto.

In tale modo si è avuta una precisa determinazione del lasso temporale entro il quale poteva essere stato commesso il furto ascritto agli odierni ricorrenti.

Tale motivazione non è stata considerata dagli stessi, che hanno anche in questa sede continuato a sostenere che la perizia si rendeva necessaria per fissare il tempus commissi delicti.

Ciò posto, la Corte di appello ha fissato un primo elemento nella circostanza, non controversa, che dal filmato emergeva che la sera del 14.2.2014 i due odierni ricorrenti avevano fatto ingresso nell'abitazione della donna persona offesa.

Questa aveva esposto che si trattava della sera precedente al giorno in cui si era resa conto dell'esportazione dei suoi beni.

Quella sera un uomo aveva bussato verso le 19,45 presentandosi come [OSCURATO:PERSONA] e dicendosi amico del figlio; aggiungeva che dopo un pò sarebbe giunto anche il nipote [OSCURATO:PERSONA].

Per circa una trentina di minuti l'uomo e la donna rimanevano insieme nell'abitazione, la cui porta di ingresso veniva lasciata aperta per permettere al sopravveniente di entrare; dopo di che il [OSCURATO:PERSONA] si allontanava senza che alcuno si fosse reso presente.

Il filmato però mostrava che nel lasso di tempo in cui il [OSCURATO:PERSONA] si era trattenuto con la padrona di casa, il Belluscio era entrato ed uscito per due volte dalla camera da letto dell'abitazione della persona offesa.

Diversamente da quanto assume l'esponente, è del tutto palese il percorso logico-giuridico seguito dai giudici di merito.

Muovendo da dati di fatto del tutto certi (la identificazione del [OSCURATO:PERSONA] e del Belluscio nei due soggetti che, con le modalità descritte, erano entrati nell'abitazione della persona offesa; la scoperta della assenza dei beni il giorno successivo alla 'visita' dei due; ciò che il [OSCURATO:PERSONA] disse alla donna e i movimenti furtivi del Belluscio in entrata ed uscita dall'abitazione), la Corte di appello ha articolato un ragionamento indiziario del tutto privo di manifeste illogicità, peraltro neppure descritte dai ricorrenti.

Il motivo che investe la motivazione è quindi aspecifico; e tanto viene affermato anche in relazione alla contestazione della considerazione fatta dalla Corte di appello della testimonianza [OSCURATO:PERSONA] che, avendo ad oggetto i movimenti degli odierni ricorrenti presso l'abitazione della persona offesa ripresi dal sistema di videosorveglianza, non risulta di per sé decisiva nell'economia della motivazione impugnata.

Peraltro il rilievo non è autosufficiente perché non viene allegato il verbale delle dichiarazioni rese dal teste in parola.

3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 ciascuno a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] st

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti con atto unitario avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata confermata la pronuncia emessa dal Tribunale di Paola nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] FerOrnando e [OSCURATO:PERSONA], giudicati responsabili del reato di cui agli artt. 110, 624-bis cod. pen. condannati a pena ritenuta equa, sono inammissibili. Invero, ci si duole in primo luogo che la Corte di Appello abbia rigettato la richiesta di espletamento di una perizia avente ad oggetto l'intera videoregistrazione dalla quale erano stati estrapolati solo alcuni minuti del filmato; richiesta fondata sulla circostanza che non risultava accertato il tempo di commissione del furto presso l'abitazione della persona offesa e sul fatto che l'attribuzione del delitto agli imputati è stata giustificata con l'affermazione che essi erano stati gli unici soggetti che avevano fatto ingresso nell'abitazione nei giorni in questione. La Corte di appello si è limitata a riproporre le valutazioni del primo giudice e a ritenere plausibile la ricostruzione da questi operata. Con un secondo motivo si deduce l'omessa motivazione in merito alle obiezioni mosse dagli imputati e la non corretta interpretazione degli elementi probatori; la mancata motivazione in merito al giudizio di credibilità della testimone [OSCURATO:PERSONA], che ha reso affermazioni tra loro contraddittorie. 2. Orbene, occorre muovere dal principio secondo il quale il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6 - , Sentenza n. 2972 del 04/12/2020, Rv. 280589 - 01). Nel caso di specie la Corte di appello ha evidenziato che non era necessario avere contezza dell'intero contenuto della video registrazione perché questa era iniziata certamente dopo che la persona offesa aveva subito quattro furti e prima che la stessa si accorgesse che le erano stati sottratti alcuni monili e una somma in contanti dalla camera da letto. In tale modo si è avuta una precisa determinazione del lasso temporale entro il quale poteva essere stato commesso il furto ascritto agli odierni ricorrenti. Tale motivazione non è stata considerata dagli stessi, che hanno anche in questa sede continuato a sostenere che la perizia si rendeva necessaria per fissare il tempus commissi delicti. Ciò posto, la Corte di appello ha fissato un primo elemento nella circostanza, non controversa, che dal filmato emergeva che la sera del 14.2.2014 i due odierni ricorrenti avevano fatto ingresso nell'abitazione della donna persona offesa. Questa aveva esposto che si trattava della sera precedente al giorno in cui si era resa conto dell'esportazione dei suoi beni. Quella sera un uomo aveva bussato verso le 19,45 presentandosi come [OSCURATO:PERSONA] e dicendosi amico del figlio; aggiungeva che dopo un pò sarebbe giunto anche il nipote [OSCURATO:PERSONA]. Per circa una trentina di minuti l'uomo e la donna rimanevano insieme nell'abitazione, la cui porta di ingresso veniva lasciata aperta per permettere al sopravveniente di entrare; dopo di che il [OSCURATO:PERSONA] si allontanava senza che alcuno si fosse reso presente. Il filmato però mostrava che nel lasso di tempo in cui il [OSCURATO:PERSONA] si era trattenuto con la padrona di casa, il Belluscio era entrato ed uscito per due volte dalla camera da letto dell'abitazione della persona offesa. Diversamente da quanto assume l'esponente, è del tutto palese il percorso logico-giuridico seguito dai giudici di merito. Muovendo da dati di fatto del tutto certi (la identificazione del [OSCURATO:PERSONA] e del Belluscio nei due soggetti che, con le modalità descritte, erano entrati nell'abitazione della persona offesa; la scoperta della assenza dei beni il giorno successivo alla 'visita' dei due; ciò che il [OSCURATO:PERSONA] disse alla donna e i movimenti furtivi del Belluscio in entrata ed uscita dall'abitazione), la Corte di appello ha articolato un ragionamento indiziario del tutto privo di manifeste illogicità, peraltro neppure descritte dai ricorrenti. Il motivo che investe la motivazione è quindi aspecifico; e tanto viene affermato anche in relazione alla contestazione della considerazione fatta dalla Corte di appello della testimonianza [OSCURATO:PERSONA] che, avendo ad oggetto i movimenti degli odierni ricorrenti presso l'abitazione della persona offesa ripresi dal sistema di videosorveglianza, non risulta di per sé decisiva nell'economia della motivazione impugnata. Peraltro il rilievo non è autosufficiente perché non viene allegato il verbale delle dichiarazioni rese dal teste in parola. 3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 ciascuno a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] st
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