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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20213/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che si è riportata ai motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Varese, con sentenza del 29 novembre 2019, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di ricettazione di assegni, ritenuta l'ipotesi di lieve entità, e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, riqualificando altresì l'altro delitto di cui agli artt. 482 e 491 cod. pen., originariamente contestato, nella fattispecie ex art. 485 cod. pen., non più costituente reato.

La Corte di appello di Milano, a seguito della impugnazione dell'imputato, con sentenza del 12 settembre 2022, ha confermato integralmente la decisione di primo grado, ritenendo infondati i motivi di appello attinenti alla esclusione della punibilità per tenuità del fatto e alla impossibilità di configurare il reato presupposto.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo cinque motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo e il secondo motivo, la difesa lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., motivata dalla Corte di merito richiamando i limiti edittali della pena quale insuperabile elemento ostativo, senza considerare che era stata ha ritenuta sussistente la circostanza attenuante di cui al comma secondo dell'art. 648 cod. pen. e comunque senza motivare in merito alla concreta offensività del fatto.

2.2. Con il terzo, quarto e quinto motivo, la difesa censura, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il difetto di correlazione tra contestazione e accusa, dal momento che, per quanto potrebbe evincersi dalla rubrica imputativa, il reato presupposto dovrebbe essere individuato nel falso riempimento degli assegni, restando il furto ascritto direttamente all'imputato (in maniera incompatibile con il fatto tipico di cui all'art. 648 cod. pen.).

In ogni caso, non emergerebbe ex actis la configurabilità del reato di furto e il delitto di falso è ormai depenalizzato.

3. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e il Collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito illustrati.

2. Con sentenza n. 156 del 24 giugno 2020, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 131-bis cod. pen., nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva.

Il giudizio a quo aveva peraltro ad oggetto il reato di ricettazione attenuata dalla particolare tenuità del fatto previsto dall'art. 648, secondo (ora quarto) comma, cod. pen.

La sintetica motivazione della Corte sul punto si è limitata ad osservare che «non sussistono i presupposti della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., già per la sola ragione che si è oltre i limiti edittali di pena».

Nessun dubbio, viceversa, che dopo l'intervento del Giudice delle leggi, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta anche con riferimento all'ipotesi lieve del delitto di ricettazione (Sez. 2, n. 35033 del 12/11/2020, Stolarz, Rv. 279971).

In tal modo, quindi, offre una risposta al gravame proposto non corretta dal punto di vista giuridico, senza peraltro indicare altri elementi di fatto o di diritto che possano deporre per l'esclusione dei presupposti normativi.

3. Inoltre, la formulazione, invero poco fluida, del capo di imputazione - che, nell'originaria versione teneva conto anche del delitto di falso per cui poi c'è stata assoluzione - recitava testualmente «reati p. e p. dall'art. 648 c.p. e dall'art. 482 in relazione all'art. 491 c.p., perché in esecuzione del medesimo disegno criminoso e con artifizio nella compilazione degli assegni, al fine di procurare a sé un profitto, acquistava o riceveva n. 5 assegni emessi dalla banca Unicredit di Brescia (nn. [...]), per un totale di euro 6198,53, sottraendoli al responsabile della ditta [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], e inducendo in errore gli impiegati della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Tradate, luogo ove venivano posti all'incasso».

Il ricorrente, già nell'atto di appello, si doleva che il Tribunale nulla avesse osservato «sul "reato presupposto" e di "quale" reato esso stia parlando, per poi deliberare la responsabilità per ricettazione in capo al reo» (pur individuando, in maniera sicuramente non corretta, il suddetto reato presupposto nel falso in assegni).

La Corte milanese si è limitata ad affermare: «Reato presupposto della ricettazione è quello di furto.

Pacificamente gli assegni in discussione sono provento di furto.

Sussiste quindi l'elemento oggettivo del delitto di ricettazione».

La conclusione è in astratto plausibile, ma la argomentazione a suo sostegno fornita dalla sentenza impugnata risulta manifestamente carente.

Infatti, la contestazione formalmente elevata all'imputato si presenta in più punti ambigua: risultano del tutto inconferenti (e in qualche modo fuorvianti) i riferimenti a un «artificio» e alla «induzione in errore», elementi estranei al fatto tipico sia della ricettazione sia della falsità in titolo di credito; soprattutto, la provenienza delittuosa degli assegni è presa in considerazione soltanto mediante il gerundio «sottraendoli al responsabile della ditta C.F. [OSCURATO:PERSONA]», di modo che l'unica conclusione grammaticalmente coerente sarebbe quella di ascrivere direttamente all'imputato la condotta di sottrazione (come in effetti opina il ricorrente).

Il Tribunale, premessa l'estraneità di Signaroldi al reato di furto (e quindi implicitamente individuando tale fattispecie come possibile reato presupposto, senza ulteriori specificazioni), ha affermato la responsabilità dell'imputato in ordine alla contestata ricettazione, poiché gli elementi probatori acquisiti hanno confermato la condotta di ricezione o acquisto e la consapevolezza della provenienza illecita della cosa, anche a seguito della mancata giustificazione alternativa del possesso; si è poi precisato che, secondo «un indiscusso orientamento giurisprudenziale», per «l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 c.p. non richiede che venga accertato giudizialmente il delitto che ne costituisce il presupposto, i suoi autori e tanto meno l'esatta tipologia del reato».

Sia pure in maniera non sempre fluida, l'atto di appello ha censurato la motivazione di primo grado laddove oblitera la necessità cli individuare, anche solo per sommi capi, il delitto presupposto.

Rispetto a questa doglianza, non si rinviene nella decisione di secondo grado nessun logico apparato argomentativo, con l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato.

4. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano che provvederà a valutare in concreto la tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. proc. pen. (anche alla luce del novum conseguente alle modifiche apportate a quest'ultima disposizione dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022), nonché a colmare la lacuna motivazionale in merito al reato presupposto del delitto di ricettazione.

P.Q.N11.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che si è riportata ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Varese, con sentenza del 29 novembre 2019, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di ricettazione di assegni, ritenuta l'ipotesi di lieve entità, e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, riqualificando altresì l'altro delitto di cui agli artt. 482 e 491 cod. pen., originariamente contestato, nella fattispecie ex art. 485 cod. pen., non più costituente reato. La Corte di appello di Milano, a seguito della impugnazione dell'imputato, con sentenza del 12 settembre 2022, ha confermato integralmente la decisione di primo grado, ritenendo infondati i motivi di appello attinenti alla esclusione della punibilità per tenuità del fatto e alla impossibilità di configurare il reato presupposto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo cinque motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo e il secondo motivo, la difesa lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., motivata dalla Corte di merito richiamando i limiti edittali della pena quale insuperabile elemento ostativo, senza considerare che era stata ha ritenuta sussistente la circostanza attenuante di cui al comma secondo dell'art. 648 cod. pen. e comunque senza motivare in merito alla concreta offensività del fatto. 2.2. Con il terzo, quarto e quinto motivo, la difesa censura, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il difetto di correlazione tra contestazione e accusa, dal momento che, per quanto potrebbe evincersi dalla rubrica imputativa, il reato presupposto dovrebbe essere individuato nel falso riempimento degli assegni, restando il furto ascritto direttamente all'imputato (in maniera incompatibile con il fatto tipico di cui all'art. 648 cod. pen.). In ogni caso, non emergerebbe ex actis la configurabilità del reato di furto e il delitto di falso è ormai depenalizzato. 3. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e il Collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito illustrati. 2. Con sentenza n. 156 del 24 giugno 2020, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 131-bis cod. pen., nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva. Il giudizio a quo aveva peraltro ad oggetto il reato di ricettazione attenuata dalla particolare tenuità del fatto previsto dall'art. 648, secondo (ora quarto) comma, cod. pen. La sintetica motivazione della Corte sul punto si è limitata ad osservare che «non sussistono i presupposti della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., già per la sola ragione che si è oltre i limiti edittali di pena». Nessun dubbio, viceversa, che dopo l'intervento del Giudice delle leggi, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta anche con riferimento all'ipotesi lieve del delitto di ricettazione (Sez. 2, n. 35033 del 12/11/2020, Stolarz, Rv. 279971). In tal modo, quindi, offre una risposta al gravame proposto non corretta dal punto di vista giuridico, senza peraltro indicare altri elementi di fatto o di diritto che possano deporre per l'esclusione dei presupposti normativi. 3. Inoltre, la formulazione, invero poco fluida, del capo di imputazione - che, nell'originaria versione teneva conto anche del delitto di falso per cui poi c'è stata assoluzione - recitava testualmente «reati p. e p. dall'art. 648 c.p. e dall'art. 482 in relazione all'art. 491 c.p., perché in esecuzione del medesimo disegno criminoso e con artifizio nella compilazione degli assegni, al fine di procurare a sé un profitto, acquistava o riceveva n. 5 assegni emessi dalla banca Unicredit di Brescia (nn. [...]), per un totale di euro 6198,53, sottraendoli al responsabile della ditta [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], e inducendo in errore gli impiegati della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Tradate, luogo ove venivano posti all'incasso». Il ricorrente, già nell'atto di appello, si doleva che il Tribunale nulla avesse osservato «sul "reato presupposto" e di "quale" reato esso stia parlando, per poi deliberare la responsabilità per ricettazione in capo al reo» (pur individuando, in maniera sicuramente non corretta, il suddetto reato presupposto nel falso in assegni). La Corte milanese si è limitata ad affermare: «Reato presupposto della ricettazione è quello di furto. Pacificamente gli assegni in discussione sono provento di furto. Sussiste quindi l'elemento oggettivo del delitto di ricettazione». La conclusione è in astratto plausibile, ma la argomentazione a suo sostegno fornita dalla sentenza impugnata risulta manifestamente carente. Infatti, la contestazione formalmente elevata all'imputato si presenta in più punti ambigua: risultano del tutto inconferenti (e in qualche modo fuorvianti) i riferimenti a un «artificio» e alla «induzione in errore», elementi estranei al fatto tipico sia della ricettazione sia della falsità in titolo di credito; soprattutto, la provenienza delittuosa degli assegni è presa in considerazione soltanto mediante il gerundio «sottraendoli al responsabile della ditta C.F. [OSCURATO:PERSONA]», di modo che l'unica conclusione grammaticalmente coerente sarebbe quella di ascrivere direttamente all'imputato la condotta di sottrazione (come in effetti opina il ricorrente). Il Tribunale, premessa l'estraneità di Signaroldi al reato di furto (e quindi implicitamente individuando tale fattispecie come possibile reato presupposto, senza ulteriori specificazioni), ha affermato la responsabilità dell'imputato in ordine alla contestata ricettazione, poiché gli elementi probatori acquisiti hanno confermato la condotta di ricezione o acquisto e la consapevolezza della provenienza illecita della cosa, anche a seguito della mancata giustificazione alternativa del possesso; si è poi precisato che, secondo «un indiscusso orientamento giurisprudenziale», per «l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 c.p. non richiede che venga accertato giudizialmente il delitto che ne costituisce il presupposto, i suoi autori e tanto meno l'esatta tipologia del reato». Sia pure in maniera non sempre fluida, l'atto di appello ha censurato la motivazione di primo grado laddove oblitera la necessità cli individuare, anche solo per sommi capi, il delitto presupposto. Rispetto a questa doglianza, non si rinviene nella decisione di secondo grado nessun logico apparato argomentativo, con l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato. 4. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano che provvederà a valutare in concreto la tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. proc. pen. (anche alla luce del novum conseguente alle modifiche apportate a quest'ultima disposizione dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022), nonché a colmare la lacuna motivazionale in merito al reato presupposto del delitto di ricettazione. P.Q.N11. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per
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