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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16689/2026

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. [OSCURATO:PERSONA] C. in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù diprocura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocatiANDREA FORTUNAT e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lostudio dell’ultimo difensore, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, anche qualeprocuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A.– intimato –per la cassazione della sentenza n. 19 del 2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 6 marzo 2020 (R.G.N. 391/2019).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 16aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diGenova ha respinto il gravame di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di GarréNumero registro generale 22756/2020Numero sezionale 1884/2026Numero di raccolta generale 16689/2026Data pubblicazione 28/05/2026Stefano C. (d’ora innanzi, [OSCURATO:PERSONA]) contro la pronunciadel Tribunale della medesima sede e ha dunque confermato il rigettodell’opposizione contro l’avviso di addebito INPS n. 348 201600033816 06 000, emesso il 24 ottobre 2016 e riguardante ilpagamento del complessivo importo di Euro 13.189,08, a titolo dicontributi e di sanzioni (applicate ai sensi dell’art. 116, comma 8,lettera b, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).A fondamento della decisione, la Corte territoriale, per quantoancora in questa sede rileva, ha argomentato che:a) la società appellante, dal novembre 2014, ha applicato la menofavorevole retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale SNA-CONFSAL e la disciplina sul “minimale contributivo” impone, per contro,di individuare «un “minimo contributivo” uguale per tutti i dipendentidi un medesimo settore» (pagina 11 della pronuncia d’appello);b) correttamente il Tribunale ha «individuato nel [OSCURATO:PERSONA] quellostipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative»(pagina 11 della sentenza impugnata), in quanto sottoscritto daorganizzazioni dei lavoratori che hanno siglato anche altri contratti edimostrano una «effettiva forza contrattuale» (pagina 14);c) con valutazione che merita di essere condivisa, il giudice di primecure ha accertato in fatto che, per contro, le associazioni dei lavoratoriporzione di lavoratori appartenenti al settore in esame» (la giàrichiamata pagina 11) e non sono state neppure concretamenterintracciate;d) la società appellante, peraltro, «pur applicando i minimi tabellariprevisti dal nuovo CCNL meno favorevole stipulato da SNA, hamantenuto il trattamento retributivo a favore dei lavoratori conl’erogazione di un superminimo pari alla differenza tra i minimistipendiali dell’uno e dell’altro CCNL, che tuttavia non venneassoggettato a contribuzione.

Si è trattato di una evidente evasione- 2 -Numero registro generale 22756/2020Numero sezionale 1884/2026Numero di raccolta generale 16689/2026Data pubblicazione 28/05/2026contributiva, in quanto il datore di lavoro – pur riconoscendo ai propridipendenti lo stipendio già goduto in precedenza attraversol’erogazione del superminimo – ha tuttavia pagato la contribuzione solosui minimi stipendiali con un evidente risparmio contributivo che gliispettori hanno contestato e correttamente sanzionato» (pagina 16della pronuncia d’appello);e) nel caso di specie, neppure può essere invocato il regime agevolatodi cui all’art. 116, comma 15, lettera a), della legge n. 388 del 2000,in quanto un siffatto regime presuppone il previo pagamento deicontributi dovuti.2.– [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro la sentenzad’appello, articolando cinque motivi, illustrati da memoria in prossimitàdell’adunanza camerale.3.– L’INPS, pure ritualmente evocato in giudizio, non ha svolto inquesta sede attività difensiva.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art.1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, conmodificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, e dell’art. 2, comma25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.Avrebbe errato la Corte di merito nel negare al contratto collettivonazionale SNA, applicato dalla [OSCURATO:PERSONA], il rango di contrattocollettivo sottoscritto dalle sigle comparativamente più rappresentativee, pertanto, «capaci di realizzare assetti degli interessi collettivi piùefficienti, ampi e stabili» (pagina 13 del ricorso per cassazione).

Invero,la disciplina vigente, lungi dall’individuare «il contratto collettivo in- 3 -Numero registro generale 22756/2020Numero sezionale 1884/2026Numero di raccolta generale 16689/2026Data pubblicazione 28/05/2026assoluto più rappresentativo» (pagina 14 del ricorso) e dunque un solocontratto, selezionerebbe una «rosa di contratti collettivi di categoriatutti potenzialmente idonei» a fungere da parametro per ladeterminazione dei contributi previdenziali e assistenziali (pagina 15del ricorso).2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art.1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989, come convertito, e dell’art. 2,comma 25, della legge n. 549 del 1995, anche in relazione agli artt.99, 112 e 115 cod. proc. civ.La sentenza d’appello meriterebbe censura anche per averacriticamente recepito le conclusioni cui è giunto il Tribunale,ravvisando nel contratto collettivo [OSCURATO:PERSONA] quello sottoscrittoda soggetti comparativamente più rappresentativi nella categoria.

Atale riguardo, la Corte di merito avrebbe conferito rilievo a un indiceinedito: il fatto che le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatariedi tale contratto collettivo abbiano sottoscritto numerosi contratti eche, per contro, il contratto collettivo nazionale SNA sia il primocontratto siglato nel settore assicurativo dalle organizzazioni sindacalidei lavoratori stipulanti.3.– Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente prospetta violazione e/o falsa applicazione dell’art.39 Cost., anche in relazione agli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. e all’art.2697 cod. civ., imputando alla pronuncia d’appello di non aver valutatoil requisito della maggiore rappresentatività comparata «conriferimento alla categoria di appartenenza» (pagina 21 del ricorso percassazione) e di aver così erroneamente applicato un contrattoriservato ai dipendenti delle grandi compagnie di assicurazione e nondelle agenzie in gestione libera, come [OSCURATO:PERSONA].4.– Con il quarto mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1,- 4 -Numero registro generale 22756/2020Numero sezionale 1884/2026Numero di raccolta generale 16689/2026Data pubblicazione 28/05/2026comma 1, del d.l. n. 338 del 1989 e dell’art. 2, comma 25, della leggen. 549 del 1995, anche in relazione agli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.,e censura la sentenza d’appello per non aver considerato l’erogazionedi superminimi, regolarmente sottoposti a contribuzione, e ilconseguente riconoscimento di «un trattamento retributivo econtributivo non inferiore ai minimi di cui al CCNL Anapa» (pagina 26del ricorso per cassazione).5.– Con la quinta censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente critica, infine, la violazione e/o la falsa applicazionedell’art. 116, comma 15, lettera a), della legge n. 388 del 2000:erroneamente la Corte di merito avrebbe condizionato l’applicazionedel regime sanzionatorio agevolato al «previo pagamento da partedell’obbligato dei contributi richiesti dall’[OSCURATO:PERSONA] in forza dell’avviso diaddebito» (pagina 27 del ricorso), in contrasto con la normativavigente, che postulerebbe soltanto la sussistenza di oggettiveincertezze.6.– I primi tre motivi, per la connessione che li avvince, si prestanoa una disamina unitaria e non superano il vaglio di ammissibilità.6.1.– È la stessa Corte territoriale (pagina 9 della sentenzaimpugnata) a richiamare due pronunce che ha reso in controversiesovrapponibili a quella odierna (sentenze n. 252 e n. 512 del 2019), incui parimenti si disputava sul contratto collettivo applicabile ai sensidell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989.Nel respingere il ricorso contro la sentenza n. 512 del 2019,pronunciata dalla medesima Corte d’appello di Genova, questa Corteha evidenziato che le critiche polarizzano l’attenzione sulla questionedel contratto collettivo applicabile, senza infirmare gli ulteriori e decisivirilievi formulati dalla Corte di merito.In particolare, i giudici d’appello hanno evidenziato che «la partedatoriale ha adempiuto all’obbligo retributivo, sia pure sotto forma disuperminimo.

In altre parole, ha riconosciuto ai dipendenti la- 5 -Numero registro generale 22756/2020Numero sezionale 1884/2026Numero di raccolta generale 16689/2026Data pubblicazione 28/05/2026retribuzione “dovuta”.

Tuttavia, in relazione a questo superminimo, chei giudici di merito hanno accertato, con apprezzamento di fatto, averevalenza retributiva e non risarcitoria, non è stata versata lacontribuzione.

5.5. Le censure, volte ad affermare la applicabilitàdell’uno piuttosto che dell’altro CCNL, non sono pertanto decisive,restando controverso solo l’adempimento dell’obbligazionecontributiva» (Cass., sez. lav., 15 dicembre 2025, n. 32666, punti 5.4.e

5.5. del Considerato).6.2.– Analoga statuizione circa la natura retributiva di alcuniemolumenti e circa il mancato pagamento della contribuzione sullesomme corrisposte in virtù del contratto collettivo applicato si rinvieneanche nella sentenza oggi impugnata (pagina 16, trascritta supra neisuoi brani salienti, nella sezione Fatti di causa, lettera d) e non è fattasegno di censure circostanziate, idonee a sovvertire il decisum, cheanche su tale elemento s’incardina, come questa Corte ha affermato inuna controversia non dissimile.6.3.– Né la parte ricorrente, nella memoria illustrativa, avvalora ladiversità delle fattispecie scrutinate e nega in modo persuasivo lapertinenza della pronuncia dianzi richiamata, intervenuta a definire ungiudizio che la stessa Corte di merito qualifica come affine per letematiche giuridiche e per le questioni di fatto dibattute.7.– Neppure il quarto motivo supera il vaglio di ammissibilità.7.1.– La ricorrente muove dall’apodittica premessa che sia statoacclarato, in quanto incontroverso, l’adempimento dell’obbligocontributivo sui superminimi.7.2.– Tuttavia, dell’adombrata non contestazione, che s’infrangecontro la puntuale motivazione della sentenza d’appello, nessunriscontro il ricorso si premura di offrire con la specificità prescritta dalcodice di rito (in senso analogo, la citata ordinanza n. 32666 del 2025,punto

6.2. del Considerato; in precedenza, Cass., sez. lav., 20 agosto2025, n. 23615, punto 4 del Considerato).- 6 -Numero registro generale 22756/2020Numero sezionale 1884/2026Numero di raccolta generale 16689/2026Data pubblicazione 28/05/20268.– Infondata, infine, è la quinta censura.8.1.– Come questa Corte ha rimarcato nel disattendere un motivostrutturato in modo non dissimile, «L’attenuazione del caricosanzionatorio nei termini richiesti postula […] la sussistenza di unasituazione di incertezza interpretativa, in relazione alla normativa diriferimento, di particolare rilevanza, ovvero la ricorrenza di situazionidi crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentinoparticolare rilevanza sociale ed economica.

Nessuna delle condizioniesposte ricorre nel caso di specie, ove l’inadempimento contributivo èscaturito, in base all’accertamento contenuto nella sentenzaimpugnata, da errori di altra natura» (ordinanza n. 32666 del 2025,cit., punto

7.2. del Considerato; nello stesso senso, ordinanza n. 23615del 2025, cit., punti 14 e

14.1. del Considerato).8.2.– A tacer d’altro, la decisione d’appello è conforme a dirittonell’affermare che la riduzione delle sanzioni civili presuppone inmaniera indefettibile l’integrale pagamento della contribuzionecontroversa (Cass., sez.

VI-L, 1° marzo 2016, n. 4077), come questaCorte ha ribadito anche di recente a Sezioni Unite (Cass., S.U., 30aprile 2026, n. 12155), nel dirimere le questioni poste da questasezione con l’ordinanza interlocutoria del 16 marzo 2025, n. 7029.9.– Le considerazioni svolte conducono al complessivo rigetto delricorso.10.– Non si devono regolare le spese del presente giudizio, inquanto l’[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.11.– In conseguenza dell’integrale rigetto del ricorso, occorre dareimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per lastessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020,n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.- 7 -Numero registro generale 22756/2020Numero sezionale 1884/2026Numero di raccolta generale 16689/2026Data pubblicazione 28/05/2026Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 16 aprile 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 8 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. [OSCURATO:PERSONA] C. in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù diprocura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocatiANDREA FORTUNAT e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lostudio dell’ultimo difensore, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, anche qualeprocuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A.– intimato –per la cassazione della sentenza n. 19 del 2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 6 marzo 2020 (R.G.N. 391/2019).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 16aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diGenova ha respinto il gravame di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di GarréNumero registro generale 22756/2020Numero sezionale 1884/2026Numero di raccolta generale 16689/2026Data pubblicazione 28/05/2026Stefano C. (d’ora innanzi, [OSCURATO:PERSONA]) contro la pronunciadel Tribunale della medesima sede e ha dunque confermato il rigettodell’opposizione contro l’avviso di addebito INPS n. 348 201600033816 06 000, emesso il 24 ottobre 2016 e riguardante ilpagamento del complessivo importo di Euro 13.189,08, a titolo dicontributi e di sanzioni (applicate ai sensi dell’art. 116, comma 8,lettera b, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).A fondamento della decisione, la Corte territoriale, per quantoancora in questa sede rileva, ha argomentato che:a) la società appellante, dal novembre 2014, ha applicato la menofavorevole retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale SNA-CONFSAL e la disciplina sul “minimale contributivo” impone, per contro,di individuare «un “minimo contributivo” uguale per tutti i dipendentidi un medesimo settore» (pagina 11 della pronuncia d’appello);b) correttamente il Tribunale ha «individuato nel [OSCURATO:PERSONA] quellostipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative»(pagina 11 della sentenza impugnata), in quanto sottoscritto daorganizzazioni dei lavoratori che hanno siglato anche altri contratti edimostrano una «effettiva forza contrattuale» (pagina 14);c) con valutazione che merita di essere condivisa, il giudice di primecure ha accertato in fatto che, per contro, le associazioni dei lavoratoriporzione di lavoratori appartenenti al settore in esame» (la giàrichiamata pagina 11) e non sono state neppure concretamenterintracciate;d) la società appellante, peraltro, «pur applicando i minimi tabellariprevisti dal nuovo CCNL meno favorevole stipulato da SNA, hamantenuto il trattamento retributivo a favore dei lavoratori conl’erogazione di un superminimo pari alla differenza tra i minimistipendiali dell’uno e dell’altro CCNL, che tuttavia non venneassoggettato a contribuzione. Si è trattato di una evidente evasione- 2 -Numero registro generale 22756/2020Numero sezionale 1884/2026Numero di raccolta generale 16689/2026Data pubblicazione 28/05/2026contributiva, in quanto il datore di lavoro – pur riconoscendo ai propridipendenti lo stipendio già goduto in precedenza attraversol’erogazione del superminimo – ha tuttavia pagato la contribuzione solosui minimi stipendiali con un evidente risparmio contributivo che gliispettori hanno contestato e correttamente sanzionato» (pagina 16della pronuncia d’appello);e) nel caso di specie, neppure può essere invocato il regime agevolatodi cui all’art. 116, comma 15, lettera a), della legge n. 388 del 2000,in quanto un siffatto regime presuppone il previo pagamento deicontributi dovuti.2.– [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro la sentenzad’appello, articolando cinque motivi, illustrati da memoria in prossimitàdell’adunanza camerale.3.– L’INPS, pure ritualmente evocato in giudizio, non ha svolto inquesta sede attività difensiva.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art.1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, conmodificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, e dell’art. 2, comma25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.Avrebbe errato la Corte di merito nel negare al contratto collettivonazionale SNA, applicato dalla [OSCURATO:PERSONA], il rango di contrattocollettivo sottoscritto dalle sigle comparativamente più rappresentativee, pertanto, «capaci di realizzare assetti degli interessi collettivi piùefficienti, ampi e stabili» (pagina 13 del ricorso per cassazione). Invero,la disciplina vigente, lungi dall’individuare «il contratto collettivo in- 3 -Numero registro generale 22756/2020Numero sezionale 1884/2026Numero di raccolta generale 16689/2026Data pubblicazione 28/05/2026assoluto più rappresentativo» (pagina 14 del ricorso) e dunque un solocontratto, selezionerebbe una «rosa di contratti collettivi di categoriatutti potenzialmente idonei» a fungere da parametro per ladeterminazione dei contributi previdenziali e assistenziali (pagina 15del ricorso).2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art.1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989, come convertito, e dell’art. 2,comma 25, della legge n. 549 del 1995, anche in relazione agli artt.99, 112 e 115 cod. proc. civ.La sentenza d’appello meriterebbe censura anche per averacriticamente recepito le conclusioni cui è giunto il Tribunale,ravvisando nel contratto collettivo [OSCURATO:PERSONA] quello sottoscrittoda soggetti comparativamente più rappresentativi nella categoria. Atale riguardo, la Corte di merito avrebbe conferito rilievo a un indiceinedito: il fatto che le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatariedi tale contratto collettivo abbiano sottoscritto numerosi contratti eche, per contro, il contratto collettivo nazionale SNA sia il primocontratto siglato nel settore assicurativo dalle organizzazioni sindacalidei lavoratori stipulanti.3.– Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente prospetta violazione e/o falsa applicazione dell’art.39 Cost., anche in relazione agli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. e all’art.2697 cod. civ., imputando alla pronuncia d’appello di non aver valutatoil requisito della maggiore rappresentatività comparata «conriferimento alla categoria di appartenenza» (pagina 21 del ricorso percassazione) e di aver così erroneamente applicato un contrattoriservato ai dipendenti delle grandi compagnie di assicurazione e nondelle agenzie in gestione libera, come [OSCURATO:PERSONA].4.– Con il quarto mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1,- 4 -Numero registro generale 22756/2020Numero sezionale 1884/2026Numero di raccolta generale 16689/2026Data pubblicazione 28/05/2026comma 1, del d.l. n. 338 del 1989 e dell’art. 2, comma 25, della leggen. 549 del 1995, anche in relazione agli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.,e censura la sentenza d’appello per non aver considerato l’erogazionedi superminimi, regolarmente sottoposti a contribuzione, e ilconseguente riconoscimento di «un trattamento retributivo econtributivo non inferiore ai minimi di cui al CCNL Anapa» (pagina 26del ricorso per cassazione).5.– Con la quinta censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente critica, infine, la violazione e/o la falsa applicazionedell’art. 116, comma 15, lettera a), della legge n. 388 del 2000:erroneamente la Corte di merito avrebbe condizionato l’applicazionedel regime sanzionatorio agevolato al «previo pagamento da partedell’obbligato dei contributi richiesti dall’[OSCURATO:PERSONA] in forza dell’avviso diaddebito» (pagina 27 del ricorso), in contrasto con la normativavigente, che postulerebbe soltanto la sussistenza di oggettiveincertezze.6.– I primi tre motivi, per la connessione che li avvince, si prestanoa una disamina unitaria e non superano il vaglio di ammissibilità.6.1.– È la stessa Corte territoriale (pagina 9 della sentenzaimpugnata) a richiamare due pronunce che ha reso in controversiesovrapponibili a quella odierna (sentenze n. 252 e n. 512 del 2019), incui parimenti si disputava sul contratto collettivo applicabile ai sensidell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989.Nel respingere il ricorso contro la sentenza n. 512 del 2019,pronunciata dalla medesima Corte d’appello di Genova, questa Corteha evidenziato che le critiche polarizzano l’attenzione sulla questionedel contratto collettivo applicabile, senza infirmare gli ulteriori e decisivirilievi formulati dalla Corte di merito.In particolare, i giudici d’appello hanno evidenziato che «la partedatoriale ha adempiuto all’obbligo retributivo, sia pure sotto forma disuperminimo. In altre parole, ha riconosciuto ai dipendenti la- 5 -Numero registro generale 22756/2020Numero sezionale 1884/2026Numero di raccolta generale 16689/2026Data pubblicazione 28/05/2026retribuzione “dovuta”. Tuttavia, in relazione a questo superminimo, chei giudici di merito hanno accertato, con apprezzamento di fatto, averevalenza retributiva e non risarcitoria, non è stata versata lacontribuzione. 5.5. Le censure, volte ad affermare la applicabilitàdell’uno piuttosto che dell’altro CCNL, non sono pertanto decisive,restando controverso solo l’adempimento dell’obbligazionecontributiva» (Cass., sez. lav., 15 dicembre 2025, n. 32666, punti 5.4.e 5.5. del Considerato).6.2.– Analoga statuizione circa la natura retributiva di alcuniemolumenti e circa il mancato pagamento della contribuzione sullesomme corrisposte in virtù del contratto collettivo applicato si rinvieneanche nella sentenza oggi impugnata (pagina 16, trascritta supra neisuoi brani salienti, nella sezione Fatti di causa, lettera d) e non è fattasegno di censure circostanziate, idonee a sovvertire il decisum, cheanche su tale elemento s’incardina, come questa Corte ha affermato inuna controversia non dissimile.6.3.– Né la parte ricorrente, nella memoria illustrativa, avvalora ladiversità delle fattispecie scrutinate e nega in modo persuasivo lapertinenza della pronuncia dianzi richiamata, intervenuta a definire ungiudizio che la stessa Corte di merito qualifica come affine per letematiche giuridiche e per le questioni di fatto dibattute.7.– Neppure il quarto motivo supera il vaglio di ammissibilità.7.1.– La ricorrente muove dall’apodittica premessa che sia statoacclarato, in quanto incontroverso, l’adempimento dell’obbligocontributivo sui superminimi.7.2.– Tuttavia, dell’adombrata non contestazione, che s’infrangecontro la puntuale motivazione della sentenza d’appello, nessunriscontro il ricorso si premura di offrire con la specificità prescritta dalcodice di rito (in senso analogo, la citata ordinanza n. 32666 del 2025,punto 6.2. del Considerato; in precedenza, Cass., sez. lav., 20 agosto2025, n. 23615, punto 4 del Considerato).- 6 -Numero registro generale 22756/2020Numero sezionale 1884/2026Numero di raccolta generale 16689/2026Data pubblicazione 28/05/20268.– Infondata, infine, è la quinta censura.8.1.– Come questa Corte ha rimarcato nel disattendere un motivostrutturato in modo non dissimile, «L’attenuazione del caricosanzionatorio nei termini richiesti postula […] la sussistenza di unasituazione di incertezza interpretativa, in relazione alla normativa diriferimento, di particolare rilevanza, ovvero la ricorrenza di situazionidi crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentinoparticolare rilevanza sociale ed economica. Nessuna delle condizioniesposte ricorre nel caso di specie, ove l’inadempimento contributivo èscaturito, in base all’accertamento contenuto nella sentenzaimpugnata, da errori di altra natura» (ordinanza n. 32666 del 2025,cit., punto 7.2. del Considerato; nello stesso senso, ordinanza n. 23615del 2025, cit., punti 14 e 14.1. del Considerato).8.2.– A tacer d’altro, la decisione d’appello è conforme a dirittonell’affermare che la riduzione delle sanzioni civili presuppone inmaniera indefettibile l’integrale pagamento della contribuzionecontroversa (Cass., sez. VI-L, 1° marzo 2016, n. 4077), come questaCorte ha ribadito anche di recente a Sezioni Unite (Cass., S.U., 30aprile 2026, n. 12155), nel dirimere le questioni poste da questasezione con l’ordinanza interlocutoria del 16 marzo 2025, n. 7029.9.– Le considerazioni svolte conducono al complessivo rigetto delricorso.10.– Non si devono regolare le spese del presente giudizio, inquanto l’[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.11.– In conseguenza dell’integrale rigetto del ricorso, occorre dareimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per lastessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020,n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.- 7 -Numero registro generale 22756/2020Numero sezionale 1884/2026Numero di raccolta generale 16689/2026Data pubblicazione 28/05/2026Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 16 aprile 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 8 -
Sentenza Cassazione n. 16689/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris