CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 31945/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0302FXP) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni in data 7 luglio 2022 della difesa„ avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. OSSERVA Ritenuto che i tre motivi di ricorsi afferenti, rispettivamente, alla responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen. (motivo 1), a quello di cui all'art. :341-bis cod. pen. (motivo 2), in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen. (motivo 3) sono reiterativi di identiche doglianza già adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha fatto corretto riferimento alle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e alle relazioni dei verbalizzanti onde confortare le violenze (pagg. 5, 6 e 7 sentenza impugnata) ed offese (pag. 7) rivolte ai militari intervenuti, argomentando circa l'assenza di elementi che consentissero di giustificare simile reazione a fronte di adeguata condotta tesa ad allontanare dall'esercizio pubblico il Lasco (pagg. 7 e 8); rilevato che in ordine a detti motivi (1, 2 e 3) il ricorrente si limita a riprodurre la parte della decisione per poi apoditticamente dedurre carenze motivazionali e violazioni di legge in realtà inesistenti; osservato che quanto al motivo (n. 4) con cui deduce la violazione dell'art. 53 legge n. 689/1981, il motivo è manifestamente infondato alla luce della evidenziata spiccata inclinazione e capacità a delinquere del Lasco che impedisce la possibilità, anche in ragione dei plurimi e reiterato precedenti penali, di sostituire la pena irrogata, motivazione con cui la difesa non si confronta (pag. 9); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 3 0 GO 7