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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30540/2025

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25637/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -resistente - [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -resistente - [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tem pore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -resistente - Eredi di [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso l’ordinanza del Tribunale di Bolognan. 2118/2024, depositata Oggetto:regolamento di competenza il 28 ottobre 2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propon gono ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna, depositata il 28 ottobre 2024, che ha dichiarato il proprio difetto di competenza per territorio, adecidere sulle loro domande di: accertamento e liquidazione del valore della quota del socio defunto nella [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente quali liquidatore e liquidatore di fatto di tale società,al risarcimento dei danni per atti di malagestio in danno dei creditori sociali; condannare la società di fatto rappresentata dai predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per abuso dell’attività di direzione e coordinamento ; condannare la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2497, secondo comma, cod. c iv . nei limiti del vantaggio conseguito dalla vendita del ristorante « da Guido » ; accertare l’inefficacia, exart. 2901 cod. c iv . , del conferimento disposto dallaFuturo [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della TOBU s .r.l.; - l ’ordinanza impugnata , dopo aver rilevato che gli attori avevano ritenuto competente la Sezione specializzata in ragione dell’allegata esistenza di una società di fatto occultatra [OSCURATO:PERSONA] suo figlio [OSCURATO:PERSONA], ha osservato che l’esistenza di una siffatta società non eraconfigurabile alla luce delle stesse allegazioni degli attori , in cui si denunciava la circostanza, incompatibile con la riferita allegazione, della suddivisione degliutili tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA].; -il Tribunale ha aggiunto che le ulteriori circostanze allegate dagli attori (in particolare, la creazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per depauperare la cancellata [OSCURATO:SOCIETA].; il controllo di tali società da parte del predetto Bugli; lo svolgimento di attività analoghe da parte delle società controllate; la coincidenza delle loro sedi; le operazioni tra società riconducibili a Bugli e Vincenziin danno degli eredi del socio defunto ) pur potendo, in astratto, essere ricondotti a un disegno unitario, non erano in grado di dimostrare l’esistenza di una struttura societaria di fatto; -il ricorso è affidato a tre motivi; - [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. depositano distinte scritture difensive; -gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] non spiegano alcuna attività difensiva; - i ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo i ricorrent i denuncia no la violazione, falsa o erronea applicazione degli artt. 10, 112 e 270, quarto comma, cod. proc. civ., per aver l’ordinanza impugnata escluso la competenza della adita Sezione specializzata senza considerare la prospettazione dei fatti e il petitum chiesto dagli attori, ma all’esito d ell’accertamento incidentale dell’inesistenza dei fatti allegati; -con il secondo motivo deducono la violazione degli artt. 40 cod. proc. civ. e 3, terzo comma, d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168,evidenziando che ledomande di accertamento del valore reale della società depauperata in danno dei creditorie de gli atti di mala gestio e l ’azione revocatoria dovrebbero ritenersi attratte dinanzi a tale Sezione per ragioni di connessionecon l’azione ex art. 2497 cod. civ. proposta nei confronti della società di fatto occulta,ricadente nella competenza della Sezione specializzata in materia di imprese; - con il terzo motivo si dolgono della violazione degli artt. 171 - bis , primo comma, e 175 cod. proc. civ., per aver il Tribunale escluso l’esistenza della allegata società di fatto in ragione della prospettata distribuzione degli utili alla [OSCURATO:SOCIETA]. e alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l . senza considerare che la natura occulta di tale società escludeva in radice una distribuzione degli utili alla luce del sole; -lamentano, inoltre, il mancato ricorso alla semplificazione processuale di cui all’art. 171 - bis c od. proc. civ. che prevede l’anticipazione dell’esame delle questioni di rito non sanabili, tra cui quella attinente alla competenza,a una fase precedente la prima udienza; -il ricorso è infondato; - deve preliminarmente evidenziarsi che l’accertamento della competenza per valore o per valore va effettuata con criterio a priori, secondo la prospettazione fornita dall'attore nella domanda, attenendo al merito l'accertamento della fondatezzadelle contestazioni formulate dal convenuto e dovendosi tenere separate lequestioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza (cfr. Cass. 16 luglio 2020, n.15254; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29266; Cass. 22 ottobre 2015, n. 21547; Cass. 18 aprile 2014, n. 9028; Cass. 23 maggio 2012, n. 8189); -ne consegue che (anche) la competenza della Sezioni specializzata in materia di impresa deve essere verificata in base all'originaria prospettazione contenuta nella causa petendiposta a fondamento della domanda attorea, indipendentemente dalla sua fondatezza e senza che rilevino le contestazioni del convenuto (c osì, Cass. 25 gennaio 2023, n. 2331; Cass. 26 giugno 2019, n. 17161; Cass. 5 febbraio 2018, n. 2680); -sotto questo profilo, la decisione impugnata non risulta condivisibile, avendo fatto discendere l’esclusione della competenza della Sezione specializzata adita da un accertamento fattuale – l’ in esistenza di una società di fatto occultarappresentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]– che atti ene al merito della causa; - tuttavia, si osserva che l’art. 3, secondo comma, d.lgs. n. 168 del 2003 attribuisce alle Sezioni specializzate in materia di impresa la competenzasulle cause aventi a oggetto rapporti societari, di cui alla lett. a) del medesimo comma, e le altre materie indicate alle lettere successive «relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché allestabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento»; - tali Sezioni , dunque, non sono competenti alle cause aventi tali oggetti relative alle società di persone, fatta eccezione soltanto per quelle che esercitino o siano sottoposte a direzione e coordinamento rispetto a società di capitali o cooperative (cfr. Cass. 28 novembre 2023, n. 33024); -pertanto, nel caso in esame non sussiste la invocata competenza della Sezione specializzata adita, attesoche il dedotto abuso della direzione e coordinamento è, nella prospettazione degli attori, riferito alla società di fatto occulta –in quanto tale non rientrante tra quelle prese in esame dal richiamato art. 3, secondo comma, d.lgs. n. 168 del 2003 – ed esercitato nei confronti di una società di persone (la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); - per le suesposte considerazioni ricorso per regolamento di competenza non può essere accolto; -le spese del regolamento sono rimesse al giudice del merito P.Q.M La Corte respinge il ricorso per regolamento di competenza; rimette al giudizio di merito la regolazione delle spese del regolamento di competenza.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, in solido tra loro,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25637/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -resistente - [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -resistente - [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tem pore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -resistente - Eredi di [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso l’ordinanza del Tribunale di Bolognan. 2118/2024, depositata Oggetto:regolamento di competenza il 28 ottobre 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propon gono ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna, depositata il 28 ottobre 2024, che ha dichiarato il proprio difetto di competenza per territorio, adecidere sulle loro domande di: accertamento e liquidazione del valore della quota del socio defunto nella [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente quali liquidatore e liquidatore di fatto di tale società,al risarcimento dei danni per atti di malagestio in danno dei creditori sociali; condannare la società di fatto rappresentata dai predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per abuso dell’attività di direzione e coordinamento ; condannare la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2497, secondo comma, cod. c iv . nei limiti del vantaggio conseguito dalla vendita del ristorante « da Guido » ; accertare l’inefficacia, exart. 2901 cod. c iv . , del conferimento disposto dallaFuturo [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della TOBU s .r.l.; - l ’ordinanza impugnata , dopo aver rilevato che gli attori avevano ritenuto competente la Sezione specializzata in ragione dell’allegata esistenza di una società di fatto occultatra [OSCURATO:PERSONA] suo figlio [OSCURATO:PERSONA], ha osservato che l’esistenza di una siffatta società non eraconfigurabile alla luce delle stesse allegazioni degli attori , in cui si denunciava la circostanza, incompatibile con la riferita allegazione, della suddivisione degliutili tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA].; -il Tribunale ha aggiunto che le ulteriori circostanze allegate dagli attori (in particolare, la creazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per depauperare la cancellata [OSCURATO:SOCIETA].; il controllo di tali società da parte del predetto Bugli; lo svolgimento di attività analoghe da parte delle società controllate; la coincidenza delle loro sedi; le operazioni tra società riconducibili a Bugli e Vincenziin danno degli eredi del socio defunto ) pur potendo, in astratto, essere ricondotti a un disegno unitario, non erano in grado di dimostrare l’esistenza di una struttura societaria di fatto; -il ricorso è affidato a tre motivi; - [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. depositano distinte scritture difensive; -gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] non spiegano alcuna attività difensiva; - i ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo i ricorrent i denuncia no la violazione, falsa o erronea applicazione degli artt. 10, 112 e 270, quarto comma, cod. proc. civ., per aver l’ordinanza impugnata escluso la competenza della adita Sezione specializzata senza considerare la prospettazione dei fatti e il petitum chiesto dagli attori, ma all’esito d ell’accertamento incidentale dell’inesistenza dei fatti allegati; -con il secondo motivo deducono la violazione degli artt. 40 cod. proc. civ. e 3, terzo comma, d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168,evidenziando che ledomande di accertamento del valore reale della società depauperata in danno dei creditorie de gli atti di mala gestio e l ’azione revocatoria dovrebbero ritenersi attratte dinanzi a tale Sezione per ragioni di connessionecon l’azione ex art. 2497 cod. civ. proposta nei confronti della società di fatto occulta,ricadente nella competenza della Sezione specializzata in materia di imprese; - con il terzo motivo si dolgono della violazione degli artt. 171 - bis , primo comma, e 175 cod. proc. civ., per aver il Tribunale escluso l’esistenza della allegata società di fatto in ragione della prospettata distribuzione degli utili alla [OSCURATO:SOCIETA]. e alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l . senza considerare che la natura occulta di tale società escludeva in radice una distribuzione degli utili alla luce del sole; -lamentano, inoltre, il mancato ricorso alla semplificazione processuale di cui all’art. 171 - bis c od. proc. civ. che prevede l’anticipazione dell’esame delle questioni di rito non sanabili, tra cui quella attinente alla competenza,a una fase precedente la prima udienza; -il ricorso è infondato; - deve preliminarmente evidenziarsi che l’accertamento della competenza per valore o per valore va effettuata con criterio a priori, secondo la prospettazione fornita dall'attore nella domanda, attenendo al merito l'accertamento della fondatezzadelle contestazioni formulate dal convenuto e dovendosi tenere separate lequestioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza (cfr. Cass. 16 luglio 2020, n.15254; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29266; Cass. 22 ottobre 2015, n. 21547; Cass. 18 aprile 2014, n. 9028; Cass. 23 maggio 2012, n. 8189); -ne consegue che (anche) la competenza della Sezioni specializzata in materia di impresa deve essere verificata in base all'originaria prospettazione contenuta nella causa petendiposta a fondamento della domanda attorea, indipendentemente dalla sua fondatezza e senza che rilevino le contestazioni del convenuto (c osì, Cass. 25 gennaio 2023, n. 2331; Cass. 26 giugno 2019, n. 17161; Cass. 5 febbraio 2018, n. 2680); -sotto questo profilo, la decisione impugnata non risulta condivisibile, avendo fatto discendere l’esclusione della competenza della Sezione specializzata adita da un accertamento fattuale – l’ in esistenza di una società di fatto occultarappresentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]– che atti ene al merito della causa; - tuttavia, si osserva che l’art. 3, secondo comma, d.lgs. n. 168 del 2003 attribuisce alle Sezioni specializzate in materia di impresa la competenzasulle cause aventi a oggetto rapporti societari, di cui alla lett. a) del medesimo comma, e le altre materie indicate alle lettere successive «relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché allestabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento»; - tali Sezioni , dunque, non sono competenti alle cause aventi tali oggetti relative alle società di persone, fatta eccezione soltanto per quelle che esercitino o siano sottoposte a direzione e coordinamento rispetto a società di capitali o cooperative (cfr. Cass. 28 novembre 2023, n. 33024); -pertanto, nel caso in esame non sussiste la invocata competenza della Sezione specializzata adita, attesoche il dedotto abuso della direzione e coordinamento è, nella prospettazione degli attori, riferito alla società di fatto occulta –in quanto tale non rientrante tra quelle prese in esame dal richiamato art. 3, secondo comma, d.lgs. n. 168 del 2003 – ed esercitato nei confronti di una società di persone (la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); - per le suesposte considerazioni ricorso per regolamento di competenza non può essere accolto; -le spese del regolamento sono rimesse al giudice del merito P.Q.M La Corte respinge il ricorso per regolamento di competenza; rimette al giudizio di merito la regolazione delle spese del regolamento di competenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, in solido tra loro,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
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