CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41093/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 del GIP TRIBUNALE di ROMAr ato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] — imputato di bancarotta fraudolenta e vari reati tributari — la pena su cui le parti si sono accordate. Considerato che il ricorso — che lamenta omessa motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. — è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue che le doglianze proposte (peraltro estremamente generiche), non inquadrandosi in alcuna della cause anzidette, esulano dalle attuali possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i