CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2025
Cassazione n. 08807/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen., rideterminando la pena inflittagli (fatto commesso in Nichelino il 22 febbraio 2018); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale si contesta il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che dall'incontestata sintesi dei motivi di appello formulata dalla Corte d'Appello e dall'atto di appello proposto dal ricorrente in data 12 agosto 2020, non risulta che il deducente avesse formulato specifica doglianza al riguardo; va, al riguardo, ribadito che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Rv. 275782); nondimeno, la questione medesima sarebbe in ogni caso manifestamente infondata, desumendosi dal tenore della sentenza impugnata che il fatto, per come accertato, ancorché di modesta potenzialità offensiva, non era tuttavia di speciale tenuità, avendo l'imputato declinato false generalità allo scopo di non essere sanzionato per non avere una patente di guida in corso di validità, tanto integrando condotta suscettibile di creare le condizioni per una situazione di messa in pericolo della sicurezza della circolazione stradale; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]