CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 gennaio 1971
Cassazione n. 28579/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1 Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 7 luglio 2021, la Corte di appello di Lecce ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo, di sostituzione di tale pena - che gli era stata irrogata con sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Lecce del 3 marzo 2010, irrevocabile il 19 ottobre 2012 - con quella delle reclusione di natura temporanea, avente un limite massimo di durata, in ragione del contrasto della sanzione penale dell'ergastolo con le norme della Costituzione e della Convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. 2. Avverso tale ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso chiedendone l'annullamento sulla scorta di un unico motivo con cui lamenta la violazione degli artt. 3 e 27 Cost. e dell'art. 3 CEDU. La pena perpetua, secondo il ricorrente, è in contrasto con le indicate norme costituzionali e convenzionali perché non persegue la rieducazione e la riabilitazione del condannato e non ha un termine, mentre le decisioni della Corte EDU avevano ritenuto necessaria la temporaneità della pena detentiva per perseguire la finalità della rivalutazione della personalità del condannato; di conseguenza, la disciplina dell'ergastolo, come prevista dall'art. 22 e dall'art. 73, secondo comma, cod. pen., non avrebbe potuto non considerarsi contraria ai citati precetti costituzionali e convenzionali. In particolare, nella sentenza Vinter c. [OSCURATO:PERSONA] del 9 luglio 2013, la Corte EDU - evidenzia la difesa - ha posto in modo radicale la questione della riabilitazione reale del condannato alla pena perpetua, nel mentre altri ordinamenti (così nel 2003 la legge inglese) hanno imposto la nuova valutazione della posizione del condannato a vita dopo un periodo minimo di detenzione; la necessità della rivalutazione della posizione del condannato alla pena perpetua è andata, pertanto, affermandosi negli altri ordinamenti, ma non in quello italiano, in cui non si tiene conto dell'età del condannato, della sua effettiva volontà di rieducazione e delle reali possibilità della sua riabilitazione in carcere. Di conseguenza, l'ordinamento, secondo il ricorrente, per conformarsi alla disciplina costituzionale e convenzionale, deve contemplare la riducibilità dell'ergastolo, ossia un meccanismo idoneo a offrire una prospettiva non irrealistica di liberazione (prospettiva a cui aveva fatto riferimento la Corte EDU nella sentenza Kafkarsi c. Cipro), in tal senso non bastando la liberazione condizionale dopo l'espiazione di ventisei anni di pena. Si citano, da parte della difesa, i casi relativi alle sentenze della Corte EDU del 13 giugno 2019, Viola c. Italia, in tema di ergastolo ostativo, che aveva fatto emergere ampi margini interpretativi nel senso prefigurato dal ricorrente, e del 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, che aveva sancito il principio della riduzione alla pena di anni trenta di reclusione della pena dell'ergastolo per una determinata sfera di condannati, rispetto a cui si pone la questione di disparità di trattamento stridente con il tessuto normativo di rango sovraordinato già citato. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha rassegnato motivi aggiunti redatti da lui, personalmente. 4. Il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, rilevando che la sostanza della prospettazione del ricorrente è volta all'ottenimento della disapplicazione della disciplina vigente, già positivamente vagliata in sede costituzionale e convenzionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione si profila priva dei requisiti di ammissibilità. 2. I motivi aggiunti, sottoscritti dalla sola parte e presentati da [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA] della Casa di Reclusione di [OSCURATO:PERSONA] il 9 agosto 2021, sono ulteriormente - e per ciò solo - inammissibili. Giova ribadire che, nel giudizio per cassazione, le memorie difensive non possono essere sottoscritte dalla parte personalmente atteso che, a seguito della riforma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come interpolato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, tali atti vanno redatti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'Albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 31560 del 03/04/2019, Scelsi, Rv. 276782 - 01). 3. Per il resto, le deduzioni poste alla base dell'impugnazione appaiono rivalutative, connotate da contenuto di merito e, in ogni caso, manifestamente prive di fondamento. L'ordinanza oggetto di esame ha esaurientemente spiegato che con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] non sono stati riscontrati i presupposti stabiliti dall'ordinamento per accedere alla commutazione della pena dell'ergastolo in quella temporanea di anni trenta di reclusione, non versando il condannato in una situazione che possa ritenersi equiparabile a quelle valutate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, in occasione delle segnalate sentenze Scoppola contro Italia e Vinter contro [OSCURATO:PERSONA], Inoltre, la situazione di [OSCURATO:PERSONA] nemmeno può essere ragguagliata a quella esaminata nella sentenza Viola contro Italia. Il giudice dell'esecuzione ha affermato in modo incontestabile l'inapplicabilità dei relativi principi al caso di [OSCURATO:PERSONA], posto che la pena perpetua gli è stata irrogata per punire fatti di reato di particolare gravità e che tale pena risulta proporzionata alla rilevanza della lesione dei beni giuridici primari determinata dai relativi reati. L'ordinamento interno stabilisce che il condannato all'ergastolo ha titolo ad accedere alla liberazione condizionale dopo aver scontato ventisei anni di detenzione, così contemplando in concreto la riducibilità della durata perpetua del trattamento punitivo. 4. Per quanto riguarda la verifica di conformità dell'ergastolo ai principi costituzionali, il giudice dell'esecuzione ha operato il corrispondente scrutinio delibativo escludendo persuasivamente la denunciata incostituzionalità dell'art.22 cod. pen. Si è tenuto sostanzialmente conto di quetzgo è stato chiarito a suo tempo dalla Corte costituzionale (nella sentenza n. 135 del 2003) in relazione all'assodata legittimità della disciplina che subordina l'ammissione alla liberazione condizionale per i condannati per i reati compresi nell'elenco di cui all'art. 4-bis Ord. pen. alla collaborazione con la giustizia o all'inesigibilità di tale collaborazione, assetto non preclusivo in modo assoluto e definitivo dell'accesso all'istituto e comunque tale da consentire l'ammissione alla liberazione anticipata e alla semilibertà. Questa conclusione non può ritenersi contraddetta dalle pronunce successive della Corte costituzionale, con particolare riferimento alla sentenza n. 149 del 2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 4, Ord. pen., in riferimento alla concessione di misure alternativk al condannato all'ergastolo per il delitto di sequestro di persona con morte della vittima ai sensi degli artt. 630 e 289-bis cod. pen., e alla sentenza n. 253 del 2019, che ha escluso la legittimità della presunzione assoluta di pericolosità sociale del condannato all'ergastolo, rimettendo alla giurisdizione di sorveglianza l'accertamento delle condizioni per ritenere venuti meno i legami del condannato con la criminalità organizzata. Convergono in tale direzione i principi già espressi dalla Corte costituzionale in merito all'istituto della liberazione condizionale, ritenuto coerente con la Costituzione e interpretato, non quale beneficio premiale, bensì come strumento di rieducazione del condannato, assimilabile alle misure alternative alla carcerazione, cui il condannato ha diritto di accedere previo riesame della sua pericolosità e degli effetti prodotti dalla detenzione già sofferta.5. In relazione all'assetto normativo vigente la conclusione raggiunta dal giudice dell'esecuzione non si presta ad alcuna censura. Sulla scia di analisi ripetutamente effettuate in sede di legittimità (si richiama, fra le più recenti, Sez. 7, ord., n. 9835 del 10/02/2022, Cocuzza, non mass.), va ribadito che la pretesa del ricorrente di ottenere la commutazione dell'ergastolo nella reclusione di durata fissata in anni trenta di reclusione non rinviene un valido fondamento giuridico in una qualche norma che contempli e disciplini l'istituto, da riferirsi a un sistema in cui opera ineludibilmente la riserva di legge in materia penale, sia con riguardo alle disposizioni incriminatrici, sia con riguardo a quelle disciplinanti le pene. Questo rilievo induce a scartare la prospettiva coltivata dal ricorrente e volta ad accedere all'istituto dell'analogia in riferimento al caso giudicato con la sentenza della Corte EDU, Scoppola contro Italia, del 17 settembre 2009. E' principio assodato quello secondo cui soltanto chi sia stato condannato alla pena dell'ergastolo con sentenza passata in giudicato può richiedere in sede esecutiva la riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. a condizione che sia stato ammesso al giudizio abbreviato e che la sentenza di condanna sia stata emessa all'esito di tale giudizio (per tutte, Sez. 1, n. 11916 del 21/11/2018, dep. 2019, Montenegro, Rv. 275324 01): anche in questo caso resta il dirimente criterio, concernente l'avere o meno l'interessato acquisito nel proprio patrimonio giuridico il diritto a ottenere l'applicazione del rito abbreviato secondo le modalità più favorevoli, esistenti anteriormente all'entrata in vigore del dl. 24 novembre 2000, n. 341, convertito dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, ossia quando la richiesta di ammissione sia stata proposta nella vigenza dell'art. 30, comma 1, lett. b) della legge 15 dicembre 1999 n. 479, e prima delle ulteriori modifiche all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. introdotte con le indicate fonti sopravvenute. Nel caso specifico non è stato dedotto, né dimostrato, che il ricorrente abbia riportato condanna a pena perpetua all'esito di giudizi celebrati col rito abbreviato, inerenti all'ora richiamato quadro normativo. Pertanto, difettano le condizioni essenziali per estendere in suo favore i principi affermati dalla Corte sovranazionale e dalla giurisprudenza di legittimità. Non sussiste nemmeno la non manifesta infondatezza della prospettata incostituzionalità della disciplina dell'ergastolo in riferimento al principio di uguaglianza: non è il caso, né l'arbitrio giudiziale a stabilire che alcuni condannati, impropriamente considerati privilegiati, possano conseguire la trasformazione della pena perpetua in quella temporanea della reclusione per trenta anni e che ad altri tale possibilità sia preclusa in modo irragionevole: in effetti, l'imprescindibile condizione dell'aver richiesto e ottenuto l'ammissione al rito abbreviato in un lasso di tempo delimitato individua un evento processuale specifico, dal quale dipende l'applicazione di una disciplina particolare. Si è ricordato, al riguardo, che, con la sentenza n. 210 del 2013, la Corte costituzionale ha affermato che effettivamente la sentenza Scoppola non consente allo Stato italiano di limitarsi a sostituire la pena dell'ergastolo applicata in quel caso, ma lo obbliga, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della CEDU, a porre riparo alla violazione riscontrata a livello normativo e a rimuoverne gli effetti nei confronti di tutti i condannati che si trovino nelle medesime condizioni di Scoppola, aggiungendo che questo obbligo non trova ostacolo nell'avvenuta formazione del giudicato e che alla sostituzione della pena - la quale non postula la necessità di una riapertura del processo - può procedere il giudice dell'esecuzione. Tale conclusione riguarda però esclusivamente l'ipotesi in cui si debba applicare una decisione della Corte europea in materia sostanziale, relativa a un caso che sia identico a quello deciso, e non richieda la riapertura del processo, ipotesi nella quale soltanto può giustificarsi un incidente di legittimità costituzionale sollevato nel procedimento di esecuzione nei confronti di una norma applicata nel giudizio di cognizione. Assume allora rilievo decisivo per la fattispecie ora in esame, secondo quanto la stessa sentenza della Corte costituzionale ha chiarito, il fatto che la stessa si differenzia dal caso Scoppola sotto il profilo dirimente della mancata ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al giudizio abbreviato: la questione sollevata non investe, perciò, direttamente l'entità della riduzione di pena conseguente al giudizio abbreviato celebrato, ma attiene ai profili esclusivamente procedurali della - in questo caso preclusa - possibilità di riconoscere come celebrato, o di celebrare ex novo, il rito alternativo denegato. Che la situazione processuale del ricorrente non sia riferibile a norma sostanziale, ma alla disciplina sull'accesso al rito, alla quale non può che annettersi natura processuale, è confermato, non solo dalla non esportabilità dell'arresto della sentenza Scoppola a situazioni in cui il giudizio alternativo non è stato celebrato, ma anche dalla decisione della Corte europea in data 27/04/2010, Morabito c. Italia, in ordine al regime transitorio previsto dal comma 1 dell'art. 4-ter dl. 7 aprile 2000, n. 82, in cui si è osservato che "gli Stati contraenti non sono obbligati dalla Convenzione a prevedere dei procedimenti semplificati [...]: ad essi incombe soltanto l'obbligo, allorquando tali procedure esistono e sono adottate, di non privare un imputato dei vantaggi che vi si collegano". Corollario di tale rilievo è che la natura processuale della disciplina rende non intaccabile il giudicato formatosi (Sez. 7, n. 730 del 16/10/2019, dep. 2020, Rapisarda, non mass.; Sez. 1, n. 49878 del 29/11/2019, Gambacorta, non mass.; Sez. 1, n. 39355 del 26/02/2019, Fanelli, non mass.). 6. Nella medesima prospettiva, è stata dichiarata manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale dell'ergastolo, sollevata in termini analoghi a quanto dedotto in ricorso, in aderenza alle osservazioni espresse dalla citata ordinanza n. 235 del 2013, sicché non sussistono ragioni per discostarsi da tale decisione. La compatibilità di questo istituto con i principi stabiliti nella sentenza della Corte EDU del 9 luglio 2013 nel caso Vinter ed altri contro [OSCURATO:PERSONA], nn. 66069/09, 130/10 e 3896/13, si trae dal rilievo che questa pronuncia, esaminando la questione della violazione dell'art. 3 della Convenzione da parte delle disposizioni della legislazione britannica e gallese (che puniscono con l'ergastolo obbligatorio la commissione di alcuni reati molto gravi, fra i quali l'omicidio, senza possibilità di riduzione, se non in casi eccezionali valutati dal ministro della giustizia e accolti per motivi umanitari, limitati alle ipotesi di malattia in fase terminale o di invalidità grave), ha stabilito che agli Stati contraenti è riconosciuto un margine di apprezzamento nel decidere la durata appropriata di una pena detentiva per reati particolarmente gravi, comprese le pene perpetue inflitte a delinquenti adulti, a condizione che le stesse siano riducibili nel senso che al detenuto l'ordinamento deve riconoscere una qualche prospettiva di liberazione. Pertanto, quando la legislazione nazionale garantisce la possibilità di riesame della pena dell'ergastolo effettivo e l'eventuale sua commutazione, sospensione o cessazione o comunque l'accesso alla liberazione su condizione, tanto è sufficiente ad assicurarne la conformità all'art. 3 della Convenzione, in definitiva, la citata decisione, per un verso, ha scrutinato un caso inerente a norme prodotte da Stato diverso da quello italiano e, per altro verso, ha formulato principi più generali, i quali si profilano perfettamente rispettati dalla legislazione nazionale, nella quale l'ergastolo quale pena perpetua è suscettibile L di riduzione proprio per effetto della liberazione condizionale (Corte EDU sez. 2, 11/10/2011, Schuchter c. Italia, n. 68476/10): istituto che garantisce di diritto e di fatto la trasformazione della pena di durata illimitata in temporanea ed offre al condannato aspettative di scarcerazione qualora presenti i requisiti pretesi dalle norme di riferimento. In tal senso la Corte sovranazionale ha riconosciuto che la condanna al carcere a vita non si pone di per sé in contrasto con l'art. 3 o con altre disposizioni della Convenzione, che non la vietano, precisando che, per quanto riguarda le pene perpetue, l'art. 3 cit. va interpretato nel senso che esso esige che tali pene siano riducibili, ossia sottoposte a un riesame che permetta alle autorità nazionali di verificare se, durante l'esecuzione della pena, il detenuto abbia fatto dei progressi sulla via del riscatto tali che nessun motivo legittimo relativo alla pena permetta più di giustificare il suo mantenimento in detenzione, sicché il possibile conflitto con l'art. 3 è ravvisabile solo quando le previsioni normative configurino l'ergastolo come non comprimibile, vale a dire come immutabile nella durata pari alla vita del condannato e non abbreviabile nel corso dell'esecuzione per la negazione di qualsiasi prospettiva di successiva liberazione. Ciò che rileva è, in particolare, l'astratta possibilità di riduzione del trattamento sanzionatorio alla stregua degli strumenti esecutivi previsti dalla legislazione interna, anche se non giurisdizionalizzati, ma affidati ad autorità amministrativa, non il rischio che, non ricorrendo in concreto i presupposti e le condizioni richiesti, la pena a vita sia effettivamente scontata per intero (Corte EDU, Sez. 4, n. 41216 del 12 marzo 2019, Petukhov contro [OSCURATO:PERSONA]). 7. Nel caso in esame, per quanto si è già puntualizzato, non emerge che a [OSCURATO:PERSONA] sia in assoluto precluso l'accesso alla liberazione condizionale e quindi che la sottoposizione a pena perpetua, per la sua posizione,sia irrisolvibile ed immodificabile. Né potrebbe argomentarsi nel senso che l'accesso alla liberazione condizionale sarebbe in funzione della grazia e della discrezionalità del giudice competente o del Capo dello Stato, trattandosi di affermazioni apodittiche, non avvalorate da qualsiasi considerazione giuridica, quindi insuscettibili di favorevole accoglimento. Va, invece, osservato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 135 del 26 febbraio 2003, ha riscontrato l'insussistenza di profili di incostituzionalità nella disciplina vigente della liberazione condizionale, che rimette alla scelta del condannato per uno dei delitti previsti dall'art. 4-bis Ord. pen. se collaborare o meno con la giustizia senza escluderlo in assoluto dall'accesso al beneficio. La corretta esegesi degli istituti dell'ordinamento penitenziario e del sistema codicistico penale impone di rilevare che essi consentono il differimento dell'esecuzione per ragioni di salute a tutela dei condannati più fragili e favoriscono con strumenti diversificati la rieducazione di chiunque sia sottoposto ad espiazione di pena detentiva, compreso il condannato a pena perpetua. L'istituto dell'ergastolo risulta, quindi, analizzato in modo esaustivo dai giudici di merito e si coordina con le valutazioni di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen., nella parte in cui prevede l'applicazione della pena dell'ergastolo, in relazione all'asserita natura 8 LI perpetua di tale sanzione, per conseguente contrasto con l'art. 27, comma terzo, Cost., in considerazione, da un lato, della connotazione polifunzionale della misura, in quanto comprensiva delle finalità di prevenzione, generale e speciale, nonché di difesa e di rieducazione sociale e, dall'altro, dell'esistenza di una disciplina di esecuzione che consente di escludere, in concreto, la perpetuità della stessa (Sez. 34199 del 12/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267656 - 01; Sez.1, n. 43711 del 24/09/2015, A, Rv.265074 - 01). In senso analogo - e per la manifesta infondatezza della questione posta - si è osservato che con l'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario l'ergastolo ha cessato di essere una pena perpetua, quindi non può dirsi contrario al senso di umanità; né esso è incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera (Sez.1, n. 33018 del 29/03/2012, Esposito, Rv.253430 - 01). In tempi non recenti, peraltro, la questione di costituzionalità proposta è stata affrontata dalla Corte costituzionale, che (sent. n. 168 del 1994) ha disatteso le prospettazioni che ora vengono reiterate ricordando la posizione assunta sul tema della coerenza dell'ergastolo con la finalità rieducativa della pena (enunciata dall'art. 27 Cost.), specificando che,"avuto riguardo al momento dinamico dell'applicazione della pena, il precetto costituzionale appare comunque soddisfatto dal legislatore che ha da tempo esteso all'ergastolano non solo l'istituto della liberazione condizionale ... ma anche altre misure premiali che anticipano il reinserimento come effetto del suo sicuro ravvedimento da comprovarsi da parte del giudice", e concludendo nel senso che le corrispondenti evoluzioni normative hanno finito "con l'incidere sulla natura stessa dell'ergastolo che non è più quella concepita alle sue origini dal codice penale del 1930", così da togliere "ogni significato al carattere della perpetuità" della pena (v. anche sent. n. 264 del 1974; n. 306 del 1993; n. 282 del 1989; n. 107 del 1980; n. 179 del 1973 e n. 12 del 1966). Né conduce a diverso esito la valutazione della sentenza emessa il 13 giugno 2019 dalla Corte EDU nel caso Viola contro Italia, nella quale è stato evidenziato che il sistema convenzionale non consente che l'esecuzione di una pena avvenga senza mirare al reinserimento sociale del condannato e senza consentirgli la possibilità di recuperare la libertà personale,e ha considerato l'istituto noto come ergastolo ostativo, previsto dalla legislazione italiana, contrario all'art. 3 CEDU, nella parte in cui implica una presunzione assoluta di pericolosità sociale del detenuto che non abbia collaborato con la giustizia. La stessa linea esegetica è stata seguita, del resto, dalla Corte costituzionale lì dove (con sent n. 253 del 2019) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis Ord. pen. nella parte in cui non consente al detenuto condannato all'ergastolo ostativo di accedere al permesso premio se non qualora abbia collaborato con la giustizia o abbia ottenuto l'accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile, essendosi censurata la presunzione assoluta di pericolosità sociale, insita nella condanna per i più gravi reati, a vantaggio dell'emersione di una presunzione soltanto relativa, superabile qualora siano acquisiti elementi positivi, idonei a dimostrare la cessazione del vincolo di appartenenza alla criminalità organizzata, elementi che non possono consistere nel regolare comportamento carcerario o nella mera partecipazione al percorso rieducativo. 8. Alle richiamate coordinate ermeneutiche si è correttamente attenuta l'ordinanza impugnata, mentre il ricorso si è limitato ad affermare e reiterare in termini assertivi il carattere degradante e la contrarietà alla dignità umana della perpetuità dell'ergastolo, senza prendere in esame la posizione esecutiva del proponente, senza addurre l'eventuale formulazione da parte sua di istanze in thesi respinte e senza addurre l'impossibilità di conseguire concretamente la liberazione condizionale. La critica difensiva, pertanto, si è risolta in prospettazioni aspecifiche, non supportate con elementi giuridicamente argomentati e non sorrette da argomenti logicamente persuasivi. 9. Il ricorso deve essere dichiarato, pertanto, inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione dell'insieme delle questioni dedotte e valutato il contenuto dell'unico motivo,