CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32123/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione della confisca dell'immobile (che chiede venga revocata) e la rettifica della pena sostituendo la reclusione con la pena dell'arresto. _. / [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 17 maggio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce che, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la pena di trenta giorni di reclusione e 1.000,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, ed ha ordinato la confisca dell'immobile abusivamente realizzato e la sua distruzione. 1.1.Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 31 e 44, d.P.R. n. 380 del 2001, e l'illegittimità e/o abnormità della confisca che è stata disposta, osserva, in relazione al diverso reato di lottizzazione abusiva erroneamente indicato nella motivazione a sostegno della decisione presa. Sotto altro profilo, deduce l'impossibile esecuzione della demolizione ordinata ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, laddove analogo ordine era già stato emanato dalla competente autorità amministrativa in data 28/12/2021. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione della pena avendo il Giudice applicato la reclusione al posto dell'ammenda. 2.11 ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 3.0sserva il Collegio: 3.1.va in primo luogo evidenziata l'ammissibilità del ricorso avverso sentenza di applicazione pena che applica erroneamente una sanzione amministrativa (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 - dep. 2020 - Savin, Rv. 279348 - 01); 3.2.tal'è, nell'ordinamento interno, la confisca dei terreni abusivamente lottizzati imposta dall'art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, in caso di accertamento del reato (Sez. 3, n. 2292 del 25/10/2019, dep. 2020, Romano, Rv. 278577 - 02; Sez. 3, n. 36844 del 09/07/2009, Contò, Rv. 244923 - 01; Sez. 3, n. 38728 del 07/07/2004, Lazzara, Rv. 229609 - 01; Sez. 3, n. 777 del 24/02/1999, Iacoangeli, Rv. 214058 - 01; Sez. 3, n. 12471 del 16/11/1995, Besana, Rv. 203276 - 01; si veda, altresì, in motivazione Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni); 3.3.Ia circostanza che la confisca lottizzatoria debba essere qualificata, ai fini dell'applicazione degli artt. 6 e 7, Conv. E.D.U., e 1, prot. aggiuntivo alla Convenzione, come "pena" (Corte EDU, GC, 28 giugno 2018, [OSCURATO:SOCIETA]. contro Italia) costituisce ulteriore argomento a sostegno della ammissibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento che applichi una pena illegale (nel senso che la confisca dell'immobile abusivamente realizzato possa costituire pena illegale, cfr. Sez. 3, n. 44461 del 19/10/2022, Palma, Rv. 283774 - 01, secondo cui costituisce pena illegale, la cui applicazione è deducibile dinanzi al giudice dell'esecuzione, la confisca dell'immobile abusivo disposta in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, trattandosi di sanzione non prevista per tale reato, inflitta al di fuori dei casi di cui all'art. 44, comma 2, del citato d.P.R.); 3.4.nel caso di specie, è evidente l'errore nel quale è incorso il Giudice per le indagini preliminari che ha applicato una sanzione amministrativa (pena in senso convenzionale) per un reato (lottizzazione abusiva di cui all'art. 44, lett. c, d.P.R. n. 380 del 2001) diverso da quello oggetto di accordo tra le parti (art. 44, lett. b, d.P.R. n. 380, cit.) il quale esclude la possibilità della confisca dell'immobile abusivamente realizzato, imponendone soltanto la demolizione (Sez. 3, n. 44461 del 2022, cit.; Sez. 3, n. 18166 del 18/03/2021, Bucarelli, Rv. 281295 - 01, secondo cui non può essere disposta la confisca, né obbligatoria né facoltativa, del manufatto abusivo a seguito di condanna per le contravvenzioni previste dall'art. 44, comma 1, lett. c, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, diverse dalla lottizzazione abusiva, in quanto la stessa è incompatibile con l'ordine di demolizione, unica sanzione che consegue obbligatoriamente all'accertamento del predetto illecito; nello stesso senso, Sez. 3, n. 9170 del 28/10/2009, dep. 2010, Vulpio, Rv. 246200 - 01; Sez. 3, n. 4965 del 28/11/2007, dep. 2008, Irti, Rv. 238781 - 01; Sez. 3, n. 4089 del 07/12/2001, dep. 2002, Rv. 220854 - 01); 3.5. l'errore è evidente dalla lettura stessa della sentenza impugnata nella cui motivazione il Giudice fa espresso riferimento al reato di lottizzazione abusiva a spiegazione della decisione presa; 3.6.ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla confisca che deve essere eliminata; 3.7.il ricorso è fondato anche con riferimento alla pena concretamente irrogata perché per il reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, è prevista la pena detentiva dell'arresto congiunta a quella pecuniaria dell'ammenda; 3.8.il Giudice ha invece applicato la pena detentiva della reclusione (congiunta a quella pecuniaria dell'ammenda); 3.9.si tratta di un errore che, pur comportando l'applicazione di una pena illegale, è comunque emendabile in questa sede perché è evidente dalla lettura delle richiesta di applicazione della pena proposta dall'imputato che aveva indicato la pena di 30 giorni di arresto e 4.000 euro di ammenda; 3.10.nel dar conto della richiesta finale e nello sviluppare i relativi calcoli intermedi, il giudice si è attenuto, alla lettera, alla richiesta dell'imputato salvo sostituire, sul piano grafico, il termine "arresto" (indicato dall'imputato) con quello di "reclusione" (lasciando invariato il termine "ammenda"); 3.11.ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla confisca, che deve essere eliminata, e alla pena della reclusione che deve essere sostituita con quella dell'arresto; 3.12.resta la demolizione (pur definita "distruzione") certamente obbligatoria dell'opera abusivamente realizzata (di qui l'infondatezza del ricorso "in parte qua"); 3.13.1a circostanza che l'autorità amministrativa abbia ordinato la demolizione dell'opera abusiva ai sensi dell'art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, non osta alla adozione dell'ordine di demolizione del medesimo manufatto da parte del giudice ai sensi del successivo nono comma; la condizione (negativa) dell'esercizio di tale potere è costituita dalla mera constatazione fattuale della mancata demolizione dell'opera abusiva, non dalla precedente adozione del provvedimento amministrativo di demolizione (in tesi, per l'appunto, non eseguito); 3.14.1'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, con effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se l'intimato non è l'autore dell'abuso, con la conseguenza che non può nemmeno ricondursi alla nozione convenzionale di "pena" nel senso elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU e non è soggetto a prescrizione (Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, dep. 2019, Rv. 275850 - 02; Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016, Rv. 267977 - 01; Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Rv. 265540 - 01; Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Rv. 264736 - 01; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011, Rv. 250336 - 01); 3.15.1a demolizione ordinata dal giudice penale costituisce infatti atto dovuto, esplicazione di un potere autonomo e non alternativo a quello dell'autorità amministrativa, con il quale può essere coordinato nella fase di esecuzione (cfr. Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013, dep. 2014, Russo, Rv. 258518; Sez.3, n.37906 del 22/5/2012, Mascia ed altro, non massimata; Sez. 6, n. 6337 del 10/3/1994, [OSCURATO:PERSONA]. 198511; cfr., altresì, Sez. U, n. 15 del 19/6/1996, RM. in proc. Monterisi, Rv. 205336; Sez. U, n. 714 del 20/11/1996 (dep.1997), Luongo, Rv. 206659), un potere che si pone a chiusura del sistema sanzionatorio amministrativo (cfr. Corte Cost. ord. 33 del 18/1/1990; ord. 308 del 9/7/1998; Cass. Sez. F, n. 14665 del 30/08/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 185699); 3.16.I'ordine di demolizione è stato, in conclusione, correttamente adottato in conseguenza della mancata demolizione (appunto) del manufatto. P.Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, disposizione che elimina, ed alla pena detentiva di 30 giorni di reclusione che sostituisce con quella di