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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 08274/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 31843/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (O [OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliata in Roma , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ostuni che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eLuca Zitiello -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2195/2018 depositata il 06/04/2018; RG 318431/18Angelini-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre a questa Corte a fine di sentir cassare l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Roma, definendo il giudizio tra esso ricorrente ed Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in merito ai danni patiti in conseguenza dell'acquisito di titoli obbligazionari emessi da Parmalat divenuti inesigibili a causa del default dell'emittente, respingendone il gravame ha confermato l'impugnata decisione di primo grado che, per quanto qui ancora rileva, aveva escluso la responsabilità risarcitoria della banca per la pretesa inosservanza degli obblighi informativi cui era tenuto l'intermediario in relazione alle operazioni inadeguate.

La Corte distrettuale ha ribadito al riguardo le ragioni già enunciate in chiave liberatoria dal primo giudice ed ha osservato che l'ordine di acquisto aveva registrato per iscritto l'inadeguatezza dell'operazione ed il consenso dell'investitore, in tal modo evidenziando l'avvenuta rappresentazione da parte dell'intermediario dell'astratta rischiosità di essa, nonché la volontà dell'Angelini di darvi comunque seguito.

E ciò non senza pure sottolineare che, al momento dell'operazione , il default dell'Argentina era aldi là dall'avvenire essendosi manifestato a distanza di oltre sei anni, sicché nulla al riguardo avrebbe potuto riferire la banca rispetto a quanto già non reso noto al cliente all'atto di riceverne l'ordine.

Il mezzo azionato si vale di due motivi di ricorso, seguiti da memoria, ai quali resiste la banca con controricorso, ricorso incidentale condizionato e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 318431/18Angelini-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] primo motivo di ricorso allega la violazione dell'art. 6 l. 2 gennaio 1991, n.1.

Assume il ricorrente che la Corte d'Appello sarebbe caduta in errore nel credere che le avvertenze risultanti dall'autorizzazione rilasciata alla banca per dare seguito all'acquisto contestato fossero idonee a soddisfare lo specifico obbligo gravante su di essa a fronte di un'operazione ritenuta inadeguata, giacché l'esaustività delle informazioni in tal modo rese va valutata in modo relazionale ovverosia tenendo conto della tipologia del cliente, nella specie rappresentato da un investitore non specializzato.

2.2. Il motivo è inam missibile in quanto volto a sindacare l'apprezzamento in fattoa cui ha proceduto il decidente nell'escludere, nella specie, la responsabilità della banca per inosservanza degli obblighi impostile in relazione alle operazioni inadeguate.

Va invero previamente ricordato in punto di diritto che, secondo lo stabile insegnamento di questa Corte che in tema di intermediazione finanziaria, nel caso in cui l'investitore proceda al compimento di un'operazione inadeguata, l'obbligo informativo gravante sull'intermediario può reputarsi assolto allorché quest'ultimo, valutati gli elementi di giudizio in suo possesso, abbia offerto all'investitore un'effettiva spiegazione delle ragioni dell'inadeguatezzae l'investitore ne abbia autorizzato l'esecuzione esternando la sua volontà mediante ordine scritto o su altro supporto equivalente in cui sia esplicitato il riferimento alle avvertenze ricevute, sicché solo in caso di contestazione del cliente, che alleghi l'omissione di specifiche informazioni, l'intermediario è tenuto a provare, con ogni mezzo, che, invece, quelle informazioni sono state fornite, ovvero che non fossero dovute (Cass., Sez.

I, 27/10/2020, n. 23570).

Tanto considerato va quindi osservato che la Corte territoriale è pervenutaalla conclusione contestata valorizzando in questa direzione non solo l'elemento formale dell'avvenuta autorizzazione per iscritto dell'operazione, RG 318431/18Angelini-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] riportante anche le informazioni evidenzianti l'inadeguatezza dell'operazione, ma anche le conformi dichiarazioni testimoniali rese dal funzionario della banca che aveva raccolto l'ordine ed aveva preavvisato il cliente della rischiosità dell'investimento trattandosi di "titolo di non facile liquidazione/ operazione eseguita fuori dai mercati regolamentati".

Orbene le circostanze riferite, messe in parallelo , da un la to , con il fatto che il ricorrente non avesse voluto notiziare l'intermediario in ordine al suo profilo finanziario e,dall'altro, con il fatto che non abbia potuto prospettare nell'illustrazione del motivo quali specifiche informazioni nell'occasione gli fossero state taciute perché per ben sei anni i titoli acquistati si erano dimostrati redditizi, danno vita ad un articolato giudizio di fatto che, allineandosi esattamente al ricordato quadro di diritto, sottrae l'impugnata decisione allo scrutinio richiesto, consegnando perciò il motiv o alla premessa declaratoria di inammissibilità.

3. Il secondo motivo di ricorso allega l'omesso esame di un fatto decisivo consistente nel non aver la Corte d'Appello relazionato il proprio giudizio in punto di operazioni inadeguate al fatto che l'Angelini non potesse ritenersi unoperatore qualificato.

Il motivo è affetto da una doppia ragione di inammissibilitàin quanto esso, da un lato, non si allinea al contenuto decisorio della sentenza impugnata, avendo questa motivato il proprio giudizio sul punto in forza dellesoprariportate circostanze istruttorie; dall’altro postula una loro rivalutazione di talché la censura ha rilievo puramente di merito.

4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Resta di conseguenza assorbito il ricorso incidentale, attesane la natura condizionata.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

RG 318431/18Angelini-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente principale del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso principale inammissibile ed assorbito il ricorso incidentale; condanna parte ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del dell'art.13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 31843/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (O [OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliata in Roma , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ostuni che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eLuca Zitiello -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2195/2018 depositata il 06/04/2018; RG 318431/18Angelini-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre a questa Corte a fine di sentir cassare l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Roma, definendo il giudizio tra esso ricorrente ed Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in merito ai danni patiti in conseguenza dell'acquisito di titoli obbligazionari emessi da Parmalat divenuti inesigibili a causa del default dell'emittente, respingendone il gravame ha confermato l'impugnata decisione di primo grado che, per quanto qui ancora rileva, aveva escluso la responsabilità risarcitoria della banca per la pretesa inosservanza degli obblighi informativi cui era tenuto l'intermediario in relazione alle operazioni inadeguate. La Corte distrettuale ha ribadito al riguardo le ragioni già enunciate in chiave liberatoria dal primo giudice ed ha osservato che l'ordine di acquisto aveva registrato per iscritto l'inadeguatezza dell'operazione ed il consenso dell'investitore, in tal modo evidenziando l'avvenuta rappresentazione da parte dell'intermediario dell'astratta rischiosità di essa, nonché la volontà dell'Angelini di darvi comunque seguito. E ciò non senza pure sottolineare che, al momento dell'operazione , il default dell'Argentina era aldi là dall'avvenire essendosi manifestato a distanza di oltre sei anni, sicché nulla al riguardo avrebbe potuto riferire la banca rispetto a quanto già non reso noto al cliente all'atto di riceverne l'ordine. Il mezzo azionato si vale di due motivi di ricorso, seguiti da memoria, ai quali resiste la banca con controricorso, ricorso incidentale condizionato e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 318431/18Angelini-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] primo motivo di ricorso allega la violazione dell'art. 6 l. 2 gennaio 1991, n.1. Assume il ricorrente che la Corte d'Appello sarebbe caduta in errore nel credere che le avvertenze risultanti dall'autorizzazione rilasciata alla banca per dare seguito all'acquisto contestato fossero idonee a soddisfare lo specifico obbligo gravante su di essa a fronte di un'operazione ritenuta inadeguata, giacché l'esaustività delle informazioni in tal modo rese va valutata in modo relazionale ovverosia tenendo conto della tipologia del cliente, nella specie rappresentato da un investitore non specializzato. 2.2. Il motivo è inam missibile in quanto volto a sindacare l'apprezzamento in fattoa cui ha proceduto il decidente nell'escludere, nella specie, la responsabilità della banca per inosservanza degli obblighi impostile in relazione alle operazioni inadeguate. Va invero previamente ricordato in punto di diritto che, secondo lo stabile insegnamento di questa Corte che in tema di intermediazione finanziaria, nel caso in cui l'investitore proceda al compimento di un'operazione inadeguata, l'obbligo informativo gravante sull'intermediario può reputarsi assolto allorché quest'ultimo, valutati gli elementi di giudizio in suo possesso, abbia offerto all'investitore un'effettiva spiegazione delle ragioni dell'inadeguatezzae l'investitore ne abbia autorizzato l'esecuzione esternando la sua volontà mediante ordine scritto o su altro supporto equivalente in cui sia esplicitato il riferimento alle avvertenze ricevute, sicché solo in caso di contestazione del cliente, che alleghi l'omissione di specifiche informazioni, l'intermediario è tenuto a provare, con ogni mezzo, che, invece, quelle informazioni sono state fornite, ovvero che non fossero dovute (Cass., Sez. I, 27/10/2020, n. 23570). Tanto considerato va quindi osservato che la Corte territoriale è pervenutaalla conclusione contestata valorizzando in questa direzione non solo l'elemento formale dell'avvenuta autorizzazione per iscritto dell'operazione, RG 318431/18Angelini-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] riportante anche le informazioni evidenzianti l'inadeguatezza dell'operazione, ma anche le conformi dichiarazioni testimoniali rese dal funzionario della banca che aveva raccolto l'ordine ed aveva preavvisato il cliente della rischiosità dell'investimento trattandosi di "titolo di non facile liquidazione/ operazione eseguita fuori dai mercati regolamentati". Orbene le circostanze riferite, messe in parallelo , da un la to , con il fatto che il ricorrente non avesse voluto notiziare l'intermediario in ordine al suo profilo finanziario e,dall'altro, con il fatto che non abbia potuto prospettare nell'illustrazione del motivo quali specifiche informazioni nell'occasione gli fossero state taciute perché per ben sei anni i titoli acquistati si erano dimostrati redditizi, danno vita ad un articolato giudizio di fatto che, allineandosi esattamente al ricordato quadro di diritto, sottrae l'impugnata decisione allo scrutinio richiesto, consegnando perciò il motiv o alla premessa declaratoria di inammissibilità. 3. Il secondo motivo di ricorso allega l'omesso esame di un fatto decisivo consistente nel non aver la Corte d'Appello relazionato il proprio giudizio in punto di operazioni inadeguate al fatto che l'Angelini non potesse ritenersi unoperatore qualificato. Il motivo è affetto da una doppia ragione di inammissibilitàin quanto esso, da un lato, non si allinea al contenuto decisorio della sentenza impugnata, avendo questa motivato il proprio giudizio sul punto in forza dellesoprariportate circostanze istruttorie; dall’altro postula una loro rivalutazione di talché la censura ha rilievo puramente di merito. 4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Resta di conseguenza assorbito il ricorso incidentale, attesane la natura condizionata. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. RG 318431/18Angelini-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente principale del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara il ricorso principale inammissibile ed assorbito il ricorso incidentale; condanna parte ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il gi
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