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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21275/2026

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l Tribunale di RomaSentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni, depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia DiNardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 30 gennaio 2026, depositata il 26 febbraio 2026, ilTribunale di Roma, in accoglimento dell’appello cautelare proposto dalla Procuradella Repubblica presso il Tribunale locale, avverso l’ordinanza del Giudice per leindagini preliminari dello stesso Tribunale del 16 agosto 2025, che avevarespinto la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare incarcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a unprocedimento che lo vede indagato per il reato di partecipazione aun’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanza stupefacente,per lo più del tipo cocaina, facente capo a [OSCURATO:PERSONA], operante inRoma e [OSCURATO:PERSONA] dal 10 maggio 2024 e tutt’ora permanente, ex art. 74d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 50), nonché per svariati reati fine, ex art. 73,comma 1, 80, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 6), ex art. 73,comma 1, 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 37, 42, 43 e 47)ed ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 5, 7, 31, 32, 33 e 52),commessi tra marzo 2023 e ottobre 2024, ha applicato al predetto la misurarichiesta.2.

Avverso tale ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, hainterposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo, con cui si deducemancanza della gravità indiziaria, erronea qualificazione dei fatti, insussistenza einattualità delle esigenze cautelari, inadeguatezza della misura.Sotto il primo profilo, si rileva che, trattandosi di «droga parlata»,l’ordinanza impugnata si fonda su elementi di prova piuttosto incerti, qualiintercettazioni e sommarie informazioni rese da soggetti di scarsa attendibilità.Sotto il secondo profilo, si osserva che i fatti, riguardanti modeste cessioni aldettaglio di sostanza stupefacente, avrebbero dovuto essere sussunti nell’ipotesilieve di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non ostandovi la nonoccasionalità dell’attività di spaccio e, conseguentemente, il reato associativoinquadrato nella fattispecie di cui al comma 6 dell’art. 74 d.P.R. n 309 del 1990.Quanto al profilo delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della misura, sicensura che il Tribunale non abbia considerato che i reati risalgono a oltre dueanni or sono e che l’indagato non dispone e non disponeva di autonomi canali diapprovvigionamento, sicché le mutate condizioni di vita sue e dei coindagaticonsentivano di escludere il pericolo di recidiva.

Si lamenta, altresì, che ilTribunale non abbia indicato le ragioni per le quali il ricorrente, soggettoincensurato, non fosse meritevole di una misura cautelare più gradata.Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3.

In data 30 aprile 2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale di questa Corteha depositato requisitoria, concludendo nei termini indicati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

In linea di principio, va premesso che questa Corte è ferma nel ritenereche, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso percassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza èammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge,ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo icanoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone esviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvonoin una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178 - 01).

Conseguentemente,allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal Tribunaledel riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Cortespetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudiziodi legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravitàdel quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canonidella logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanzeprobatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460 - 01; Sez. 4, n. 37878del 6/7/2007, Cuccaro, Rv. 237475 - 01).

Parametro ermeneutico centrale ai finidella delimitazione della cognizione della Corte in materia cautelare è, pertanto,quello secondo il quale non è conferita a questo giudice di legittimità alcunapossibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate,né dello spessore degli indizi; e nemmeno è dato alcun potere di riconsiderazionedelle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazioneall'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delleesigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate.

Donde l'inammissibilità dellecensure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono in realtànella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminatedal giudice di merito.

Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno alprovvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova odiversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementimateriali e fattuali delle vicende indagate.

In altri termini, è consentito in questasede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese siano congrue rispettoal fine giustificativo del provvedimento impugnato.

Se, cioè, in quest'ultimo,siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo,e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda el'assenza di illogicità evidenti, risultanti, cioè, prima facie dal testo delprovvedimento impugnato.Questa Corte di legittimità, inoltre, ha più volte ribadito come la nozione digravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che servea qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale(ex multis, Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi, Rv. 253511 - 01).

Al finedell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione diqualunque elemento probatorio idoneo a fondare «un giudizio di qualificataprobabilità» sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitati.

In altritermini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessicriteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma 1-bis, cod. proc.pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione econcordanza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n.26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731 - 01; Sez. 4, n. 18589 del14/02/2013, Superbo, Rv. 255928 – 01; Sez. 6, n. 7797 del 05/02/2013, Rossi,Rv. 255053 - 01).3.

Così delineati i limiti del presente giudizio, nel caso di specie, l'ordinanzaimpugnata ha giustificato la propria valutazione degli elementi indiziari relativialla sussistenza degli ipotizzati reati con motivazione dotata di logica coerenza elinearità argomentativa, che come tale, per le ragioni dette, si sottrae a censurenella presente sede di legittimità.I giudici del riesame hanno riscontrato le ipotesi accusatorie sulla base diuna analitica ed esaustiva valutazione degli elementi di indagine, descritti allepag. 3–15 dell’ordinanza impugnata, rappresentati dagli esiti dei numerosiservizi di osservazione organizzati dalla P.G., dalle registrazioni videofilmateeffettuate presso le varie «piazze di spaccio», dalle conversazioni telefoniche eambientali captate, dagli arresti e sequestri di droga eseguiti a riscontro,desumendo l’esistenza, a livello di gravità indiziaria, del sodalizio in esame,diretto e promosso da [OSCURATO:PERSONA], dopo aver ottenuto gli arrestidomiciliari, per un titolo relativo a un arresto in flagranza: -dalla ripartizione deiruoli; -dalla presenza di diverse «piazze di spaccio», dislocate in più comuni, constabilità a Roma e a [OSCURATO:PERSONA]; dalla presenza di una strutturaorganizzativa, che poteva contare su risorse umane e materiali, come una vastarete di «pusher» e di veicoli utilizzati per le consegne di sostanze stupefacenti adomicilio, abitazioni deputate alla custodia della sostanza e al confezionamentodelle dosi, luoghi sicuri per l’occultamento della droga; -dall’adozione di uncollaudato modus operandi; dalla capacità dei sodali di riorganizzarsi e spostarsisul territorio, secondo le esigenze del gruppo, nonostante il regime di arrestidomiciliari cui era sottoposto il [OSCURATO:PERSONA] e gli arresti in flagranza e sequestri cheavevano colpito alcuni indagati nel corso delle indagini; -dall’esistenza di formedi assistenza, sia legale sia economica, in favore degli associati; -dalladisponibilità di apprezzabili risorse economiche, desumibile dalla capacità delgruppo di soddisfare la richiesta di stupefacente da parte dei numerosi acquirentinell’arco di 24 ore mediante cessioni in strada o consegne a domicilio, con unvolume di affari pari a circa 150.000 euro mensili.

Tutti elementi significativi, conelevata probabilità, nella fluidità che caratterizza il giudizio cautelare,dell'esistenza dell'associazione, accertata con riferimento all'accordo tra i sodali,alla struttura organizzativa e all'affectio societatis.Il Tribunale del riesame ha, poi, evidenziato come a carico dell’odiernoricorrente vi fossero le dichiarazioni accusatorie degli acquirenti di sostanzastupefacente indicati ai capi 5), 6), 7), 37), 43), 47), che l’avevano indicatocome uno dei soggetti che in più occasioni aveva consegnato loro sostanzastupefacente del tipo cocaina, effettuando anche una positiva individuazionefotografica, le immagini tratte dai video registrati dal personale di P.G., cheavevano documentato alcune cessioni, talora riscontrate dai sequestri di drogaex art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 operati, oltre che il contenuto esplicito dialcune conversazioni intercettate (tra le quali quella n. progr. 1389 del 29 giugno2024, nel corso della quale la Vagnoni (coindagata) avvisava l’interlocutore che ilBougrine (indicato con il soprannome «Kiki») era stato mandato dal fratello perconsegnarle lo stupefacente, e la n. progr. 23 del 28 giugno 2024, tra ilricorrente e il fratello [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale quest’ultimo gli davadisposizioni sulla divisione del ricavato delle vendite).Le argomentazioni spese sul punto dal Tribunale della libertà appaionoquindi ampie, congrue e non manifestamente illogiche nel ritenere, sulla base delmateriale probatorio acquisito, sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per tutti ireati contestati.3.1.

Congrue e prive di aporie logiche risultano, altresì, le argomentazionidel Tribunale capitolino per escludere le fattispecie di minore gravità di cui all’art.73, comma 5, e 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990.3.2.

Secondo un risalente e pacifico insegnamento di legittimità, (Sez.

U, n.34475 del 23/06/2011, Valastro, Rv. 250352 - 01) l’ipotesi delittuosa di cuiall’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile a condizione che isodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieveentità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti dimaggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata concondotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del1990 (Sez. 4, n. 36658 del 25/09/2025, Covelli, Rv. 288651 – 02; Sez. 6, n.1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098 – 01; Sez. 6, n.49921 del 25/01/2018, C., Rv. 274287 - 02, in un caso in cui l’ipotesi lieve èstata esclusa valorizzando la concreta capacità operativa, l'articolataorganizzazione e la capacità di approvvigionamento continuo e sistematico disostanza stupefacente; Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Pardo, Rv. 271708 –01, in un caso in cui l’esclusione è stata fondata valorizzando l'entità delleforniture concordate; Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016, Biondi, Rv. 267267 –01).

La formulazione della norma lascia intendere che in tali casi il pattoassociativo, sia pur connotato, nella sua attuazione, da rudimentali profiliorganizzativi, deve fondarsi su una progettualità relativa a fatti che nonoltrepassino la soglia della lieve entità: in tal senso depone il riferimento dellanorma incriminatrice al fatto che l’associazione deve essere «costituita» percommettere i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.L’aver attribuito rilevanza al momento genetico dell'associazione, conduce aritenere che la «lieve entità» dei fatti deve caratterizzare la struttura associativasin dalla sua nascita e deve investire sia il momento dell'approvvigionamento, siale fasi successive.

Assumono rilievo, quindi, sia il momento genetico, sial'effettiva dinamica operativa del sodalizio: l’ipotesi lieve deve perciò confrontarsianche con le potenzialità dell'organizzazione, in relazione ai quantitativi disostanze che il gruppo è in grado di procurarsi, eventualmente in manieracontinuativa (Sez. 4, n. 34920 del 14/06/2017, B., Rv. 270803 – 01; Sez. 4, n.38133 del 2/07/2013, Cuomo, Rv. 256289 – 01).3.3.

Quanto all’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990,come noto, essa è configurabile allorquando i fatti previsti dagli altri commi dellostesso articolo, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per laqualità e quantità delle sostanze, debbono ritenersi di lieve entità.

In merito,questa Corte ha chiarito, in più occasioni, che il riconoscimento dell'indicatafattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione amezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza conriferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all’affermazione di lieveentità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità dellapena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Rv. 271959 - 01).

E'necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5,D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva ditutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criterinormativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nellamotivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tuttigli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenutaprevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi (cfr., in questi termini,Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01).3.4.

I giudici del riesame (pag. 10) hanno escluso le ipotesi delittuose diminore gravità, valorizzando, a tal fine, le circostanze ampiamente descrittenella parte relativa all’esistenza del sodalizio e dei reati fine, quali la disponibilitàdi elevati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, la molteplicitàdelle cessioni, la predisposizione di un’idonea ed efficiente organizzazione,munita di considerevoli risorse, l’elevato numero di partecipi, la vasta rete diacquirenti, i plurimi luoghi di spaccio, significativi, in chiave di gravità indiziaria,sia della non riconducibilità dei reati commessi in esecuzione del pactum scelerisall’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sia della vocazioneab origine del sodalizio alla realizzazione di fatti di non lieve entità.Così facendo, il Tribunale di Roma si è attenuto ai ricordati principi di diritto,con giudizio in fatto logicamente motivato, e pertanto insuscettibile di esseresottoposto al sindacato di legittimità, per di più in presenza di censure del tuttogeneriche, prive di una reale critica in ordine a eventuali illogicità del percorsoargomentativo seguito dal giudice della cautela, misurandosi solo in apparenzacon la sua decisione.4.

Medesime considerazioni valgono per il secondo profilo di doglianza,riguardante le esigenze cautelari e la scelta della misura, con il quale si sollecitauna rivalutazione del quadro cautelare, non consentita in sede di legittimità, afronte di un apparato argomentativo, privo di illogicità e coerente con i principielaborati in materia.4.1.

Va ricordato che, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cuiall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa disussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, allaluce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesicostituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essereespressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arcotemporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurantepericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli «elementi dai quali risulti che nonsussistono esigenze cautelari», cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod.proc. pen. (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202 - 02).

Conspecifico riferimento alle misure cautelari disposte per il delitto di cui all'art. 74d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si è affermato che la sussistenza delle esigenzecautelari, nel caso di condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desuntada specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, posto che talefattispecie è qualificata dai soli reati-fine e non postula necessariamentel'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincoloassociativo previsti per il diverso delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., sicchérisulta a essa inapplicabile la regola di esperienza, per quest'ultimo elaborata,della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti ilrecesso individuale ovvero l'avvenuto scioglimento del gruppo (Sez. 4, n. 19751del 17/04/2024, Monticelli, Rv. 286527 - 01; Sez. 1, n. 386 del 07/11/2023,dep. 2024, Hamamustafa, Rv. 285552 - 01).

In tale solco si è, altresì, precisato,con riferimento al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, chela prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alladata ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione direati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimogrado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione diappartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito dellaquale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la merarescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata lapresunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275,comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293- 01; Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 - 01).4.2.

L’ordinanza impugnata si è allineata a tali principi, sottolineando comele condotte si fossero protratte fino al settembre 2024 e che, pertanto, il cd.«tempo silente» fosse esiguo; come dovesse essere valorizzato il legame delricorrente con il vertice del sodalizio, che, originando dal vincolo di parentela,aveva assunto connotazione fortemente fiduciaria, occupandosi non solo delleconsegne di narcotico e di altri compiti «amministrativi», come il conteggio e laripartizione dei guadagni, ma prestandosi anche, essendo incensurato, a risultarequale intestatario formale di un’attività di ristorazione, in realtà utilizzata per lavendita di droga nell’interesse del sodalizio, compiti che aveva svolto anche nelperiodo di sottoposizione agli arresti domiciliari del fratello, a conferma della suaspregiudicatezza; elementi, che, a onta dello stato di incensuratezza, in assenzadi emergenze significative dell’abbandono delle dinamiche illecite in cui erainserito, non consentivano d superare la doppia presunzione di cui all’art. 275,comma 3, cod. proc. pen.Rispetto all’articolato tessuto motivazionale dell’ordinanza del Tribunale delriesame, le censure del ricorrente risultano ancora una volta assertive egeneriche, senza un reale confronto con le ragioni poste alla base delladecisione.5.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria,determinata in via equitativa nella misura indicata in dispositivo, in favore dellaCassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod.proc. pen.Così deciso, il 20/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Tribunale di RomaSentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni, depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia DiNardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 30 gennaio 2026, depositata il 26 febbraio 2026, ilTribunale di Roma, in accoglimento dell’appello cautelare proposto dalla Procuradella Repubblica presso il Tribunale locale, avverso l’ordinanza del Giudice per leindagini preliminari dello stesso Tribunale del 16 agosto 2025, che avevarespinto la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare incarcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a unprocedimento che lo vede indagato per il reato di partecipazione aun’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanza stupefacente,per lo più del tipo cocaina, facente capo a [OSCURATO:PERSONA], operante inRoma e [OSCURATO:PERSONA] dal 10 maggio 2024 e tutt’ora permanente, ex art. 74d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 50), nonché per svariati reati fine, ex art. 73,comma 1, 80, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 6), ex art. 73,comma 1, 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 37, 42, 43 e 47)ed ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 5, 7, 31, 32, 33 e 52),commessi tra marzo 2023 e ottobre 2024, ha applicato al predetto la misurarichiesta.2. Avverso tale ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, hainterposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo, con cui si deducemancanza della gravità indiziaria, erronea qualificazione dei fatti, insussistenza einattualità delle esigenze cautelari, inadeguatezza della misura.Sotto il primo profilo, si rileva che, trattandosi di «droga parlata»,l’ordinanza impugnata si fonda su elementi di prova piuttosto incerti, qualiintercettazioni e sommarie informazioni rese da soggetti di scarsa attendibilità.Sotto il secondo profilo, si osserva che i fatti, riguardanti modeste cessioni aldettaglio di sostanza stupefacente, avrebbero dovuto essere sussunti nell’ipotesilieve di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non ostandovi la nonoccasionalità dell’attività di spaccio e, conseguentemente, il reato associativoinquadrato nella fattispecie di cui al comma 6 dell’art. 74 d.P.R. n 309 del 1990.Quanto al profilo delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della misura, sicensura che il Tribunale non abbia considerato che i reati risalgono a oltre dueanni or sono e che l’indagato non dispone e non disponeva di autonomi canali diapprovvigionamento, sicché le mutate condizioni di vita sue e dei coindagaticonsentivano di escludere il pericolo di recidiva. Si lamenta, altresì, che ilTribunale non abbia indicato le ragioni per le quali il ricorrente, soggettoincensurato, non fosse meritevole di una misura cautelare più gradata.Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3. In data 30 aprile 2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale di questa Corteha depositato requisitoria, concludendo nei termini indicati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. In linea di principio, va premesso che questa Corte è ferma nel ritenereche, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso percassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza èammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge,ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo icanoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone esviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvonoin una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178 - 01). Conseguentemente,allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal Tribunaledel riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Cortespetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudiziodi legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravitàdel quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canonidella logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanzeprobatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460 - 01; Sez. 4, n. 37878del 6/7/2007, Cuccaro, Rv. 237475 - 01). Parametro ermeneutico centrale ai finidella delimitazione della cognizione della Corte in materia cautelare è, pertanto,quello secondo il quale non è conferita a questo giudice di legittimità alcunapossibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate,né dello spessore degli indizi; e nemmeno è dato alcun potere di riconsiderazionedelle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazioneall'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delleesigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Donde l'inammissibilità dellecensure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono in realtànella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminatedal giudice di merito. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno alprovvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova odiversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementimateriali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questasede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese siano congrue rispettoal fine giustificativo del provvedimento impugnato. Se, cioè, in quest'ultimo,siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo,e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda el'assenza di illogicità evidenti, risultanti, cioè, prima facie dal testo delprovvedimento impugnato.Questa Corte di legittimità, inoltre, ha più volte ribadito come la nozione digravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che servea qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale(ex multis, Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi, Rv. 253511 - 01). Al finedell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione diqualunque elemento probatorio idoneo a fondare «un giudizio di qualificataprobabilità» sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitati. In altritermini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessicriteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma 1-bis, cod. proc.pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione econcordanza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n.26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731 - 01; Sez. 4, n. 18589 del14/02/2013, Superbo, Rv. 255928 – 01; Sez. 6, n. 7797 del 05/02/2013, Rossi,Rv. 255053 - 01).3. Così delineati i limiti del presente giudizio, nel caso di specie, l'ordinanzaimpugnata ha giustificato la propria valutazione degli elementi indiziari relativialla sussistenza degli ipotizzati reati con motivazione dotata di logica coerenza elinearità argomentativa, che come tale, per le ragioni dette, si sottrae a censurenella presente sede di legittimità.I giudici del riesame hanno riscontrato le ipotesi accusatorie sulla base diuna analitica ed esaustiva valutazione degli elementi di indagine, descritti allepag. 3–15 dell’ordinanza impugnata, rappresentati dagli esiti dei numerosiservizi di osservazione organizzati dalla P.G., dalle registrazioni videofilmateeffettuate presso le varie «piazze di spaccio», dalle conversazioni telefoniche eambientali captate, dagli arresti e sequestri di droga eseguiti a riscontro,desumendo l’esistenza, a livello di gravità indiziaria, del sodalizio in esame,diretto e promosso da [OSCURATO:PERSONA], dopo aver ottenuto gli arrestidomiciliari, per un titolo relativo a un arresto in flagranza: -dalla ripartizione deiruoli; -dalla presenza di diverse «piazze di spaccio», dislocate in più comuni, constabilità a Roma e a [OSCURATO:PERSONA]; dalla presenza di una strutturaorganizzativa, che poteva contare su risorse umane e materiali, come una vastarete di «pusher» e di veicoli utilizzati per le consegne di sostanze stupefacenti adomicilio, abitazioni deputate alla custodia della sostanza e al confezionamentodelle dosi, luoghi sicuri per l’occultamento della droga; -dall’adozione di uncollaudato modus operandi; dalla capacità dei sodali di riorganizzarsi e spostarsisul territorio, secondo le esigenze del gruppo, nonostante il regime di arrestidomiciliari cui era sottoposto il [OSCURATO:PERSONA] e gli arresti in flagranza e sequestri cheavevano colpito alcuni indagati nel corso delle indagini; -dall’esistenza di formedi assistenza, sia legale sia economica, in favore degli associati; -dalladisponibilità di apprezzabili risorse economiche, desumibile dalla capacità delgruppo di soddisfare la richiesta di stupefacente da parte dei numerosi acquirentinell’arco di 24 ore mediante cessioni in strada o consegne a domicilio, con unvolume di affari pari a circa 150.000 euro mensili. Tutti elementi significativi, conelevata probabilità, nella fluidità che caratterizza il giudizio cautelare,dell'esistenza dell'associazione, accertata con riferimento all'accordo tra i sodali,alla struttura organizzativa e all'affectio societatis.Il Tribunale del riesame ha, poi, evidenziato come a carico dell’odiernoricorrente vi fossero le dichiarazioni accusatorie degli acquirenti di sostanzastupefacente indicati ai capi 5), 6), 7), 37), 43), 47), che l’avevano indicatocome uno dei soggetti che in più occasioni aveva consegnato loro sostanzastupefacente del tipo cocaina, effettuando anche una positiva individuazionefotografica, le immagini tratte dai video registrati dal personale di P.G., cheavevano documentato alcune cessioni, talora riscontrate dai sequestri di drogaex art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 operati, oltre che il contenuto esplicito dialcune conversazioni intercettate (tra le quali quella n. progr. 1389 del 29 giugno2024, nel corso della quale la Vagnoni (coindagata) avvisava l’interlocutore che ilBougrine (indicato con il soprannome «Kiki») era stato mandato dal fratello perconsegnarle lo stupefacente, e la n. progr. 23 del 28 giugno 2024, tra ilricorrente e il fratello [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale quest’ultimo gli davadisposizioni sulla divisione del ricavato delle vendite).Le argomentazioni spese sul punto dal Tribunale della libertà appaionoquindi ampie, congrue e non manifestamente illogiche nel ritenere, sulla base delmateriale probatorio acquisito, sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per tutti ireati contestati.3.1. Congrue e prive di aporie logiche risultano, altresì, le argomentazionidel Tribunale capitolino per escludere le fattispecie di minore gravità di cui all’art.73, comma 5, e 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990.3.2. Secondo un risalente e pacifico insegnamento di legittimità, (Sez. U, n.34475 del 23/06/2011, Valastro, Rv. 250352 - 01) l’ipotesi delittuosa di cuiall’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile a condizione che isodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieveentità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti dimaggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata concondotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del1990 (Sez. 4, n. 36658 del 25/09/2025, Covelli, Rv. 288651 – 02; Sez. 6, n.1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098 – 01; Sez. 6, n.49921 del 25/01/2018, C., Rv. 274287 - 02, in un caso in cui l’ipotesi lieve èstata esclusa valorizzando la concreta capacità operativa, l'articolataorganizzazione e la capacità di approvvigionamento continuo e sistematico disostanza stupefacente; Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Pardo, Rv. 271708 –01, in un caso in cui l’esclusione è stata fondata valorizzando l'entità delleforniture concordate; Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016, Biondi, Rv. 267267 –01). La formulazione della norma lascia intendere che in tali casi il pattoassociativo, sia pur connotato, nella sua attuazione, da rudimentali profiliorganizzativi, deve fondarsi su una progettualità relativa a fatti che nonoltrepassino la soglia della lieve entità: in tal senso depone il riferimento dellanorma incriminatrice al fatto che l’associazione deve essere «costituita» percommettere i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.L’aver attribuito rilevanza al momento genetico dell'associazione, conduce aritenere che la «lieve entità» dei fatti deve caratterizzare la struttura associativasin dalla sua nascita e deve investire sia il momento dell'approvvigionamento, siale fasi successive. Assumono rilievo, quindi, sia il momento genetico, sial'effettiva dinamica operativa del sodalizio: l’ipotesi lieve deve perciò confrontarsianche con le potenzialità dell'organizzazione, in relazione ai quantitativi disostanze che il gruppo è in grado di procurarsi, eventualmente in manieracontinuativa (Sez. 4, n. 34920 del 14/06/2017, B., Rv. 270803 – 01; Sez. 4, n.38133 del 2/07/2013, Cuomo, Rv. 256289 – 01).3.3. Quanto all’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990,come noto, essa è configurabile allorquando i fatti previsti dagli altri commi dellostesso articolo, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per laqualità e quantità delle sostanze, debbono ritenersi di lieve entità. In merito,questa Corte ha chiarito, in più occasioni, che il riconoscimento dell'indicatafattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione amezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza conriferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all’affermazione di lieveentità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità dellapena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Rv. 271959 - 01). E'necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5,D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva ditutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criterinormativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nellamotivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tuttigli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenutaprevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi (cfr., in questi termini,Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01).3.4. I giudici del riesame (pag. 10) hanno escluso le ipotesi delittuose diminore gravità, valorizzando, a tal fine, le circostanze ampiamente descrittenella parte relativa all’esistenza del sodalizio e dei reati fine, quali la disponibilitàdi elevati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, la molteplicitàdelle cessioni, la predisposizione di un’idonea ed efficiente organizzazione,munita di considerevoli risorse, l’elevato numero di partecipi, la vasta rete diacquirenti, i plurimi luoghi di spaccio, significativi, in chiave di gravità indiziaria,sia della non riconducibilità dei reati commessi in esecuzione del pactum scelerisall’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sia della vocazioneab origine del sodalizio alla realizzazione di fatti di non lieve entità.Così facendo, il Tribunale di Roma si è attenuto ai ricordati principi di diritto,con giudizio in fatto logicamente motivato, e pertanto insuscettibile di esseresottoposto al sindacato di legittimità, per di più in presenza di censure del tuttogeneriche, prive di una reale critica in ordine a eventuali illogicità del percorsoargomentativo seguito dal giudice della cautela, misurandosi solo in apparenzacon la sua decisione.4. Medesime considerazioni valgono per il secondo profilo di doglianza,riguardante le esigenze cautelari e la scelta della misura, con il quale si sollecitauna rivalutazione del quadro cautelare, non consentita in sede di legittimità, afronte di un apparato argomentativo, privo di illogicità e coerente con i principielaborati in materia.4.1. Va ricordato che, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cuiall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa disussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, allaluce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesicostituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essereespressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arcotemporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurantepericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli «elementi dai quali risulti che nonsussistono esigenze cautelari», cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod.proc. pen. (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202 - 02). Conspecifico riferimento alle misure cautelari disposte per il delitto di cui all'art. 74d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si è affermato che la sussistenza delle esigenzecautelari, nel caso di condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desuntada specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, posto che talefattispecie è qualificata dai soli reati-fine e non postula necessariamentel'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincoloassociativo previsti per il diverso delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., sicchérisulta a essa inapplicabile la regola di esperienza, per quest'ultimo elaborata,della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti ilrecesso individuale ovvero l'avvenuto scioglimento del gruppo (Sez. 4, n. 19751del 17/04/2024, Monticelli, Rv. 286527 - 01; Sez. 1, n. 386 del 07/11/2023,dep. 2024, Hamamustafa, Rv. 285552 - 01). In tale solco si è, altresì, precisato,con riferimento al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, chela prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alladata ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione direati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimogrado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione diappartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito dellaquale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la merarescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata lapresunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275,comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293- 01; Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 - 01).4.2. L’ordinanza impugnata si è allineata a tali principi, sottolineando comele condotte si fossero protratte fino al settembre 2024 e che, pertanto, il cd.«tempo silente» fosse esiguo; come dovesse essere valorizzato il legame delricorrente con il vertice del sodalizio, che, originando dal vincolo di parentela,aveva assunto connotazione fortemente fiduciaria, occupandosi non solo delleconsegne di narcotico e di altri compiti «amministrativi», come il conteggio e laripartizione dei guadagni, ma prestandosi anche, essendo incensurato, a risultarequale intestatario formale di un’attività di ristorazione, in realtà utilizzata per lavendita di droga nell’interesse del sodalizio, compiti che aveva svolto anche nelperiodo di sottoposizione agli arresti domiciliari del fratello, a conferma della suaspregiudicatezza; elementi, che, a onta dello stato di incensuratezza, in assenzadi emergenze significative dell’abbandono delle dinamiche illecite in cui erainserito, non consentivano d superare la doppia presunzione di cui all’art. 275,comma 3, cod. proc. pen.Rispetto all’articolato tessuto motivazionale dell’ordinanza del Tribunale delriesame, le censure del ricorrente risultano ancora una volta assertive egeneriche, senza un reale confronto con le ragioni poste alla base delladecisione.5. Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria,determinata in via equitativa nella misura indicata in dispositivo, in favore dellaCassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod.proc. pen.Così deciso, il 20/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21275/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris