CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30176/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14244-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 189, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - con troricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1 , [OSCURATO:PERSONA] II , [OSCURATO:PERSONA] III , AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimati - avverso la sentenza n. 9445/16/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, in sede di rinvio da Cass. 25407/2015, aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest'ultima, a sua volta, aveva rigettato l'impugnazione della contribuente avverso un avviso di iscrizione ipotecaria, riferito all'anno 2010; Considerato: che il ricorso è affidato a quattro motivi, illustrati da successiva memoria; che, col primo, la Ruocco invoca violazione e falsa applicazione dell'art. 139 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: la sentenza impugnata non avrebbe considerato che, per l'esecuzione di una valida notificazione a persona diversa dal destinatario, sarebbe occorsa la consegna nella casa di abitazione o presso il domicilio del notificando; che, col secondo, la contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 139 c.p.c. e 60 DPR n. 600/1973, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., giacché Ric. 2018 n. 14244 sez. MT - ud. 14-09-2021 -2- la CTR non avrebbe tenuto conto che il domicilio fiscale del contribuente coincideva con la sua residenza anagrafica; che, col terzo, la Ruocco afferma ancora la violazione e falsa applicazione dell'art. 60 DPR n. 600/1973, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: essendo stata la notifica eseguita da messo comunale, l'Ufficio avrebbe omesso di rispettare le formalità previste al riguardo; che, con il quarto, la ricorrente assume omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art.360 n.5 c.p.c, giacché la sentenza impugnata avrebbe mancato di esaminare le doglianze ulteriori rispetto a quella della nullità della notifica del titolo esecutivo (ed in particolare, la prescrizione del diritto a riscuotere le somme); che l'Agenzia si è costituita con controricorso; che il primo motivo è infondato; che, ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito. In particolare, la prevalenza, sulle risultanze anagrafiche, della dichiarazione e del comportamento del consegnatario della copia dell'atto comporta a carico del destinatario l'onere della prova - non desumibile dalla certificazione anagrafica della sua residenza in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna - dell'inesistenza del suo rapporto di convivenza (attestato dal pubblico ufficiale notificante) con il consegnatario (Sez. 5, n. 15938 del 13/06/2008; Sez. 1, n. 18170 del 18/05/2016); Ric. 2018 n. 14244 sez. MT - ud. 14-09-2021 -3- che la CTR si è attenuta ai predetti principi, mentre la ricorrente non ha addotto alcun elemento di prova contrario al rapporto di convivenza con la sorella, diverso dal certificato di residenza anagrafica; che il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili, perché attengono entrambi alla violazione del profilo di cui all'art. 60 DPR n. 600/1973, sollevato per la prima volta in questa sede; che il quarto motivo è inammissibile, giacché l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014); che, nella specie, la censura lamenta sostanzialmente un'omessa pronunzia sul merito; che il ricorso va dunque respinto; Ric. 2018 n. 14244 sez. MT - ud. 14-09-2021 -4- che al rigetto del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, stante l'ammissione al gratuito patrocinio; che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va comunque dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 (Sez. U, n. 4315 del 20/02/2020) P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Da atto dell'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1°bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 14 settembre