CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14442/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Bari del 26/9/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 26.9.2025, la Corte d’appello di Bari ha provveduto,in funzione di giudice dell’esecuzione, su una richiesta, formulata dal [OSCURATO:PERSONA] presso la stessa Corte, di revoca di quattro sospensioni condizionali dellapena concesse a [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello ha innanzitutto ritenuto fondata, ai sensi dell’art. 168, n.1), cod. pen., la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena didieci mesi e venti giorni di reclusione, concessa con sentenza del G.u.p. delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (irrevocabile il 22.5.2014), e ciò per effetto dellasentenza di condanna della Corte d’appello di Bari del 10.5.2024 (irrevocabile il20.5.2025) alla pena di tre anni, sei mesi e dieci giorni di reclusione e 5.400 eurodi multa per reati commessi da gennaio a maggio 2015.Si tratta di una ipotesi di revoca obbligatoria in conseguenza delsopraggiungere di una condanna a pena per un delitto commessosuccessivamente, che ha natura meramente dichiarativa.La Corte d’appello ha altresì ritenuto fondata anche la richiesta di revoca, aisensi dell’art. 164 cod. pen., del beneficio della sospensione condizionale,concesso con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (irrevocabile il3.5.2016), della pena di nove mesi di reclusione per reati commessi da luglio asettembre 2007, nonché del beneficio della sospensione condizionale, concessocon sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (irrevocabile l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dellapena di otto mesi di reclusione per reato commesso il 13.6.2013, e ciò per effettodella condanna con sentenza del G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA](irrevocabile il 22.5.2014) già sopra citata.È stato considerato, infatti, che la pena irrogata con le due sentenze delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], cumulata con la pena irrogata dal G.u.p. dello stesso Tribunalecon la sentenza divenuta precedentemente irrevocabile, supera i limiti diconcedibilità del beneficio, precisando che per precedente condanna deveintendersi la condanna divenuta definitiva prima, non rilevando il momento diconsumazione del reato. Nel caso di specie, la concessione da parte del [OSCURATO:PERSONA] del beneficio in primo grado è avvenuta prima della condanna del G.u.p.del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sicché il giudice non ne poteva avere contezza.La Corte d’appello ha rigettato, invece, la richiesta di revoca della sospensionecondizionale concessa con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA](irrevocabile il 22.3.2016), perché è intervenuta dopo la condanna del G.u.p. delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] e senza che l’istante abbia allegato circostanze tali da farritenere che il giudice non ne avesse contezza.2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di GiuseppeLosito, articolando un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazionedegli artt. 164 e 168 cod. pen. nonché vizio di motivazione mancante,contraddittoria e manifestamente illogica.Il ricorso rileva che, ai sensi dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., lasospensione condizionale può essere concessa la seconda volta quando la pena dainfliggere, cumulata con quella inflitta con la precedente condanna, non superi ilimiti previsti dagli artt. 163 e ss. cod. pen.Nel caso di specie, la condanna del G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è alla pena didieci mesi e venti giorni di reclusione, mentre le altre due condanne prese inconsiderazione dal giudice dell’esecuzione sono a pena che, singolarmenteconsiderata, non supera, cumulata a quella del G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], illimite di due anni.Di conseguenza, la seconda concessione della sospensione condizionale nonè avvenuta in violazione dei limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 28.11.2025, il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che è legittima la revoca, insede esecutiva, del beneficio, disposto in violazione dell'art. 164, quarto comma,cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e notaa quello d'appello, a cui il punto non sia stato devoluto con l'impugnazione. Nelcaso di specie, ai giudici di appello non era stata devoluta la cognizione del puntorelativo alla sospensione condizionale della pena: ciò significa che il fatto che agliostativi alla concessione non ha determinato alcuna preclusione all'interventorevocatorio del giudice dell'esecuzione, perché il giudice di appello non avevacognizione del punto e non ha espresso conseguentemente alcuna valutazione,nemmeno implicita.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. Non è in discussione, innanzitutto, la revoca della sospensione condizionaledella pena concessa con la sentenza del G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA](irrevocabile il 22.5.2014) in relazione a un delitto commesso il 9.5.2013.[OSCURATO:PERSONA], infatti, ha riportato una successiva condanna della Corte d’appello diBari del 10.5.2024 (irrevocabile il 20.5.2025) per delitti commessi da gennaio amaggio 2015, sicché ricorre il caso previsto dall’art. 168, n. 1), cod. pen., in cui larevoca della sospensione condizionale opera di diritto per avere il condannatocommesso un altro reato nel termine di cinque anni e non potendo farsi valere laclausola di salvaguardia dell’art. 164, comma quarto, cod. pen., in quanto le penecumulate delle due sentenze superano i limiti di cui all’art. 163 cod. pen.Egualmente incontestato è che la sospensione condizionale concessa con lasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (irrevocabile il 22.3.2016) per unreato commesso il 14.5.2011 non fosse invece suscettibile di revoca alla luce deldisposto dell’art. 164, comma quarto, cod. pen., in quanto la pena con essa inflitta(quattro mesi di reclusione), cumulata con quella irrogata (dieci mesi e venti giornidi reclusione) con la precedente condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA],non superava i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.2. Resta, dunque, da verificare la revoca delle sospensioni condizionali dellapena concesse, dapprima, con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA](irrevocabile il 3.5.2016) per reati commessi da luglio a settembre 2007 e, poi,con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (irrevocabile l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) perun reato commesso il 13.6.2013.La verifica in questione deve muovere dal dato oggettivo che entrambe lesentenze che hanno riconosciuto i benefici di cui si tratta sono divenute irrevocabilisuccessivamente alle due sentenze del G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]e del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che già avevano concesso per due volte aLosito la sospensione condizionale della pena.Come opportunamente ricordato dalla stessa ordinanza impugnata, ai finidella concessione della sospensione condizionale della pena, per “precedentecondanna”, ai sensi dell’art. 164, comma secondo, n. 1), cod. pen., deve intendersiqualsiasi condanna divenuta definitiva prima della decisione relativa al beneficio,non rilevando né il momento di consumazione del reato oggetto di giudizio - chepotrebbe essere stato commesso successivamente - né il momento della pronunciadella condanna stessa, che potrebbe essere sopravvenuta nel corso delprocedimento per la concessione del beneficio (Sez. 1, n. 46586 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],V., Rv. 265279 - 01).Vale a dire che per "precedente condanna” deve intendersi pure quella relativaa delitti commessi posteriormente a quelli per cui si procede, purché giudicati consentenza divenuta irrevocabile anteriormente a quella pronunciata nel secondoprocedimento.Dunque, la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (irrevocabile il3.5.2016) aveva concesso la sospensione condizionale per la terza volta e lasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva concesso la sospensionecondizionale per la quarta volta.3. La circostanza che il beneficio della sospensione condizionale concesso perla prima volta con la sentenza del G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] siastato adesso revocato con lo stesso provvedimento impugnato non è suscettibiledi legittimare ex post i benefici concessi in violazione dell’art. 164, comma quarto,cod. pen.Questo vuol dire che non si pone il problema – cui ha invece fatto riferimentoil ricorso – di cumulare le pene, singolarmente considerate, inflitte da ciascunadelle sentenze che avevano concesso la sospensione condizionale per la terza eper la quarta volta, onde verificare se ne risultino superati i limiti di cui all’art. 613cod. pen.Peraltro, venuta meno la sospensione concessa con la prima condanna, ognidiscorso del tipo di quello proposto con il ricorso sarebbe interdetto dal principiosecondo cui la concessione della sospensione condizionale della pena è in ognicaso preclusa a chi abbia riportato due precedenti condanne a pena detentiva perdelitto, anche quando il beneficio non è stato applicato in relazione alla primacondanna, ed indipendentemente dalla durata complessiva della reclusione comedeterminata per effetto del cumulo di tutte le sanzioni irrogate e da irrogare (Sez.5, n. 41645 del 27/6/2014, Timis, Rv. 260045 - 01).L'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen., infatti, quando descrive il potere didisporre la sospensione della pena nei confronti di chi ne abbia già altre volte fruitoovvero di disporla nei confronti di chi abbia già riportato una condanna per delittoa pena detentiva non sospesa, contiene un preciso – e perciò tassativo –riferimento alla “precedente condanna”, sicché sembra indubbio che lasospensione della pena potrà concedersi – in ognuno dei casi suddetti – solo se ilgiudicabile risulti condannato una sola volta. Per converso, il beneficio dovrànegarsi, nell'opposto caso di pluralità di precedenti condanne, anche se solo inrelazione alla seconda di esse (o a quella ulteriore) la pena fosse stata sospesa(Sez. 5, n. 4949 del 25/11/1994, dep. 1995, P.m. in proc. Tatasciore, Rv. 199897- 01).4. L’unica ulteriore verifica a cui deve procedersi in questa sede è se debba omeno farsi applicazione del principio secondo cui il giudice dell'esecuzione puòrevocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso inviolazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative,solo a condizione che tali cause non fossero documentalmente note al giudice dellacognizione (Sez. U, n. 37345 del 23/4/2015, P.m. in proc. Longo, Rv. 264381 -01).Ebbene, deve escludersi, nel caso di specie, che la precedente concessioneper due volte della sospensione condizionale della pena fosse nota, innanzitutto,ai giudici che emisero le sentenze di primo grado con cui il beneficio fuoggettivamente reiterato per la terza e per la quarta volta, se non altro perché lecondanne in questione furono pronunciate prima del passaggio in giudicato dientrambe le sentenze che avevano sospeso la pena per la prima e per la secondavolta.Lo stesso è a dirsi per i giudici di appello, in quanto le sentenze di secondogrado furono emesse, nei procedimenti in cui la sospensione fu concessa per laterza e per la quarta volta, prima del passaggio in giudicato quantomeno dellasentenza che aveva riconosciuto il beneficio per la seconda volta.Questa circostanza, pertanto, ha esentato il giudice dell’esecuzione dall’oneredi acquisire i fascicoli del giudizio di appello per la doverosa verifica (imposta daSezioni unite Longo, sopra citata) della eventuale conoscenza documentale dellacausa ostativa di cui all’art. 164, comma quarto, cod. pen. da parte del giudicedella cognizione: nessuna notizia della avvenuta concessione della secondasospensione condizionale della pena sarebbe potuta risultare dagli atti, in quantola irrevocabilità della sentenza che l’aveva disposta non era ancora intervenuta e,quindi, nessuna cognizione in proposito si sarebbe potuta ricavare dal certificatodel casellario giudiziale di [OSCURATO:PERSONA].Di conseguenza, l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione deiprincipi enunciati da Sezioni unite Longo sul tema del rapporto tra preclusione dagiudicato e poteri del giudice dell'esecuzione in punto di revoca della sospensionecondizionale illegittimamente concessa.A tal proposito, deve tenersi conto che l'art. 168, comma terzo, cod. pen.,introdotto dall'art. 1, comma 1, legge 26 marzo 2001, n. 128, prevede che lasospensione condizionale della pena va revocata, oltre che nei casi di cui al commaprimo, nn. 1) e 2), anche quando sia stata riconosciuta in violazione dell'art. 164,comma quarto, cod. pen., che fa divieto di applicazione della sospensionecondizionale più di una volta, salvo il potere del giudice della nuova condanna diaccordare comunque la sospensione condizionale se la pena da infliggere,cumulata con quella irrogata in precedenza, non superi i limiti di concedibilità dicui all'art. 163 cod. pen. La stessa legge che ha interpolato l'art. 168 cod. pen. haaggiunto all'art. 674 cod. proc. pen. il comma 1-bis, con cui è stato attribuito algiudice dell'esecuzione il potere di revoca della sospensione condizionale overicorrano le condizioni di cui al menzionato art. 168, comma terzo, cod. pen.Tale ipotesi di revoca di cui al terzo comma dell’art. 168 cod. pen. trovafondamento nella inosservanza della legge penale al momento della concessionedel beneficio ed è quindi funzionale alla eliminazione di una condizione patologicaoriginaria. Non v'è alcun fatto o atto nuovo di cui si debba tenere conto: si assiste,piuttosto, alla rilevazione di una illegittimità consumata con il provvedimento diconcessione dello stesso.Nel caso di specie, quindi, correttamente il giudice dell’esecuzione harevocato, ex art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen., il beneficio della sospensionecondizionale della pena che era stato concesso a [OSCURATO:PERSONA] in violazione dell'art. 164,comma quarto, cod. pen., in presenza di cause ostative che non potevano esseredocumentalmente note al giudice della cognizione.5. Alla luce di quanto fin qui considerato, pertanto, il ricorso deve essererigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 20.1.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]