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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27403/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PPELLO di MILANO.visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratorePIETRO [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo pronunciarsi la inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato ladecisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] LorenzoKhaled colpevole della detenzione, con finalità di cessione, di sostanza stupefacentedel tipo marijuana detenuta nella propria abitazione e, riconosciuto il fatto di lieveentità di cui all’art.73, comma 5, dPR 309/90, ritenuta la recidiva, lo avevacondannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.032,00 di multa.2.

La Corte di appello, esclusa la destinazione dello stupefacente al consumopersonale in ragione del profilo ponderale, del rinvenimento di un bilancino diprecisione, dell’assenza di capacità reddituali e del contenuto dei messaggi rinvenutinella messaggeria telefonica del dispositivo in uso al prevenuto, escludeva lariconducibilità della fattispecie ad una ipotesi di speciale tenuità e il beneficio dellecircostanze attenuanti generiche.3.

Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione allaaffermazione di responsabilità nei suoi confronti oltre ogni ragionevole dubbio,evidenziando la insufficienza della trama argomentativa in relazione alla destinazionedello stupefacente ad attività di spaccio; si duole in particolare della utilizzazione, aifini della prova di responsabilità, dei brogliacci dei messaggi telefonici acquisiti dallaP.G. con il consenso dell’imputato, che era stato sottoposto a perquisizione,assumendo che tali appunti non potevano integrare una prova documentale in quantonon costituivano una fedele rappresentazione dello screen shot dell’utenza cellularedell’imputato, idonea a restituire il contenuto originale dei messaggi ricevuti, ma erauna sorta di rielaborazione operata dal personale di PG che non garantiva lacorrispondenza all’originale.Con una seconda articolazione denuncia vizio motivazionale con riferimento alriconoscimento della recidiva, ritenuta sulla base di un unico precedente specifico ein assenza di qualsiasi riferimento sulla accresciuta pericolosità dell’imputato e conun terzo assume violazione di legge e vizio motivazionale in ragione del mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche pur in presenza di uncomportamento del prevenuto caratterizzato dalla collaborazione in quanto avevaconsentito l’accesso al contenuto della propria utenza cellulare, fornendo lecredenziali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO3.

Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamenteinfondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata,non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento delladecisione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli), sprovvisti di analisicensoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità delricorrente e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettualee disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato.Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con lerisultanze processuali in quanto ha valorizzato gli indici sintomatici della finalità dispaccio, quali le modalità di presentazione e di occultamento della sostanzastupefacente, il dato ponderale e l’ottima qualità dello stupefacente, l’assenza di fontidi reddito che giustificassero l’acquisto per uso meramente personale e la circostanzache il ricorrente detenesse un bilancino di precisione, tutti elementi univocamenteconvergenti per il riconoscimento di una detenzione qualificata.Quanto al contenuto della messaggistica, che veniva utilizzata ad ulteriore confortodella prospettazione accusatoria, il giudice distrettuale ha evidenziato come ilricorrente, in sede di perquisizione, avesse dato il consenso alla ispezione delcellulare, fornendo le proprie credenziali di accesso e che le operazioni tecnichecompiute dal personale di PG sull’apparecchio telefonico, ampiamente riportate inapposita annotazione, avevano consentito l’estrapolazione di alcuni messaggi chevenivano riversati, mediante trascrizione, in un apposito verbale di polizia giudiziaria.Destituita di fondamento è pertanto l’eccezione di inutilizzabilità processuale ditali trascrizioni, in primo luogo perché le stesse sono state eseguite dalla PG eacquisite agli atti del giudizio in assenza di alcuna contestazione, e pertanto risultanoessere utilizzabili nell’ambito del rito abbreviato prescelto, in secondo luogo perchési tratta di dati caduti sotto la diretta percezione degli operatori di PG i quali si sonolimitati a rappresentare in una specifica annotazione di servizio quanto da loro vistoe appreso nel corso della attività di perquisizione e di ispezione, al di fuori di qualsiasicorrispondenza all’originale del dato letterale della messaggistica esaminata etrascritta.Il secondo motivo di ricorso, concernente l’applicazione della recidiva, è un motivonuovo, che non era stato proposto in appello e quindi risulta inammissibile in quantoafferente a questione che non aveva formato oggetto di valutazione da parte delgiudice di appello proprio in quanto non sollecitata dinanzi ad esso e quindi non piùproponibile ai sensi dell’art.606, u.c. cod. proc. pen.Il terzo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.Va rilevato, in proposito, che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazionein ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero albilanciamento tra circostanze di segno opposto in termini di equivalenza, come piùvolte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabilidagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi ocomunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione(così Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic e altro, Rv. 256172; Sez.3, n.2233 del17/06/2021, Blanchi, Rv. 282693 – 01), in quanto il beneficio in questione, a seguitodella intervenuta modifica normativa dell’art.62 bis cod.pen, non costituisce più unasorta di automatico riconoscimento all’imputato eventualmente incensurato, ma unaRv.271315) che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fondamentodel beneficio.

La motivazione del giudice di appello a sostegno della esclusione delriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche risulta congrua e priva di difettilogici ed espressione dell’esercizio del potere discrezionale dei giudici di merito che,congruamente motivato, non è suscettibile di sindacato dinanzi al giudice dilegittimità.4.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore dellacassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso ealla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nellamisura indicata in dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 25 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUgo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PPELLO di MILANO.visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratorePIETRO [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo pronunciarsi la inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato ladecisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] LorenzoKhaled colpevole della detenzione, con finalità di cessione, di sostanza stupefacentedel tipo marijuana detenuta nella propria abitazione e, riconosciuto il fatto di lieveentità di cui all’art.73, comma 5, dPR 309/90, ritenuta la recidiva, lo avevacondannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.032,00 di multa.2. La Corte di appello, esclusa la destinazione dello stupefacente al consumopersonale in ragione del profilo ponderale, del rinvenimento di un bilancino diprecisione, dell’assenza di capacità reddituali e del contenuto dei messaggi rinvenutinella messaggeria telefonica del dispositivo in uso al prevenuto, escludeva lariconducibilità della fattispecie ad una ipotesi di speciale tenuità e il beneficio dellecircostanze attenuanti generiche.3. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione allaaffermazione di responsabilità nei suoi confronti oltre ogni ragionevole dubbio,evidenziando la insufficienza della trama argomentativa in relazione alla destinazionedello stupefacente ad attività di spaccio; si duole in particolare della utilizzazione, aifini della prova di responsabilità, dei brogliacci dei messaggi telefonici acquisiti dallaP.G. con il consenso dell’imputato, che era stato sottoposto a perquisizione,assumendo che tali appunti non potevano integrare una prova documentale in quantonon costituivano una fedele rappresentazione dello screen shot dell’utenza cellularedell’imputato, idonea a restituire il contenuto originale dei messaggi ricevuti, ma erauna sorta di rielaborazione operata dal personale di PG che non garantiva lacorrispondenza all’originale.Con una seconda articolazione denuncia vizio motivazionale con riferimento alriconoscimento della recidiva, ritenuta sulla base di un unico precedente specifico ein assenza di qualsiasi riferimento sulla accresciuta pericolosità dell’imputato e conun terzo assume violazione di legge e vizio motivazionale in ragione del mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche pur in presenza di uncomportamento del prevenuto caratterizzato dalla collaborazione in quanto avevaconsentito l’accesso al contenuto della propria utenza cellulare, fornendo lecredenziali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamenteinfondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata,non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento delladecisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli), sprovvisti di analisicensoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità delricorrente e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettualee disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato.Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con lerisultanze processuali in quanto ha valorizzato gli indici sintomatici della finalità dispaccio, quali le modalità di presentazione e di occultamento della sostanzastupefacente, il dato ponderale e l’ottima qualità dello stupefacente, l’assenza di fontidi reddito che giustificassero l’acquisto per uso meramente personale e la circostanzache il ricorrente detenesse un bilancino di precisione, tutti elementi univocamenteconvergenti per il riconoscimento di una detenzione qualificata.Quanto al contenuto della messaggistica, che veniva utilizzata ad ulteriore confortodella prospettazione accusatoria, il giudice distrettuale ha evidenziato come ilricorrente, in sede di perquisizione, avesse dato il consenso alla ispezione delcellulare, fornendo le proprie credenziali di accesso e che le operazioni tecnichecompiute dal personale di PG sull’apparecchio telefonico, ampiamente riportate inapposita annotazione, avevano consentito l’estrapolazione di alcuni messaggi chevenivano riversati, mediante trascrizione, in un apposito verbale di polizia giudiziaria.Destituita di fondamento è pertanto l’eccezione di inutilizzabilità processuale ditali trascrizioni, in primo luogo perché le stesse sono state eseguite dalla PG eacquisite agli atti del giudizio in assenza di alcuna contestazione, e pertanto risultanoessere utilizzabili nell’ambito del rito abbreviato prescelto, in secondo luogo perchési tratta di dati caduti sotto la diretta percezione degli operatori di PG i quali si sonolimitati a rappresentare in una specifica annotazione di servizio quanto da loro vistoe appreso nel corso della attività di perquisizione e di ispezione, al di fuori di qualsiasicorrispondenza all’originale del dato letterale della messaggistica esaminata etrascritta.Il secondo motivo di ricorso, concernente l’applicazione della recidiva, è un motivonuovo, che non era stato proposto in appello e quindi risulta inammissibile in quantoafferente a questione che non aveva formato oggetto di valutazione da parte delgiudice di appello proprio in quanto non sollecitata dinanzi ad esso e quindi non piùproponibile ai sensi dell’art.606, u.c. cod. proc. pen.Il terzo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.Va rilevato, in proposito, che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazionein ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero albilanciamento tra circostanze di segno opposto in termini di equivalenza, come piùvolte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabilidagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi ocomunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione(così Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic e altro, Rv. 256172; Sez.3, n.2233 del17/06/2021, Blanchi, Rv. 282693 – 01), in quanto il beneficio in questione, a seguitodella intervenuta modifica normativa dell’art.62 bis cod.pen, non costituisce più unasorta di automatico riconoscimento all’imputato eventualmente incensurato, ma unaRv.271315) che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fondamentodel beneficio. La motivazione del giudice di appello a sostegno della esclusione delriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche risulta congrua e priva di difettilogici ed espressione dell’esercizio del potere discrezionale dei giudici di merito che,congruamente motivato, non è suscettibile di sindacato dinanzi al giudice dilegittimità.4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore dellacassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso ealla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nellamisura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 25 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUgo [OSCURATO:PERSONA]
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