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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08367/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava le istanze di misure alternative presentate da [OSCURATO:PERSONA], rilevando il difetto di verificata e stabile attività lavorativa e la pericolosità sociale dell'interessato.

Preliminarmente, il Tribunale respingeva l'istanza di rinvio della trattazione del procedimento, avanzata con memoria scritta il giorno stesso dell'udienza, e basata sull'impossibilità dell'interessato a comparire per motivi di salute, osservando che Dimmito non aveva chiesto di essere sentito.

2. Propone ricorso per Cassazione il difensore con unico motivo, con il quale deduce la nullità dell'ordinanza per violazione del diritto di difesa, atteso che il Dimmito aveva presentato istanza di presenziare all'udienza, unitamente all'istanza di legittimo impedimento, trasmessa il giorno antecedente l'udienza stessa tramite PEC del difensore

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, non essendovi agli atti alcuna richiesta di ascolto da parte del soggetto interessato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Nell'ambito del procedimento di sorveglianza, non essendo necessaria la partecipazione al giudizio del condannato, non rileva il suo legittimo impedimento a comparire, a meno che egli abbia preventivamente richiesto di essere sentito personalmente (Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280299).

Dagli atti trasmessi alla Corte, esaminabili in ragione della natura processuale del vizio dedotto, risulta che il difensore ha effettivamente trasmesso a mezzo PEC, il giorno antecedente l'udienza, unitamente all'istanza di legittimo impedimento, un documento con cui l'interessato chiede personalmente il rinvio della trattazione per "presenziare all'udienza al fine di rendere dichiarazioni a suo favore".

Risultando rituale istanza di partecipazione ex art. 666, comma 4, cod. proc. pen., che non vi è ragione di ritenere che debba richiedere particolari formalismi, la decisione di non disporre il rinvio richiesto è illegittima e comporta la declaratoria di nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 178, lett. c).

2. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo esame, da condurre alla luce del principio di diritto sopra esposto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Così deciso in Roma, il 1° febbraio 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava le istanze di misure alternative presentate da [OSCURATO:PERSONA], rilevando il difetto di verificata e stabile attività lavorativa e la pericolosità sociale dell'interessato. Preliminarmente, il Tribunale respingeva l'istanza di rinvio della trattazione del procedimento, avanzata con memoria scritta il giorno stesso dell'udienza, e basata sull'impossibilità dell'interessato a comparire per motivi di salute, osservando che Dimmito non aveva chiesto di essere sentito. 2. Propone ricorso per Cassazione il difensore con unico motivo, con il quale deduce la nullità dell'ordinanza per violazione del diritto di difesa, atteso che il Dimmito aveva presentato istanza di presenziare all'udienza, unitamente all'istanza di legittimo impedimento, trasmessa il giorno antecedente l'udienza stessa tramite PEC del difensore 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, non essendovi agli atti alcuna richiesta di ascolto da parte del soggetto interessato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Nell'ambito del procedimento di sorveglianza, non essendo necessaria la partecipazione al giudizio del condannato, non rileva il suo legittimo impedimento a comparire, a meno che egli abbia preventivamente richiesto di essere sentito personalmente (Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280299). Dagli atti trasmessi alla Corte, esaminabili in ragione della natura processuale del vizio dedotto, risulta che il difensore ha effettivamente trasmesso a mezzo PEC, il giorno antecedente l'udienza, unitamente all'istanza di legittimo impedimento, un documento con cui l'interessato chiede personalmente il rinvio della trattazione per "presenziare all'udienza al fine di rendere dichiarazioni a suo favore". Risultando rituale istanza di partecipazione ex art. 666, comma 4, cod. proc. pen., che non vi è ragione di ritenere che debba richiedere particolari formalismi, la decisione di non disporre il rinvio richiesto è illegittima e comporta la declaratoria di nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 178, lett. c). 2. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo esame, da condurre alla luce del principio di diritto sopra esposto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così deciso in Roma, il 1° febbraio 2023 Il Consigliere estensore
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