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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 06835/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29347/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentae difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIOn. 58, presso lo studio de gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta no e difend ono unitamente all’avvocatoGRAZIA [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 253/2018depositata il 12/04/2018 , R.G.N. 414/2017 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello dell’Aquila ha confermato la sentenza del locale Tribunale con la quale era stata dichiarata la nullità della clausola appositiva del termine al contratto stipulato tra ANAS e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con conseguente conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato e con condanna alla riammissione in servizio del lavoratore con inquadramento nella posizione economica ed organizzativa B1 - operatore specializzato ed al pagamento al medesimo di indennità onnicomprensiva in misura pari a 8 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; 2.in particolare, la Corte di merito ha ritenuto la causale del contratto a tempo determinato (collegata al rischio di forti precipitazioni nevose e piovose, nonché di alluvioni in grado di determinare rallentamenti ed interruzioni del traffico presso le tratte stradali di competenza del compartimento di viabilità per l'Abruzzo, aggravate dalla presenza di cantieri stradali, comportanti un picco di lavoro, cui non era temporaneamente possibile far fronte con le risorse umane normalmente impiegate ed assegnate presso il suddetto compartimento,riguardante attività di pronto intervento, sgombero neve, manutenzione, cura e ripristino delle adeguate condizioni del manto stradale e delle pertinenze stradali) illegittima perché meramente indicativa dello scopo perseguito e di esigenze temporanee coincidenti con il contenuto della mansione; 3.avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria; resiste con controricorso il lavoratore;[OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d. lgs. n. 368/2001, nonché dell’art. 13 [OSCURATO:PERSONA] (come modificato dal Protocollo d'Intesa del 26/7/2007) e d.P.R. 1525/1963 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); si argomenta in ordine alla regolarità del contratto a termine in esame in relazione ai principi giuridici applicabili in materia, ossia temporaneità della prestazione, elasticità e ragionevolezza della specificità della ragione, sua determinabilità anche per relationem in riferimento agli accordi collettivi ed alle mansioni; 2.con il secondo motivo, viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); si censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha ritenuto non dimostrato il nesso causale tra le ragioni organizzative e produttive e l'assunzione del lavoratore; 3.i motivi possono essere congiuntamente esaminati per connessione, in quanto attinenti alla legittimità della causale del termineapposto al contratto per cui è causa; 4.per costante giurisprudenza di questa Corte, la specificità della ragione giustificativa del termine ricorre quando gli elementi indicati nel contratto di lavoro consentano di identificare e di rendere verificabile l'esigenza aziendale che legittima la clausola accessoria; 5.il collegio intende dare continuità al più recente, ma consolidatosi, orientamento di questa Corte correlato al contenzioso in esame, secondo il quale è stato ritenuto ammissibile il ricorso al contratto a termine, a fronte della necessità di integrazione dell'organico aziendale nel periodo invernale per l'intensificazione dell'attività, pur rientrante nell'ordinario ciclo produttivo dell'azienda cui è rimessa la gestione della manutenzione delle strade, o in compiti direttamente connessi con le specifiche esigenze del periodo (sgombero di neve e spargimento di sale) o in altri compiti, pure espressamente indicati all'atto dell'assunzione, che, nel periodo medesimo, fanno registrare punte di operatività non fronteggiabili con il normale organico (cfr. Cass. nn. 17868, 17869, 17870, 17871/2016, n. 23896/2018, 7319/2019, n. 8307/2019, n. 10486/2019, n. 1815/2022), ove sia in concreto riscontrato che le esigenze enunciate nei contratti siano effettivamente ed esplicitamente connesse alla stagione invernale; 6.la sentenza impugnata, che ha valutato la causale del contratto a termine in questione illegittima in astratto, deve pertanto essere cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, per il riesame nel merito della fattispecie concreta in conformità con i principi di cui ai sopraindicati precedenti di questa Corte, e per regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello dell’Aquila in diversa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29347/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentae difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIOn. 58, presso lo studio de gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta no e difend ono unitamente all’avvocatoGRAZIA [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 253/2018depositata il 12/04/2018 , R.G.N. 414/2017 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello dell’Aquila ha confermato la sentenza del locale Tribunale con la quale era stata dichiarata la nullità della clausola appositiva del termine al contratto stipulato tra ANAS e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con conseguente conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato e con condanna alla riammissione in servizio del lavoratore con inquadramento nella posizione economica ed organizzativa B1 - operatore specializzato ed al pagamento al medesimo di indennità onnicomprensiva in misura pari a 8 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; 2.in particolare, la Corte di merito ha ritenuto la causale del contratto a tempo determinato (collegata al rischio di forti precipitazioni nevose e piovose, nonché di alluvioni in grado di determinare rallentamenti ed interruzioni del traffico presso le tratte stradali di competenza del compartimento di viabilità per l'Abruzzo, aggravate dalla presenza di cantieri stradali, comportanti un picco di lavoro, cui non era temporaneamente possibile far fronte con le risorse umane normalmente impiegate ed assegnate presso il suddetto compartimento,riguardante attività di pronto intervento, sgombero neve, manutenzione, cura e ripristino delle adeguate condizioni del manto stradale e delle pertinenze stradali) illegittima perché meramente indicativa dello scopo perseguito e di esigenze temporanee coincidenti con il contenuto della mansione; 3.avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria; resiste con controricorso il lavoratore;[OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d. lgs. n. 368/2001, nonché dell’art. 13 [OSCURATO:PERSONA] (come modificato dal Protocollo d'Intesa del 26/7/2007) e d.P.R. 1525/1963 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); si argomenta in ordine alla regolarità del contratto a termine in esame in relazione ai principi giuridici applicabili in materia, ossia temporaneità della prestazione, elasticità e ragionevolezza della specificità della ragione, sua determinabilità anche per relationem in riferimento agli accordi collettivi ed alle mansioni; 2.con il secondo motivo, viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); si censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha ritenuto non dimostrato il nesso causale tra le ragioni organizzative e produttive e l'assunzione del lavoratore; 3.i motivi possono essere congiuntamente esaminati per connessione, in quanto attinenti alla legittimità della causale del termineapposto al contratto per cui è causa; 4.per costante giurisprudenza di questa Corte, la specificità della ragione giustificativa del termine ricorre quando gli elementi indicati nel contratto di lavoro consentano di identificare e di rendere verificabile l'esigenza aziendale che legittima la clausola accessoria; 5.il collegio intende dare continuità al più recente, ma consolidatosi, orientamento di questa Corte correlato al contenzioso in esame, secondo il quale è stato ritenuto ammissibile il ricorso al contratto a termine, a fronte della necessità di integrazione dell'organico aziendale nel periodo invernale per l'intensificazione dell'attività, pur rientrante nell'ordinario ciclo produttivo dell'azienda cui è rimessa la gestione della manutenzione delle strade, o in compiti direttamente connessi con le specifiche esigenze del periodo (sgombero di neve e spargimento di sale) o in altri compiti, pure espressamente indicati all'atto dell'assunzione, che, nel periodo medesimo, fanno registrare punte di operatività non fronteggiabili con il normale organico (cfr. Cass. nn. 17868, 17869, 17870, 17871/2016, n. 23896/2018, 7319/2019, n. 8307/2019, n. 10486/2019, n. 1815/2022), ove sia in concreto riscontrato che le esigenze enunciate nei contratti siano effettivamente ed esplicitamente connesse alla stagione invernale; 6.la sentenza impugnata, che ha valutato la causale del contratto a termine in questione illegittima in astratto, deve pertanto essere cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, per il riesame nel merito della fattispecie concreta in conformità con i principi di cui ai sopraindicati precedenti di questa Corte, e per regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello dell’Aquila in diversa
Sentenza Cassazione n. 06835/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris