CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 31279/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di cassazioneUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza inepigrafe, con la quale questa Corte, Sezione Settima penale, ha dichiaratoinammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto dallo stesso proposto neiconfronti della sentenza della Quinta Sezione penale n. 9995 del 2025.2. Con i due motivi di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] deduce, anzitutto, la nullitàdell’ordinanza impugnata per omessa notificazione al difensore dell’avvisodell’udienza camerale. Lamenta, inoltre, che la decisione censurata abbiaerroneamente qualificato le doglianze proposte con il ricorso straordinario comecensure di merito, sebbene esse fossero dirette a denunciare un errore di fattoderivante da una svista percettiva della Corte di legittimità nella valutazionedegli atti processuali e delle pronunce di merito.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.L’ordinanza impugnata è stata infatti correttamente emessa con laprocedura de plano, avendo dichiarato l’inammissibilità del ricorso straordinarioproposto dal [OSCURATO:PERSONA] per difetto dei presupposti richiesti dall’art. 625-bis cod.proc. pen.Va ribadito, al riguardo, che l’art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.ricorso straordinario, previsione dalla quale la giurisprudenza di legittimità hadesunto che, quando l’impugnazione sia proposta al di fuori dei casitassativamente contemplati dalla medesima disposizione, non è necessarioprocedere alla fissazione dell’udienza in camera di consiglio né alla preventivainstaurazione del contraddittorio tra le parti. In tali ipotesi, l’inammissibilità puòessere dichiarata con procedimento de plano, atteso che la verifica demandataalla Corte riguarda la stessa configurabilità, in astratto, del rimedio straordinarioazionato. In questo senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, secondocui l’inammissibilità del ricorso straordinario deve essere dichiarata conprocedura de plano, poiché l’espressione “anche d’ufficio”, contenuta nell’art.625-bis, comma 4, cod. proc. pen., implica che, ove il ricorso sia proposto al difuori dei casi previsti dalla legge, non occorra fissare l’udienza in camera diconsiglio (Sez. 5, n. 14380 del 01/02/2024, Rv. 286368; si vedano anche tra lepronunzie più recenti non massimate: Sez. 2, Ordinanza n. 27897 del 2026;Sez. 6, Ordinanza n. 14486 del 2026; Sez. 6, Ordinanza n. 310 del 2026).Ne consegue che la dedotta omissione della notificazione dell’avvisodell’udienza camerale al difensore non assume alcuna rilevanza invalidante nelcaso di specie, poiché l’adozione del provvedimento impugnato senza preventivacelebrazione dell’udienza costituisce diretta applicazione del modelloprocedimentale previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. per le ipotesi dimanifesta inammissibilità del ricorso straordinario.Va altresì ricordato che, secondo il consolidato insegnamento delle SezioniUnite, l'errore di fatto deducibile ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. consisteesclusivamente in un errore percettivo determinato da una svista o da unequivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, che abbia incisoin modo determinante sul processo formativo della volontà del giudice, mentrerimangono estranei all'ambito applicativo del rimedio gli errori di valutazione o diinterpretazione giuridica (tra le tante, Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini,Rv. 250527 - 01; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01).2. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassadelle ammende, non emergendo ragioni idonee ad escludere profili di colpa nellaproposizione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).La misura della sanzione pecuniaria è ritenuta equa avuto riguardo al fattoche il ricorrente ha fatto ricorso al rimedio di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen.al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, prospettando censureestranee al perimetro applicativo dell’istituto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]