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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34079/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' DANIELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO dì LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 12166/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure manifestamente infondate oltre che generiche.

Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla responsabilità penale per il reato contestato (non trattandosi di mera trasgressione delle prescrizioni imposte dall'ordinanza applicativa della detenzione domiciliare) ed, in particolare, alla integrazione dell'elemento soggettivo (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); che, infine, la Corte territoriale ha motivato correttamente anche in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso ìl 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' DANIELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO dì LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 12166/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure manifestamente infondate oltre che generiche. Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla responsabilità penale per il reato contestato (non trattandosi di mera trasgressione delle prescrizioni imposte dall'ordinanza applicativa della detenzione domiciliare) ed, in particolare, alla integrazione dell'elemento soggettivo (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); che, infine, la Corte territoriale ha motivato correttamente anche in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ìl 12
Sentenza Cassazione n. 34079/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris