CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 09846/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2019 del TRIBUNALE di PISTOIA7d-a-5-Wv_v_—iso a T~F;: --l udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 23 gennaio 2019 il Tribunale di Pistoia condannava l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 200,00 di ammenda in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 660 cod. pen., commesso fino a marzo 2014 in Pistoia in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, -in seguito riqualificato ricorso per cassazione-, l'imputato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ha lamentato la mancata assoluzione per incompleta ed inesatta esposizione dei fatti ed errata valutazione dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato. Considerato in diritto L'impugnazione è inammissibile perché proposta da soggetto non abilitato. 1. Si deve ricordare che, nella vigenza dell'art. 613 cod. proc. pen. nel testo originario, la facoltà di proporre ricorso per cassazione era consentita al solo imputato, mentre per tutti gli altri soggetti processuali era previsto che dovessero avvalersi, per la proposizione del gravame, di un difensore iscritto nell'albo speciale dei professionisti abilitati al patrocinio presso la Corte di cassazione. Infatti, l'art.613 cod. proc. pen. prevedeva e prevede tuttora anche dopo la modifica apportata con la legge n. 103 del 2017 la necessità, per la redazione dell'atto di ricorso per cassazione, del difensore abilitato. Invero, la clausola «salvo che la parte vi provveda personalmente», che deroga a tale regola generale, deve essere rapportata alla disposizione dell'art. 571 cod. proc. pen., comma primo, il quale conferiva solo all'imputato la facoltà di proporre personalmente le impugnazioni e deve, pertanto, essere intesa come di questa meramente ricognitiva (Sez. 2, n. 5238 del 14/1/2009, Rocca; Sez. 4, n. 17645 del 04/03/2008, Cecere, rv. 240215; Sez. Un., n. 24 del 16/12/1998, Messina, rv. 21.2076). 1.1 I medesimi principi conservano validità anche in caso di appello che sia proposto da difensore non iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti, in seguito correttamente qualificato come ricorso per cassazione, in ragione del regime di impugnabilità proprio di quella pronuncia giudiziale, con la conseguente trasmissione degli atti al giudice di legittimità (Sez. 1, n. 38293 del 16/09/2004, Oliari, rv. 229737; Sez. 3, n. 16703 del 12/01/2011, Cipullo, rv. 249985; Sez. 1, n. 45393 del 16/11/2011, Tedeschi, rv. 251464). 1.2 Tanto premesso, deve rilevarsi che il presente ricorso risulta proposto dal solo difensore, senza essere stato controfirmato dall'imputato e detto legale al momento del deposito del ricorso non risultava iscritto nell'albo degli avvocati ammessi al patrocinio innanzi alle Corte di cassazione. Per tali considerazione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro(30'9 /t2 iemila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro crtkemila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso in Roma, il 10 febbraio 2022 Il Consigliere e