CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 2025
Cassazione n. 14722/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo, concernente la ricostruzione del fatto storico, è inammissibile, in quanto i ricorrenti ripropongono le medesime questioni già correttamente esaminate dai giudici di merito, sollecitando nuovamente una prospettazione alternativa rispetto all'accadimento dei fatti così come accertato con motivazione immune da censure; rilevato che il secondo motivo, relativo all'entità della pena, è generico, avendo la Corte di appello motivato in ordine al fatto che la pena, determinata in misura prossima al minimo edittale, risultava ampiamente adeguata rispetto alla gravità del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere e