CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 25167/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 18357-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AMPEZZO 190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già ALITALIA - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5226/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/12/2017 R.G.N. 1269/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. con sentenza n. 5226/2017 la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA], già dipendente di Alitalia - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (da ora Alitalia LAI), aveva chiesto l'accertamento del diritto ad essere assunta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( da ora Alitalia CAI ) con la qualifica di Assistente di volo responsabile - corrispondente a quella in precedenza rivestita di capo cabina PI - e, in subordine, la condanna della società al risarcimento del danno subito per effetto della mancata assunzione; 1.1. a fondamento della pretesa la ricorrente aveva invocato l'Accordo quadro del 30 settembre 2008 e il successivo Accordo in data 31 ottobre 2008 tra la convenuta Alitalia CAI e le Organizzazioni sindacali, con il quale la società si era impegnata ad "assorbire" , sulla base di determinati criteri, 12.500 risorse umane da individuarsi tra il personale in precedenza impiegato alle dipendenze di Alitalia in amministrazione straordinaria e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, posto dapprima in CIGS e quindi in mobilità; la ricorrente aveva, inoltre, invocato il carattere discriminatorio della mancata assunzione in connessione con lo stato di maternità; 1.2. la Corte di merito ha confermato il rigetto della originaria domanda, richiamando le argomentazioni di prime cure ed, in sintesi, osservando che: a) l'Accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla base della pretesa azionata non aveva natura "aziendale", e quindi efficacia erga omnes, bensì carattere privatistico e natura obbligatoria, vincolante per le sole parti stipulanti, tra le quali non si annoverava la Trovato stante l'assenza di uno speciale potere di rappresentanza delle organizzazioni sindacali in ordine a specifici diritti disponibili nascenti dal rapporto di lavoro, b) tale Accordo non si configurava quale i contratto a favore di terzi per difetto di determinatezza e/o determinabilità dei soggetti beneficiari; c) le parti, al fine della selezione del personale da assumere, avevano fatto riferimento a due gruppi di criteri: al primo gruppo appartenevano in particolare i criteri rappresentati dall'area organizzativa di appartenenza, intesa come suddivisione del fabbisogno occupazionale di CAI con riferimento alle famiglie professionali personali di terra , PNC, PNT, suddiviso per aree organizzative ( aeromobili per il PNT e PNC ; dipartimento settore terra) " come da tabella allegata"; al secondo gruppo appartenevano i criteri rappresentati dal possesso di abilitazioni /certificazioni, dalla localizzazione , intesa come domicilio, dimora, residenza del personale rispetto alla sede - base di destinazione; l'anzianità aziendale, i carichi familiari, eventuali limitazioni all'impiego (ad eccezione di alcune ipotesi singolarmente individuate); le parti stipulanti avevano inoltre chiarito nell'accordo che il primo gruppo di criteri, attuativi del piano industriale e del relativo dimensionamento erano necessariamente sovraordinati ai criteri del secondo gruppo; d) in ragione dell'assoluta prevalenza attribuita in tale accordo alle esigenze organizzative di Alitalia CAI e della mancata redazione della tabella volta a suddividere il fabbisogno occupazionale della resistente per aree organizzative, come concordato, non era possibile individuare in modo automatico i lavoratori beneficiari dell'assunzione; e) infine, la deduzione della lavoratrice intesa a far valere la ingiustificata preternnissione rispetto ad altri lavoratori, assunti benché in possesso di anzianità inferiore, non era sufficiente a corroborare la pretesa attorea proprio in ragione della pluralità dei criteri di scelta di cui all'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che oltre al criterio dell'anzianità faceva riferimento ad altri elementi tra i quali, in via esemplificativa, quello dei carichi familiari, rispetto al quale nulla aveva dedotto la lavoratrice;2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso; 3. entrambe le parti hanno depositato memoria; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1411, 1372, comma 2, 1362 e 1363, e 2113 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per non avere considerato che la natura di contratto a favore di terzi degli accordi in esame non escludeva la riconducibilità delle intese tra le parti al novero dei contratti aziendali; la sentenza impugnata non aveva considerato che gli accordi erano stati siglati dalle 00.SS. in rappresentanza dei lavoratori nonché dalla "cedente" Alitalia LAI e dalla cessionaria Alitalia CAI e che la relativa applicazione era stata garantita ad opera del Governo; 2. con il secondo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1411, 1372, comma 2, 1362, 1363, e 2113 cod. civ., ed in particolare degli artt. 1, 2 e 3 legge n. 166/2008 di conversione del d.l. n. 134/2008, per non avere il giudice di appello considerato la efficacia vincolante dell'accordo derivante dalla sottoscrizione dello stesso da parte di esponenti del Governo dell'epoca; tale sottoscrizione conferiva agli accordi in oggetto una efficacia normativa regolamentare superiore a quella di meri accordi interprivati, equiparabile a quella dei [OSCURATO:PERSONA] vertenti su questioni di amministrazione; denunzia inoltre che nell'interpretazione dell'Accordo il giudice di appello era incorso in violazione delle regole legali di interpretazione dei contratti e nel vizio di motivazione, ulteriormente argomentando sulla determinabilità dei beneficiari delle intese in questione;3. con il terzo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1411, 1372, comma 2, 1362 e 1363 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per non avere ritenuto sufficienti le deduzioni della ricorrente onde superare l'ostacolo alla individuazione dei soggetti beneficiari degli accordi rappresentata dalla omessa redazione della tabella volta a consentire la individuazione dei nominativi dei lavoratori "assorbibili" ; 4. i motivi di ricorso, trattati congiuntamente per connessione, devono essere respinti; 5. occorre premettere che la sentenza impugnata si fonda su due autonome rationes decidendi - ciascuna delle quali idonea a sorreggere la statuizione di rigetto della originaria domanda - rappresentate: a) dalla inconfigurabilità di un contratto a favore dei terzi nell'accordo sindacale del 31 ottobre 2008, stipulato tra le organizzazioni sindacali e Alitalia CAI, accordo con il quale quest'ultima si era impegnata ad assumere 12.500 unità lavorative da individuarsi tra il personale in precedenza impiegato alle dipendenze di Alitalia in amministrazione straordinaria e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, posto dapprima in CIGS e quindi in mobilità; b) dalla carenza di allegazioni da parte della ricorrente della esistenza, alla stregua dei criteri indicati nell'accordo in oggetto, di titoli che dimostravano la sua ingiustificata pretermissione rispetto ad altri lavoratori assunti da Alitalia CAI; 5.1. questa seconda ratio decidendi non è incrinata dalle critiche sviluppate con il terzo motivo di ricorso al decisum sul punto del provvedimento impugnato. Parte ricorrente non contesta, infatti, la esistenza a riguardo di un onere allegatorio a proprio carico, onere conforme ai principi generali dell'ordinamento per cui colui che agisce per il riconoscimento del diritto è tenuto a provare i fatti costitutivi dello stesso; da tanto deriva che pur volendo, in via di mera ipotesi, accedere alla configurazione dell'Accordo dell'ottobre 2008 come contratto a favore di terzo, e pur volendo riconoscere al secondo gruppo dei criteri menzionati nell'accordo medesimo, la idoneità a consentire la determinabilità dei relativi beneficiari, occorreva da parte della odierna ricorrente la allegazione e dimostrazione che in applicazione della totalità dei detti criteri essa vantava un diritto all'assunzione potiore rispetto ad altri lavoratori assunti da Alitalia CAI in esecuzione dell'impegno scaturente dall'Accordo dell'ottobre 2008. Tale allegazione, come accertato dalla Corte di merito e come ammesso dalla ricorrente medesima (v. ricorso, pag. 19) , è stata carente quanto meno in relazione al criterio rappresentato dai carichi familiari, non avendo peraltro l'interessata allegato e dimostrato di avere formulato a riguardo specifiche istanze istruttorie. Quanto ora osservato vizia in radice la idoneità della comparazione effettuata tra la posizione della odierna ricorrente e quella di altre lavoratrici specificamente indicate, a dare contezza del diritto della Trovato ad essere assunta. In particolare, in tale contesto si rivelano inconferenti le deduzioni, attinenti peraltro a valutazioni di merito, circa il fatto che in concreto la odierna ricorrente, pur formalmente assunta come addetto scalo avesse svolto sia queste ultime mansioni sia quella di addetta all'ufficio amministrativo, come anche la collega Ramondetta, sia che quest'ultima avesse una minore anzianità di servizio. Analoghe considerazioni valgono in relazione alla posizione della collega Anzaldo, rispetto alla quale la ricorrente deduce di essere in possesso di requisiti superiori. Infine del tutto generico si rivela l'assunto della odierna ricorrente secondo il quale la documentazione offerta in prime cure e gli esiti della istruttoria dimostravano il diritto ad essere assunta, per la dirimente considerazione che il rinvio agli atti e documenti di causa è formulato, in violazione del precetto di cui all'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., senza indicazione e trascrizione del contenuto del documento o della risultanza istruttoria alla base della censura , e senza la individuazione di elementi per la relativa reperibilità nell'ambito degli atti e documenti del giudizio di merito, come prescritto (Cass. n. 29093/2018, Cass. n. 195/2016, Cass. n. 16900/2015, Cass. n. 26174/ 2014, Cass. n. 22607/2014, Cass. Sez. Un. n. 7161/2010); 6. il rigetto del terzo motivo di ricorso assorbe la necessità di esame delle doglianze sviluppate con il primo ed il secondo motivo; 7. al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite; 8. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 4.000, 00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. ectrat11gtra~. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico