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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 45482/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 del TRIBUNALE di MILANO-clate-~g~e-prerrei; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Milano, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., su richiesta concorde delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi 8 di reclusione ed euro 200,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, n. 2 e 4 cod.pen. 2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso per cassazione, lamentando la mancanza e manifesta illogicità della motivazione. 3.11 ricorso è inammissibile, in quanto presentato personalmente dall'imputato in data 21 maggio 2021.

Ai sensi dell'art. 613, primo comma, cod. proc. pen., come modificato dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103, ed applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, sicché il ricorso per cassazione non può essere presentato personalmente, salva una specifica previsione di legge derogatoria rispetto alla regola generale di cui all'art. 613, primo comma, cod. proc. pen., integrando un'ipotesi di difetto di legittimazione (cfr., tra le tante, Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018 Cc. - dep. 27/07/2018, Rv. 273765 - 01, secondo cui il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli emessi nel processo penale minorile, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione).

A ciò si aggiunga che il ricorso è inammissibile, atteso che la censura formulata non è riconducibile a quelle oggi consentite ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., nella nuova formulazione, in base alla quale il p.m. e l'imputato possono proporre esclusivamente i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 del TRIBUNALE di MILANO-clate-~g~e-prerrei; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Milano, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., su richiesta concorde delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi 8 di reclusione ed euro 200,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, n. 2 e 4 cod.pen. 2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso per cassazione, lamentando la mancanza e manifesta illogicità della motivazione. 3.11 ricorso è inammissibile, in quanto presentato personalmente dall'imputato in data 21 maggio 2021. Ai sensi dell'art. 613, primo comma, cod. proc. pen., come modificato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, ed applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, sicché il ricorso per cassazione non può essere presentato personalmente, salva una specifica previsione di legge derogatoria rispetto alla regola generale di cui all'art. 613, primo comma, cod. proc. pen., integrando un'ipotesi di difetto di legittimazione (cfr., tra le tante, Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018 Cc. - dep. 27/07/2018, Rv. 273765 - 01, secondo cui il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli emessi nel processo penale minorile, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione). A ciò si aggiunga che il ricorso è inammissibile, atteso che la censura formulata non è riconducibile a quelle oggi consentite ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., nella nuova formulazione, in base alla quale il p.m. e l'imputato possono proporre esclusivamente i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]