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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 novembre 2025

Cassazione n. 11598/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodel ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in preambolo la Corte di appello di Torino dichiarava inammissibilel'istanza di ricusazione presentata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti del dott. [OSCURATO:PERSONA], Presidente del collegio penale designato per ilgiudizio a suo carico.Secondo la prospettazione dell'imputato, il magistrato avrebbe anticipato indebitamenteil proprio giudizio, in quanto, in esito all’istruttoria dibattimentale, a fronte della sollecitazionedel difensore a pronunciarsi sulla richiesta di cui all’art. 507 cod. proc. pen. (costituitadall’acquisizione di due videoriprese, infine l’esame dibattimentale di due verbalizzanti)acquisiti i files video, aveva respinto tutte le altre richieste istruttorie, evidenziando che, allaluce dell’ampia istruttoria dibattimentale espletata, le stesse non erano assolutamentenecessarie ai fini della decisione.La Corte di appello aveva, invece, ritenuto che tale provvedimento non integrasse unaindebita manifestazione di convincimento.2.

Avverso l'ordinanza della Corte di appello, l’imputato, tramite il suo difensore, avv.Biffa, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui deduce laviolazione degli art. 41 e 127 cod. proc. pen.2.1.

Osserva che la scelta di negare le richieste istruttorie, sintomaticadell’«unidirezionalità di pensiero del Presidente del collegio, volto alla reiezione delledoglianze difensive e alla frustrazione di ogni istanza tesa a offrire la prova della difesa».L’esclusione del materiale probatorio dedotto come decisivo sarebbe avvenuta al difuori di ogni "necessità funzionale", posto che «è indubbio che il Tribunale, attraverso lasuddetta ordinanza di reiezione delle richieste formulate ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen.,sia entrato nel merito delle prove richieste valutandone la “portata”, mettendole in relazionecon le altre richieste istruttorie», così ledendo il diritto di difesa di [OSCURATO:PERSONA] e anticipando ungiudizio negativo nei confronti dell’imputato.In definitiva, secondo l'impostazione difensiva, sarebbe pienamente configurabile nelcaso di specie il requisito dell'anticipazione di giudizio di cui all'art. 37 comma 1 lett. b) cod.proc. pen.2.2.

Sotto altro profilo, denuncia il mancato ossequio del principio espresso in sede dilegittimità secondo cui, in tema di ricusazione, la dichiarazione di inammissibilità con laprocedura de plano e senza ritardo si giustifica solo quando la dichiarazione ricusatoriarisulti prima facie infondata, occorrendo, in ogni diverso caso, cioè ove appaia un fumus bonijuris che ne giustifichi il passaggio all'esame del merito, l'adozione della procedura previstadall'art.127 cod. proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scrittadepositata in data 12 novembre 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.1.

Occorre innanzitutto premettere che, ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. b) cod. proc.pen., il giudice può essere ricusato dalle parti «se nell'esercizio delle funzioni e prima che siapronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fattioggetto dell'imputazione».Presupposto indefettibile ai fini dell'operatività della norma invocata dalla difesa,dunque, è che vi sia stata da parte del giudice una manifestazione indebita del proprioconvincimento in ordine alle condotte cristallizzate nella contestazione.Sin da Sez.

U, n. 41263 del 27/09/2005, Falzone, Rv. 232067 – 01, questa Corte hachiarito che «costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte delgiudice, prevista come causa di ricusazione dall'art. 37, comma 1, lett. b) c.p.p.,l'anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza oinnocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta sia all'interno delmedesimo procedimento che in un procedimento diverso senza che tali valutazioni sianoimposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge od allorché esseinvadano senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere l'ambito delladecisione finale di merito, anticipandone in tutto od in parte gli esiti».Il principio è stato successivamente ribadito (ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 10981 del05/12/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284584 – 01; Sez. 6,Sentenza n. 22112 del 27/02/2014, C.,Rv. 260092 – 01).È stato, inoltre, condivisibilmente precisato che l'avverbio «indebitamente», checompare nella formulazione della norma di cui all'art. 37 cod. proc. pen., richiede chel'opinione sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato sia espressa senza che ne esistanecessità ai fini della decisione adottata e fuori da ogni collegamento o legame conl'esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato (Sez. 2, n. 19648 del29/03/2007, Bidognetti, Rv. 236588 – 01; Sez. 5, n. 7792 del 16/12/2005, dep. 2006, Rv.233394 – 01 Assinnata).2.

Orbene, come ben argomentato nell'ordinanza impugnata, è proprio il fondamentalerequisito della indebita manifestazione del convincimento a difettare nella vicenda in esame:il Tribunale (e non il solo Presidente del collegio, nei cui riguardi si è inspiegabilmenteunicamente mossa la ricusazione) chiamato a decidere il processo non ha in alcun modoanticipato il proprio giudizio sui fatti di causa, ma si è solo limitato a rigettate (peraltroparzialmente) le richieste istruttorie formulare ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. avanzatedalla difesa.Da tale scelta non deriva alcuna indebita manifestazione del suo convincimento,trattandosi di un'iniziativa processuale del tutto neutra rispetto all'esito del giudizio.Evidente appare, pertanto, la manifesta infondatezza del ricorso in esame, essendosi laCorte territoriale attenuta ai suindicati principi e avendo correttamente ritenuto che il giudicericusato si era, nella specie, mantenuto nell'ambito delle proprie attribuzioni e dei limitifunzionali strettamente connessi alla decisione da assumere nel giudicare la richiesta diammissione di nuove prove formulata dalla difesa ai sensi dell'art. 507 c.p.p., inevitabilmenteimplicante, ai fini dell'esercizio dei sollecitati poteri ufficiali, la valutazione in ordine alla"assoluta necessità" o meno delle prove stesse alla luce di quelle già acquisite.Ne consegue che legittimamente la Corte di appello ha dichiarato inammissibile ladichiarazione di ricusazione proposta, dovendosi ribadire la costante affermazione di questaCorte, secondo cui non costituisce motivo di ricusazione l'avere il giudice decisoun'eccezione di carattere processuale, purché non sia stata espressa alcuna ingiustificatavalutazione anticipata in ordine alla responsabilità dell'imputato (Sez. 6, n. 22112 del27/02/2014, Rv. 260092 e Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, Rv. 270769), valendoevidentemente tale principio anche per tutte le decisioni endoprocedimentali, ivi compresequelle sulle richieste di acquisizione delle prove, che – lo si ripete – non comportino unaindebita manifestazione di giudizio rispetto ai fatti oggetto di imputazione.3.

La manifesta infondatezza della richiesta di ricusazione rende corretta l’avversataprocedura de plano utilizzata dalla Corte territoriale.In proposito deve rilevarsi come la giurisprudenza di questa Corte sia assolutamenteconsolidata nell'affermazione del principio secondo il quale, nel caso di manifestainfondatezza della ricusazione, il giudice debba pronunciare de plano la relativa declaratoriadi inammissibilità, senza sentire le parti interessate in camera di consiglio, previa fissazionedi udienza ed avviso, in quanto l'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., prescrive che il collegioprovveda "senza ritardo" e non richiama, al contrario del successivo comma terzo, relativoalla decisione del merito della ricusazione, le forme dell'art. 127 cod. proc. pen. (Sez. 4, n.42024 del 06/07/2017, Ventrici, Rv. 270770 – 01; Sez. 3, n. 6211 del 11/11/2014, dep. 2015,Ragusa, Rv. 264821 – 01; Sez. 1, n. 6621 del 28/01/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246575).4.

In conclusione, stante la manifesta infondatezza della doglianza sollevata, il ricorsoproposto dev’essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, aisensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza«versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che ilricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassadelle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11598/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 3787/2025PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 34006/2025GIOVANBATTISTA TONAANTONINO FRANCESCOGENOVESEha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodel ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in preambolo la Corte di appello di Torino dichiarava inammissibilel'istanza di ricusazione presentata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti del dott. [OSCURATO:PERSONA], Presidente del collegio penale designato per ilgiudizio a suo carico.Secondo la prospettazione dell'imputato, il magistrato avrebbe anticipato indebitamenteil proprio giudizio, in quanto, in esito all’istruttoria dibattimentale, a fronte della sollecitazionedel difensore a pronunciarsi sulla richiesta di cui all’art. 507 cod. proc. pen. (costituitadall’acquisizione di due videoriprese, infine l’esame dibattimentale di due verbalizzanti)acquisiti i files video, aveva respinto tutte le altre richieste istruttorie, evidenziando che, allaluce dell’ampia istruttoria dibattimentale espletata, le stesse non erano assolutamentenecessarie ai fini della decisione.La Corte di appello aveva, invece, ritenuto che tale provvedimento non integrasse unaindebita manifestazione di convincimento.2.

Avverso l'ordinanza della Corte di appello, l’imputato, tramite il suo difensore, avv.Biffa, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui deduce laviolazione degli art. 41 e 127 cod. proc. pen.2.1.

Osserva che la scelta di negare le richieste istruttorie, sintomaticadell’«unidirezionalità di pensiero del Presidente del collegio, volto alla reiezione delledoglianze difensive e alla frustrazione di ogni istanza tesa a offrire la prova della difesa».L’esclusione del materiale probatorio dedotto come decisivo sarebbe avvenuta al difuori di ogni "necessità funzionale", posto che «è indubbio che il Tribunale, attraverso lasuddetta ordinanza di reiezione delle richieste formulate ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen.,sia entrato nel merito delle prove richieste valutandone la “portata”, mettendole in relazionecon le altre richieste istruttorie», così ledendo il diritto di difesa di [OSCURATO:PERSONA] e anticipando ungiudizio negativo nei confronti dell’imputato.In definitiva, secondo l'impostazione difensiva, sarebbe pienamente configurabile nelcaso di specie il requisito dell'anticipazione di giudizio di cui all'art. 37 comma 1 lett. b) cod.proc. pen.2.2.

Sotto altro profilo, denuncia il mancato ossequio del principio espresso in sede dilegittimità secondo cui, in tema di ricusazione, la dichiarazione di inammissibilità con laprocedura de plano e senza ritardo si giustifica solo quando la dichiarazione ricusatoriarisulti prima facie infondata, occorrendo, in ogni diverso caso, cioè ove appaia un fumus bonijuris che ne giustifichi il passaggio all'esame del merito, l'adozione della procedura previstadall'art.127 cod. proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scrittadepositata in data 12 novembre 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.1.

Occorre innanzitutto premettere che, ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. b) cod. proc.pen., il giudice può essere ricusato dalle parti «se nell'esercizio delle funzioni e prima che siapronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fattioggetto dell'imputazione».Presupposto indefettibile ai fini dell'operatività della norma invocata dalla difesa,dunque, è che vi sia stata da parte del giudice una manifestazione indebita del proprioconvincimento in ordine alle condotte cristallizzate nella contestazione.Sin da Sez.

U, n. 41263 del 27/09/2005, Falzone, Rv. 232067 – 01, questa Corte hachiarito che «costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte delgiudice, prevista come causa di ricusazione dall'art. 37, comma 1, lett. b) c.p.p.,l'anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza oinnocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta sia all'interno delmedesimo procedimento che in un procedimento diverso senza che tali valutazioni sianoimposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge od allorché esseinvadano senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere l'ambito delladecisione finale di merito, anticipandone in tutto od in parte gli esiti».Il principio è stato successivamente ribadito (ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 10981 del05/12/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284584 – 01; Sez. 6,Sentenza n. 22112 del 27/02/2014, C.,Rv. 260092 – 01).È stato, inoltre, condivisibilmente precisato che l'avverbio «indebitamente», checompare nella formulazione della norma di cui all'art. 37 cod. proc. pen., richiede chel'opinione sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato sia espressa senza che ne esistanecessità ai fini della decisione adottata e fuori da ogni collegamento o legame conl'esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato (Sez. 2, n. 19648 del29/03/2007, Bidognetti, Rv. 236588 – 01; Sez. 5, n. 7792 del 16/12/2005, dep. 2006, Rv.233394 – 01 Assinnata).2.

Orbene, come ben argomentato nell'ordinanza impugnata, è proprio il fondamentalerequisito della indebita manifestazione del convincimento a difettare nella vicenda in esame:il Tribunale (e non il solo Presidente del collegio, nei cui riguardi si è inspiegabilmenteunicamente mossa la ricusazione) chiamato a decidere il processo non ha in alcun modoanticipato il proprio giudizio sui fatti di causa, ma si è solo limitato a rigettate (peraltroparzialmente) le richieste istruttorie formulare ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. avanzatedalla difesa.Da tale scelta non deriva alcuna indebita manifestazione del suo convincimento,trattandosi di un'iniziativa processuale del tutto neutra rispetto all'esito del giudizio.Evidente appare, pertanto, la manifesta infondatezza del ricorso in esame, essendosi laCorte territoriale attenuta ai suindicati principi e avendo correttamente ritenuto che il giudicericusato si era, nella specie, mantenuto nell'ambito delle proprie attribuzioni e dei limitifunzionali strettamente connessi alla decisione da assumere nel giudicare la richiesta diammissione di nuove prove formulata dalla difesa ai sensi dell'art. 507 c.p.p., inevitabilmenteimplicante, ai fini dell'esercizio dei sollecitati poteri ufficiali, la valutazione in ordine alla"assoluta necessità" o meno delle prove stesse alla luce di quelle già acquisite.Ne consegue che legittimamente la Corte di appello ha dichiarato inammissibile ladichiarazione di ricusazione proposta, dovendosi ribadire la costante affermazione di questaCorte, secondo cui non costituisce motivo di ricusazione l'avere il giudice decisoun'eccezione di carattere processuale, purché non sia stata espressa alcuna ingiustificatavalutazione anticipata in ordine alla responsabilità dell'imputato (Sez. 6, n. 22112 del27/02/2014, Rv. 260092 e Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, Rv. 270769), valendoevidentemente tale principio anche per tutte le decisioni endoprocedimentali, ivi compresequelle sulle richieste di acquisizione delle prove, che – lo si ripete – non comportino unaindebita manifestazione di giudizio rispetto ai fatti oggetto di imputazione.3.

La manifesta infondatezza della richiesta di ricusazione rende corretta l’avversataprocedura de plano utilizzata dalla Corte territoriale.In proposito deve rilevarsi come la giurisprudenza di questa Corte sia assolutamenteconsolidata nell'affermazione del principio secondo il quale, nel caso di manifestainfondatezza della ricusazione, il giudice debba pronunciare de plano la relativa declaratoriadi inammissibilità, senza sentire le parti interessate in camera di consiglio, previa fissazionedi udienza ed avviso, in quanto l'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., prescrive che il collegioprovveda "senza ritardo" e non richiama, al contrario del successivo comma terzo, relativoalla decisione del merito della ricusazione, le forme dell'art. 127 cod. proc. pen. (Sez. 4, n.42024 del 06/07/2017, Ventrici, Rv. 270770 – 01; Sez. 3, n. 6211 del 11/11/2014, dep. 2015,Ragusa, Rv. 264821 – 01; Sez. 1, n. 6621 del 28/01/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246575).4.

In conclusione, stante la manifesta infondatezza della doglianza sollevata, il ricorsoproposto dev’essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, aisensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza«versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che ilricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassadelle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodel ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo la Corte di appello di Torino dichiarava inammissibilel'istanza di ricusazione presentata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti del dott. [OSCURATO:PERSONA], Presidente del collegio penale designato per ilgiudizio a suo carico.Secondo la prospettazione dell'imputato, il magistrato avrebbe anticipato indebitamenteil proprio giudizio, in quanto, in esito all’istruttoria dibattimentale, a fronte della sollecitazionedel difensore a pronunciarsi sulla richiesta di cui all’art. 507 cod. proc. pen. (costituitadall’acquisizione di due videoriprese, infine l’esame dibattimentale di due verbalizzanti)acquisiti i files video, aveva respinto tutte le altre richieste istruttorie, evidenziando che, allaluce dell’ampia istruttoria dibattimentale espletata, le stesse non erano assolutamentenecessarie ai fini della decisione.La Corte di appello aveva, invece, ritenuto che tale provvedimento non integrasse unaindebita manifestazione di convincimento.2. Avverso l'ordinanza della Corte di appello, l’imputato, tramite il suo difensore, avv.Biffa, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui deduce laviolazione degli art. 41 e 127 cod. proc. pen.2.1. Osserva che la scelta di negare le richieste istruttorie, sintomaticadell’«unidirezionalità di pensiero del Presidente del collegio, volto alla reiezione delledoglianze difensive e alla frustrazione di ogni istanza tesa a offrire la prova della difesa».L’esclusione del materiale probatorio dedotto come decisivo sarebbe avvenuta al difuori di ogni "necessità funzionale", posto che «è indubbio che il Tribunale, attraverso lasuddetta ordinanza di reiezione delle richieste formulate ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen.,sia entrato nel merito delle prove richieste valutandone la “portata”, mettendole in relazionecon le altre richieste istruttorie», così ledendo il diritto di difesa di [OSCURATO:PERSONA] e anticipando ungiudizio negativo nei confronti dell’imputato.In definitiva, secondo l'impostazione difensiva, sarebbe pienamente configurabile nelcaso di specie il requisito dell'anticipazione di giudizio di cui all'art. 37 comma 1 lett. b) cod.proc. pen.2.2. Sotto altro profilo, denuncia il mancato ossequio del principio espresso in sede dilegittimità secondo cui, in tema di ricusazione, la dichiarazione di inammissibilità con laprocedura de plano e senza ritardo si giustifica solo quando la dichiarazione ricusatoriarisulti prima facie infondata, occorrendo, in ogni diverso caso, cioè ove appaia un fumus bonijuris che ne giustifichi il passaggio all'esame del merito, l'adozione della procedura previstadall'art.127 cod. proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scrittadepositata in data 12 novembre 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.1. Occorre innanzitutto premettere che, ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. b) cod. proc.pen., il giudice può essere ricusato dalle parti «se nell'esercizio delle funzioni e prima che siapronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fattioggetto dell'imputazione».Presupposto indefettibile ai fini dell'operatività della norma invocata dalla difesa,dunque, è che vi sia stata da parte del giudice una manifestazione indebita del proprioconvincimento in ordine alle condotte cristallizzate nella contestazione.Sin da Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005, Falzone, Rv. 232067 – 01, questa Corte hachiarito che «costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte delgiudice, prevista come causa di ricusazione dall'art. 37, comma 1, lett. b) c.p.p.,l'anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza oinnocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta sia all'interno delmedesimo procedimento che in un procedimento diverso senza che tali valutazioni sianoimposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge od allorché esseinvadano senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere l'ambito delladecisione finale di merito, anticipandone in tutto od in parte gli esiti».Il principio è stato successivamente ribadito (ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 10981 del05/12/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284584 – 01; Sez. 6,Sentenza n. 22112 del 27/02/2014, C.,Rv. 260092 – 01).È stato, inoltre, condivisibilmente precisato che l'avverbio «indebitamente», checompare nella formulazione della norma di cui all'art. 37 cod. proc. pen., richiede chel'opinione sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato sia espressa senza che ne esistanecessità ai fini della decisione adottata e fuori da ogni collegamento o legame conl'esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato (Sez. 2, n. 19648 del29/03/2007, Bidognetti, Rv. 236588 – 01; Sez. 5, n. 7792 del 16/12/2005, dep. 2006, Rv.233394 – 01 Assinnata).2. Orbene, come ben argomentato nell'ordinanza impugnata, è proprio il fondamentalerequisito della indebita manifestazione del convincimento a difettare nella vicenda in esame:il Tribunale (e non il solo Presidente del collegio, nei cui riguardi si è inspiegabilmenteunicamente mossa la ricusazione) chiamato a decidere il processo non ha in alcun modoanticipato il proprio giudizio sui fatti di causa, ma si è solo limitato a rigettate (peraltroparzialmente) le richieste istruttorie formulare ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. avanzatedalla difesa.Da tale scelta non deriva alcuna indebita manifestazione del suo convincimento,trattandosi di un'iniziativa processuale del tutto neutra rispetto all'esito del giudizio.Evidente appare, pertanto, la manifesta infondatezza del ricorso in esame, essendosi laCorte territoriale attenuta ai suindicati principi e avendo correttamente ritenuto che il giudicericusato si era, nella specie, mantenuto nell'ambito delle proprie attribuzioni e dei limitifunzionali strettamente connessi alla decisione da assumere nel giudicare la richiesta diammissione di nuove prove formulata dalla difesa ai sensi dell'art. 507 c.p.p., inevitabilmenteimplicante, ai fini dell'esercizio dei sollecitati poteri ufficiali, la valutazione in ordine alla"assoluta necessità" o meno delle prove stesse alla luce di quelle già acquisite.Ne consegue che legittimamente la Corte di appello ha dichiarato inammissibile ladichiarazione di ricusazione proposta, dovendosi ribadire la costante affermazione di questaCorte, secondo cui non costituisce motivo di ricusazione l'avere il giudice decisoun'eccezione di carattere processuale, purché non sia stata espressa alcuna ingiustificatavalutazione anticipata in ordine alla responsabilità dell'imputato (Sez. 6, n. 22112 del27/02/2014, Rv. 260092 e Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, Rv. 270769), valendoevidentemente tale principio anche per tutte le decisioni endoprocedimentali, ivi compresequelle sulle richieste di acquisizione delle prove, che – lo si ripete – non comportino unaindebita manifestazione di giudizio rispetto ai fatti oggetto di imputazione.3. La manifesta infondatezza della richiesta di ricusazione rende corretta l’avversataprocedura de plano utilizzata dalla Corte territoriale.In proposito deve rilevarsi come la giurisprudenza di questa Corte sia assolutamenteconsolidata nell'affermazione del principio secondo il quale, nel caso di manifestainfondatezza della ricusazione, il giudice debba pronunciare de plano la relativa declaratoriadi inammissibilità, senza sentire le parti interessate in camera di consiglio, previa fissazionedi udienza ed avviso, in quanto l'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., prescrive che il collegioprovveda "senza ritardo" e non richiama, al contrario del successivo comma terzo, relativoalla decisione del merito della ricusazione, le forme dell'art. 127 cod. proc. pen. (Sez. 4, n.42024 del 06/07/2017, Ventrici, Rv. 270770 – 01; Sez. 3, n. 6211 del 11/11/2014, dep. 2015,Ragusa, Rv. 264821 – 01; Sez. 1, n. 6621 del 28/01/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246575).4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza della doglianza sollevata, il ricorsoproposto dev’essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, aisensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza«versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che ilricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassadelle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11598/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 3787/2025PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 34006/2025GIOVANBATTISTA TONAANTONINO FRANCESCOGENOVESEha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodel ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo la Corte di appello di Torino dichiarava inammissibilel'istanza di ricusazione presentata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti del dott. [OSCURATO:PERSONA], Presidente del collegio penale designato per ilgiudizio a suo carico.Secondo la prospettazione dell'imputato, il magistrato avrebbe anticipato indebitamenteil proprio giudizio, in quanto, in esito all’istruttoria dibattimentale, a fronte della sollecitazionedel difensore a pronunciarsi sulla richiesta di cui all’art. 507 cod. proc. pen. (costituitadall’acquisizione di due videoriprese, infine l’esame dibattimentale di due verbalizzanti)acquisiti i files video, aveva respinto tutte le altre richieste istruttorie, evidenziando che, allaluce dell’ampia istruttoria dibattimentale espletata, le stesse non erano assolutamentenecessarie ai fini della decisione.La Corte di appello aveva, invece, ritenuto che tale provvedimento non integrasse unaindebita manifestazione di convincimento.2. Avverso l'ordinanza della Corte di appello, l’imputato, tramite il suo difensore, avv.Biffa, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui deduce laviolazione degli art. 41 e 127 cod. proc. pen.2.1. Osserva che la scelta di negare le richieste istruttorie, sintomaticadell’«unidirezionalità di pensiero del Presidente del collegio, volto alla reiezione delledoglianze difensive e alla frustrazione di ogni istanza tesa a offrire la prova della difesa».L’esclusione del materiale probatorio dedotto come decisivo sarebbe avvenuta al difuori di ogni "necessità funzionale", posto che «è indubbio che il Tribunale, attraverso lasuddetta ordinanza di reiezione delle richieste formulate ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen.,sia entrato nel merito delle prove richieste valutandone la “portata”, mettendole in relazionecon le altre richieste istruttorie», così ledendo il diritto di difesa di [OSCURATO:PERSONA] e anticipando ungiudizio negativo nei confronti dell’imputato.In definitiva, secondo l'impostazione difensiva, sarebbe pienamente configurabile nelcaso di specie il requisito dell'anticipazione di giudizio di cui all'art. 37 comma 1 lett. b) cod.proc. pen.2.2. Sotto altro profilo, denuncia il mancato ossequio del principio espresso in sede dilegittimità secondo cui, in tema di ricusazione, la dichiarazione di inammissibilità con laprocedura de plano e senza ritardo si giustifica solo quando la dichiarazione ricusatoriarisulti prima facie infondata, occorrendo, in ogni diverso caso, cioè ove appaia un fumus bonijuris che ne giustifichi il passaggio all'esame del merito, l'adozione della procedura previstadall'art.127 cod. proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scrittadepositata in data 12 novembre 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.1. Occorre innanzitutto premettere che, ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. b) cod. proc.pen., il giudice può essere ricusato dalle parti «se nell'esercizio delle funzioni e prima che siapronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fattioggetto dell'imputazione».Presupposto indefettibile ai fini dell'operatività della norma invocata dalla difesa,dunque, è che vi sia stata da parte del giudice una manifestazione indebita del proprioconvincimento in ordine alle condotte cristallizzate nella contestazione.Sin da Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005, Falzone, Rv. 232067 – 01, questa Corte hachiarito che «costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte delgiudice, prevista come causa di ricusazione dall'art. 37, comma 1, lett. b) c.p.p.,l'anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza oinnocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta sia all'interno delmedesimo procedimento che in un procedimento diverso senza che tali valutazioni sianoimposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge od allorché esseinvadano senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere l'ambito delladecisione finale di merito, anticipandone in tutto od in parte gli esiti».Il principio è stato successivamente ribadito (ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 10981 del05/12/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284584 – 01; Sez. 6,Sentenza n. 22112 del 27/02/2014, C.,Rv. 260092 – 01).È stato, inoltre, condivisibilmente precisato che l'avverbio «indebitamente», checompare nella formulazione della norma di cui all'art. 37 cod. proc. pen., richiede chel'opinione sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato sia espressa senza che ne esistanecessità ai fini della decisione adottata e fuori da ogni collegamento o legame conl'esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato (Sez. 2, n. 19648 del29/03/2007, Bidognetti, Rv. 236588 – 01; Sez. 5, n. 7792 del 16/12/2005, dep. 2006, Rv.233394 – 01 Assinnata).2. Orbene, come ben argomentato nell'ordinanza impugnata, è proprio il fondamentalerequisito della indebita manifestazione del convincimento a difettare nella vicenda in esame:il Tribunale (e non il solo Presidente del collegio, nei cui riguardi si è inspiegabilmenteunicamente mossa la ricusazione) chiamato a decidere il processo non ha in alcun modoanticipato il proprio giudizio sui fatti di causa, ma si è solo limitato a rigettate (peraltroparzialmente) le richieste istruttorie formulare ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. avanzatedalla difesa.Da tale scelta non deriva alcuna indebita manifestazione del suo convincimento,trattandosi di un'iniziativa processuale del tutto neutra rispetto all'esito del giudizio.Evidente appare, pertanto, la manifesta infondatezza del ricorso in esame, essendosi laCorte territoriale attenuta ai suindicati principi e avendo correttamente ritenuto che il giudicericusato si era, nella specie, mantenuto nell'ambito delle proprie attribuzioni e dei limitifunzionali strettamente connessi alla decisione da assumere nel giudicare la richiesta diammissione di nuove prove formulata dalla difesa ai sensi dell'art. 507 c.p.p., inevitabilmenteimplicante, ai fini dell'esercizio dei sollecitati poteri ufficiali, la valutazione in ordine alla"assoluta necessità" o meno delle prove stesse alla luce di quelle già acquisite.Ne consegue che legittimamente la Corte di appello ha dichiarato inammissibile ladichiarazione di ricusazione proposta, dovendosi ribadire la costante affermazione di questaCorte, secondo cui non costituisce motivo di ricusazione l'avere il giudice decisoun'eccezione di carattere processuale, purché non sia stata espressa alcuna ingiustificatavalutazione anticipata in ordine alla responsabilità dell'imputato (Sez. 6, n. 22112 del27/02/2014, Rv. 260092 e Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, Rv. 270769), valendoevidentemente tale principio anche per tutte le decisioni endoprocedimentali, ivi compresequelle sulle richieste di acquisizione delle prove, che – lo si ripete – non comportino unaindebita manifestazione di giudizio rispetto ai fatti oggetto di imputazione.3. La manifesta infondatezza della richiesta di ricusazione rende corretta l’avversataprocedura de plano utilizzata dalla Corte territoriale.In proposito deve rilevarsi come la giurisprudenza di questa Corte sia assolutamenteconsolidata nell'affermazione del principio secondo il quale, nel caso di manifestainfondatezza della ricusazione, il giudice debba pronunciare de plano la relativa declaratoriadi inammissibilità, senza sentire le parti interessate in camera di consiglio, previa fissazionedi udienza ed avviso, in quanto l'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., prescrive che il collegioprovveda "senza ritardo" e non richiama, al contrario del successivo comma terzo, relativoalla decisione del merito della ricusazione, le forme dell'art. 127 cod. proc. pen. (Sez. 4, n.42024 del 06/07/2017, Ventrici, Rv. 270770 – 01; Sez. 3, n. 6211 del 11/11/2014, dep. 2015,Ragusa, Rv. 264821 – 01; Sez. 1, n. 6621 del 28/01/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246575).4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza della doglianza sollevata, il ricorsoproposto dev’essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, aisensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza«versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che ilricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11598/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris