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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2025

Cassazione n. 32812/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria (dep. 30 giugno 2025) di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 644 cod. pen., non è deducibile in questa sede perché si risolve nella pedissequa reiterazione di quanto dedotto in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi allora considerare il motivo non specifico ma soltanto apparenti, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, inoltre, che il motivo di ricorso che solleciti una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, ove i giudici di appello hanno evidenziato le risultanze probatorie dalle quali deriva la dimostrazione dell'accordo usurario e della conseguente sussistenza degli elementi integrativi della fattispecie di reato contestata alla ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria (dep. 30 giugno 2025) di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 644 cod. pen., non è deducibile in questa sede perché si risolve nella pedissequa reiterazione di quanto dedotto in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi allora considerare il motivo non specifico ma soltanto apparenti, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, inoltre, che il motivo di ricorso che solleciti una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, ove i giudici di appello hanno evidenziato le risultanze probatorie dalle quali deriva la dimostrazione dell'accordo usurario e della conseguente sussistenza degli elementi integrativi della fattispecie di reato contestata alla ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1
Sentenza Cassazione n. 32812/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris