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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 00480/2026

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la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Novara; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17 giugno 2025, il giudice del Tribunale di Novara, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava il provvedimento del 14/03/2025, con il quale era stata dichiarata la nullità della notifica del decreto penale di condanna n. 451 del 3 novembre 2023, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed era stata concessa al condannato la restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il predetto decreto penale di condanna.

La revoca del provvedimento era motivata sulla base della nuova circostanza emersa dell’avvenuto pagamento della pena pecuniaria da parte del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] che faceva ritenere che costui avesse avuto conoscenza effettiva dell’atto e del suo valore ed era indicativa della univoca e volontaria rinuncia all’opposizione, avendo peraltro il ricorrente nominato il difensore di fiducia il 24/10/2024, anteriormente al pagamento della pena pecuniaria, sicchè il soggetto che volontariamente si era disinteressato della possibilità della sua difesa non poteva poi avanzare richiesta di restituzione nel termine.

2. Avverso l’indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, lamentando un vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione e un vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., nonché agli artt. 175, commi 2-bis e 4, 178, 179 e 183 cod. proc. pen.

Deduce il ricorrente che la rinuncia espressa alla opposizione non può essere desunta solo dal pagamento della sanzione, peraltro avvenuto nei confronti di persona non italiana, timorosa di una eventuale esecuzione, ben un anno dopo l’emissione del decreto penale di condanna.

Osserva la difesa che si è avuta contezza della omessa notifica del decreto penale solo con l’acquisizione della documentazione concernente il decreto penale in data 22/11/2024, cui ha fatto seguito il deposito della nomina e dell’atto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rispettando il termine di 30 giorni dal ritiro della documentazione concernente il PAGOPA in data 26/10/2024, ribadendo che il pagamento della sanzione non possa costituire sanatoria per una nullità assoluta, né rinuncia tacita alla opposizione che deve essere espressa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. In via preliminare deve richiamarsi la consolidata affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Sez.

U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552; Sez.

U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Rv. 282807; Sez.

U, n. 40984 del 22/03/2018, Rv. 273581; Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590; Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Rv. 215094; Sez.

U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Rv. 209603), secondo cui è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

In tal senso è stato chiarito che l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo.

In definitiva, l’atto può essere dichiarato abnorme quando concorrano almeno i seguenti requisiti: a) sia affetto da un vizio per il quale non sono previste cause di nullità o inutilizzabilità; b) non sia altrimenti impugnabile; c) non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall’ordinamento, ovvero determini una stasi processuale non altrimenti superabile, con la precisazione che, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l’ordinata sequenza logico- cronologica.

Inoltre, l'abnormità dell'atto processuale è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità allorquando la stessa incida, in termini essenziali, sul "thema decidendum" devoluto alla Corte (Sez. 3, n. 34683 del 14/09/2021, Welscher, Rv. 282159; Sez. 4, n. 1488 del 13/05/1998, Cidello, Rv. 211631).

3. Muovendo da tali consolidati principi, deve rilevarsi che nella specie ricorrono gli estremi dell'abnormità strutturale dell'atto e della rilevabilità d’ufficio di tale abnormità.

Il Tribunale di Novara, in funzione di giudice dell’esecuzione, dopo aver emesso un provvedimento di restituzione nel termine per proporre opposizione avverso un decreto penale di condanna, a seguito di incidente di esecuzione, ha, previa convocazione delle parti, revocato detto provvedimento, sebbene non avesse alcun potere giurisdizionale che lo legittimasse in tal senso, trattandosi di provvedimento soggetto ad impugnazione (Sez. 1, n. 1202 del 16/05/2012, dep. 2013, Pacini, Rv. 254255).

Ai sensi dell’art. 175, comma 5, cod. proc. pen., infatti, l’ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione.

In altri termini, l'ordinanza impugnata integra una forma di sviamento dellafunzione giurisdizionale, che non risponde al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento.

Sono, infatti, abnormi i provvedimenti adottati dal giudice che, per l'effetto di un precedente atto, abbia esaurito ogni potere decisionale in ordine alla regiudicanda rimessa alla sua competenza (Sez. 6, n. 17874 del 10/04/2024, Carlotta, non mass.).

4. In conclusione, l’ordinanza impugnata, emessa al di fuori dei poteri del giudice dell’esecuzione, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Novara per l’ulteriore corso.

Ed invero, non essendo questa Corte a conoscenza della intervenuta o meno proposizione dell’opposizione al decreto penale di condanna da parte dell’interessato, gli atti devono essere trasmessi al giudice di merito competente affinchè, in caso di mancata opposizione o di opposizione ritenuta inammissibile, ponga in essere gli adempimenti di cui all’art. 461 cod. proc. pen., e, in caso di opposizione intervenuta e ritenuta ammissibile, provveda agli adempimenti di cui all’art. 464 cod. proc. pen.

P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Novara; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 giugno 2025, il giudice del Tribunale di Novara, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava il provvedimento del 14/03/2025, con il quale era stata dichiarata la nullità della notifica del decreto penale di condanna n. 451 del 3 novembre 2023, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed era stata concessa al condannato la restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il predetto decreto penale di condanna. La revoca del provvedimento era motivata sulla base della nuova circostanza emersa dell’avvenuto pagamento della pena pecuniaria da parte del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] che faceva ritenere che costui avesse avuto conoscenza effettiva dell’atto e del suo valore ed era indicativa della univoca e volontaria rinuncia all’opposizione, avendo peraltro il ricorrente nominato il difensore di fiducia il 24/10/2024, anteriormente al pagamento della pena pecuniaria, sicchè il soggetto che volontariamente si era disinteressato della possibilità della sua difesa non poteva poi avanzare richiesta di restituzione nel termine. 2. Avverso l’indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, lamentando un vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione e un vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., nonché agli artt. 175, commi 2-bis e 4, 178, 179 e 183 cod. proc. pen. Deduce il ricorrente che la rinuncia espressa alla opposizione non può essere desunta solo dal pagamento della sanzione, peraltro avvenuto nei confronti di persona non italiana, timorosa di una eventuale esecuzione, ben un anno dopo l’emissione del decreto penale di condanna. Osserva la difesa che si è avuta contezza della omessa notifica del decreto penale solo con l’acquisizione della documentazione concernente il decreto penale in data 22/11/2024, cui ha fatto seguito il deposito della nomina e dell’atto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rispettando il termine di 30 giorni dal ritiro della documentazione concernente il PAGOPA in data 26/10/2024, ribadendo che il pagamento della sanzione non possa costituire sanatoria per una nullità assoluta, né rinuncia tacita alla opposizione che deve essere espressa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. In via preliminare deve richiamarsi la consolidata affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552; Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Rv. 282807; Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Rv. 273581; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Rv. 215094; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Rv. 209603), secondo cui è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. In tal senso è stato chiarito che l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo. In definitiva, l’atto può essere dichiarato abnorme quando concorrano almeno i seguenti requisiti: a) sia affetto da un vizio per il quale non sono previste cause di nullità o inutilizzabilità; b) non sia altrimenti impugnabile; c) non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall’ordinamento, ovvero determini una stasi processuale non altrimenti superabile, con la precisazione che, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l’ordinata sequenza logico- cronologica. Inoltre, l'abnormità dell'atto processuale è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità allorquando la stessa incida, in termini essenziali, sul "thema decidendum" devoluto alla Corte (Sez. 3, n. 34683 del 14/09/2021, Welscher, Rv. 282159; Sez. 4, n. 1488 del 13/05/1998, Cidello, Rv. 211631). 3. Muovendo da tali consolidati principi, deve rilevarsi che nella specie ricorrono gli estremi dell'abnormità strutturale dell'atto e della rilevabilità d’ufficio di tale abnormità. Il Tribunale di Novara, in funzione di giudice dell’esecuzione, dopo aver emesso un provvedimento di restituzione nel termine per proporre opposizione avverso un decreto penale di condanna, a seguito di incidente di esecuzione, ha, previa convocazione delle parti, revocato detto provvedimento, sebbene non avesse alcun potere giurisdizionale che lo legittimasse in tal senso, trattandosi di provvedimento soggetto ad impugnazione (Sez. 1, n. 1202 del 16/05/2012, dep. 2013, Pacini, Rv. 254255). Ai sensi dell’art. 175, comma 5, cod. proc. pen., infatti, l’ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione. In altri termini, l'ordinanza impugnata integra una forma di sviamento dellafunzione giurisdizionale, che non risponde al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento. Sono, infatti, abnormi i provvedimenti adottati dal giudice che, per l'effetto di un precedente atto, abbia esaurito ogni potere decisionale in ordine alla regiudicanda rimessa alla sua competenza (Sez. 6, n. 17874 del 10/04/2024, Carlotta, non mass.). 4. In conclusione, l’ordinanza impugnata, emessa al di fuori dei poteri del giudice dell’esecuzione, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Novara per l’ulteriore corso. Ed invero, non essendo questa Corte a conoscenza della intervenuta o meno proposizione dell’opposizione al decreto penale di condanna da parte dell’interessato, gli atti devono essere trasmessi al giudice di merito competente affinchè, in caso di mancata opposizione o di opposizione ritenuta inammissibile, ponga in essere gli adempimenti di cui all’art. 461 cod. proc. pen., e, in caso di opposizione intervenuta e ritenuta ammissibile, provveda agli adempimenti di cui all’art. 464 cod. proc. pen. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanz
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