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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21794/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; if [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive si basano su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranei al sindacato del presente giudizio ed avulsi da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., ampiamente esplicitando, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955 - 01; Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594 - 01), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sull'assenza di prova del coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 magg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; if [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive si basano su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranei al sindacato del presente giudizio ed avulsi da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., ampiamente esplicitando, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955 - 01; Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594 - 01), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sull'assenza di prova del coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 magg
Sentenza Cassazione n. 21794/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris