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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 ottobre 2021

Cassazione n. 30312/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 5 ottobre 2021 il Tribunale di Imperia, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 920/2020 del Tribunale di Imperia.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo denuncia la nullità dell'udienza avanti al giudice dell'esecuzione e dell'ordinanza per invalidità della notifica alla parte dell'avviso di fissazione dell'udienza.

La notifica era stata effettuata, secondo il rito degli irreperibili, mediante consegna al difensore di ufficio, ma il decreto di irreperibilità era stato illegittimamente emesso, siccome preceduto da ricerche incomplete, non essendo state compiute ricerche nel comune di [OSCURATO:PERSONA], luogo di nascita dell'Albanese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.

L'ordinanza impugnata è stata pronunciata all'esito di udienza avanti al giudice dell'esecuzione, il cui avviso di fissazione era stato notificato alla parte con il rito degli irreperibili, essendo la stessa dichiarata irreperibile con decreto in data 30 luglio 2021.

Il difensore, d'ufficio, ha denunciato la nullità del decreto di irreperibilità e della conseguente notifica dell'avviso di udienza, siccome preceduto da ricerche non complete, perché non estese al Comune di Polizzi generosa, luogo di nascita di [OSCURATO:PERSONA].

Dall'esame degli atti, consentito dovendosi verificare la sussistenza dei presupposti inerenti alla denunciata violazione di norma processuale, è risultato che il decreto di irreperibilità era stato preceduto da ricerche compiute in [OSCURATO:PERSONA], luogo dell'ultima residenza nota, e presso l'amministrazione penitenziaria, ma non anche nell'indicato Comune di nascita.

La giurisprudenza ha precisato che "Ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità, le ricerche vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente o parzialmente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen.

Ne consegue che in difetto di tale accertamento l'emissione del decreto di irreperibilità e le conseguenti notificazioni eseguite mediante consegna al difensore - ove attengano alla "vocatio in ius" - integrano nullità assolute, insanabili e rilevabili in ogni stato e grado del procedimento" (Sez. 1, n. 5479 del 10 gennaio 2006, Paulli, Rv. 235098; Sez. 5, n. 44374 del 20 giugno 2014, Iaccarino, Rv. 262112).

Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Imperia perché provveda, previo rituale avviso alle parti, a nuovo giudizio sulla richiesta del pubblico ministero.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Imperia.

Così deciso, 11 17 maggio 2022 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 5 ottobre 2021 il Tribunale di Imperia, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 920/2020 del Tribunale di Imperia. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo denuncia la nullità dell'udienza avanti al giudice dell'esecuzione e dell'ordinanza per invalidità della notifica alla parte dell'avviso di fissazione dell'udienza. La notifica era stata effettuata, secondo il rito degli irreperibili, mediante consegna al difensore di ufficio, ma il decreto di irreperibilità era stato illegittimamente emesso, siccome preceduto da ricerche incomplete, non essendo state compiute ricerche nel comune di [OSCURATO:PERSONA], luogo di nascita dell'Albanese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. L'ordinanza impugnata è stata pronunciata all'esito di udienza avanti al giudice dell'esecuzione, il cui avviso di fissazione era stato notificato alla parte con il rito degli irreperibili, essendo la stessa dichiarata irreperibile con decreto in data 30 luglio 2021. Il difensore, d'ufficio, ha denunciato la nullità del decreto di irreperibilità e della conseguente notifica dell'avviso di udienza, siccome preceduto da ricerche non complete, perché non estese al Comune di Polizzi generosa, luogo di nascita di [OSCURATO:PERSONA]. Dall'esame degli atti, consentito dovendosi verificare la sussistenza dei presupposti inerenti alla denunciata violazione di norma processuale, è risultato che il decreto di irreperibilità era stato preceduto da ricerche compiute in [OSCURATO:PERSONA], luogo dell'ultima residenza nota, e presso l'amministrazione penitenziaria, ma non anche nell'indicato Comune di nascita. La giurisprudenza ha precisato che "Ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità, le ricerche vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente o parzialmente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen. Ne consegue che in difetto di tale accertamento l'emissione del decreto di irreperibilità e le conseguenti notificazioni eseguite mediante consegna al difensore - ove attengano alla "vocatio in ius" - integrano nullità assolute, insanabili e rilevabili in ogni stato e grado del procedimento" (Sez. 1, n. 5479 del 10 gennaio 2006, Paulli, Rv. 235098; Sez. 5, n. 44374 del 20 giugno 2014, Iaccarino, Rv. 262112). Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Imperia perché provveda, previo rituale avviso alle parti, a nuovo giudizio sulla richiesta del pubblico ministero. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Imperia. Così deciso, 11 17 maggio 2022 Il Consigliere e
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