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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2022

Cassazione n. 49168/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che li ha ritenuti responsabili del reato di furto aggravato; - che il primo motivo di ricorso, di denuncia della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine al giudizio di responsabilità, facendo riferimento, tra l'altro, alla confessione resa dai due imputati, nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto eseguito nei tori confronti per il furto da loro commesso (lo stesso giorno del reato oggetto del presente procedimento) all'interno del supermercato "Eurospin" di [OSCURATO:PERSONA]; - che il secondo motivo di ricorso - che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena anche in favore di [OSCURATO:PERSONA] - è manifestamente infondato in entrambe le censure; - che per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); - che, quanto alla mancata sospensione condizionale della pena, i giudici di merito hanno fatto riferimento ai precedenti penali a carico di [OSCURATO:PERSONA], secondo un apprezzamento insindacabile nella presente sede di legittimità; al riguardo, occorre ricordare che «In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedíbilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione» (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087; Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che li ha ritenuti responsabili del reato di furto aggravato; - che il primo motivo di ricorso, di denuncia della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine al giudizio di responsabilità, facendo riferimento, tra l'altro, alla confessione resa dai due imputati, nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto eseguito nei tori confronti per il furto da loro commesso (lo stesso giorno del reato oggetto del presente procedimento) all'interno del supermercato "Eurospin" di [OSCURATO:PERSONA]; - che il secondo motivo di ricorso - che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena anche in favore di [OSCURATO:PERSONA] - è manifestamente infondato in entrambe le censure; - che per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); - che, quanto alla mancata sospensione condizionale della pena, i giudici di merito hanno fatto riferimento ai precedenti penali a carico di [OSCURATO:PERSONA], secondo un apprezzamento insindacabile nella presente sede di legittimità; al riguardo, occorre ricordare che «In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedíbilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione» (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087; Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il P
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