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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09881/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21848/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, Largo SOMALIA N.67, nello studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende congiuntamente con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; -controricorrente – avverso la sentenza n. 467/2021 della [OSCURATO:PERSONA], SEZ. [OSCURATO:PERSONA] BRESCIAdepositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: Il Comune di Marmirolo propone ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 467/21, depositata il 2/2/21 che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento e di rettifica, con il quale il Comune accertava in capo alla società contribuente una maggiore imposta ICI per l’anno 2011, ha rigettato l’appello del Comune, confermando l’annullamento dell’avviso di accertamento, così come statuito dai giudici di primo grado.

La controversia verte sulla disciplina di agevolazione fiscale disposta dall’art. 7, comma 2 bis, del D.L. 13/05/2011 n. 79, convertita poi con modificazioni nella legge 12/7/2011 n. 106, in base alla quale la società contribuente aveva provveduto alla presentazione della istanza ivi previsti, con correlativa autocertificazione della circostanza che l’Agenzia delle Entrate, in relazione a tale istanza, aveva annotato nelle risultanze catastali l’accertamento del requisito della ruralità dei due fabbricati di cui è causa, in ordine alla produzione degli effetti dell’istanza a decorrere dal quinquennio precedente alla sua presentazione.

La CTR ha respinto l’appellodel Comune riconoscendo, in capo alla società, la non applicabilità dell’ICI ai fabbricati rurali di cui è controversia. [OSCURATO:PERSONA] Cooperativa resiste con controricorso.

Il Comune ricorrente deposita successiva memoria.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso il Comune di Marmirolo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 comma 3 e 3 bis del D.lgs. 577/1993, dell’art. 7 comma 2 bis, del D.L. 70/2011, convertito nella legge 106/11, del D.M. 14.09.2011, dell’art. 13 commi 14 bis e 14 ter del D.L. 201/11 convertito nella legge 214/11, nonché del D.M. del 26.07.12 in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c., per aver la CTR riconosciuto la non applicabilità dell’ICI ai fabbricati della società contribuente.

Rilevato che: Il Comune ricorrente ha depositato memoria con richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in considerazione di un accordo conciliativo raggiunto tra le parti in seguito al quale il Comune ha, in via di autotutela, annullato l’avviso di accertamento emesso.

Il Comune ha allegato l’invio della relativa domanda di adesione e la ricevuta di ricevimento.

Risulta, inoltre, in atti la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere firmata da entrambe le parti in causa, con la richiesta di compensare le spese del giudizio.

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo per ces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21848/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, Largo SOMALIA N.67, nello studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende congiuntamente con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; -controricorrente – avverso la sentenza n. 467/2021 della [OSCURATO:PERSONA], SEZ. [OSCURATO:PERSONA] BRESCIAdepositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: Il Comune di Marmirolo propone ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 467/21, depositata il 2/2/21 che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento e di rettifica, con il quale il Comune accertava in capo alla società contribuente una maggiore imposta ICI per l’anno 2011, ha rigettato l’appello del Comune, confermando l’annullamento dell’avviso di accertamento, così come statuito dai giudici di primo grado. La controversia verte sulla disciplina di agevolazione fiscale disposta dall’art. 7, comma 2 bis, del D.L. 13/05/2011 n. 79, convertita poi con modificazioni nella legge 12/7/2011 n. 106, in base alla quale la società contribuente aveva provveduto alla presentazione della istanza ivi previsti, con correlativa autocertificazione della circostanza che l’Agenzia delle Entrate, in relazione a tale istanza, aveva annotato nelle risultanze catastali l’accertamento del requisito della ruralità dei due fabbricati di cui è causa, in ordine alla produzione degli effetti dell’istanza a decorrere dal quinquennio precedente alla sua presentazione. La CTR ha respinto l’appellodel Comune riconoscendo, in capo alla società, la non applicabilità dell’ICI ai fabbricati rurali di cui è controversia. [OSCURATO:PERSONA] Cooperativa resiste con controricorso. Il Comune ricorrente deposita successiva memoria. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso il Comune di Marmirolo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 comma 3 e 3 bis del D.lgs. 577/1993, dell’art. 7 comma 2 bis, del D.L. 70/2011, convertito nella legge 106/11, del D.M. 14.09.2011, dell’art. 13 commi 14 bis e 14 ter del D.L. 201/11 convertito nella legge 214/11, nonché del D.M. del 26.07.12 in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c., per aver la CTR riconosciuto la non applicabilità dell’ICI ai fabbricati della società contribuente. Rilevato che: Il Comune ricorrente ha depositato memoria con richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in considerazione di un accordo conciliativo raggiunto tra le parti in seguito al quale il Comune ha, in via di autotutela, annullato l’avviso di accertamento emesso. Il Comune ha allegato l’invio della relativa domanda di adesione e la ricevuta di ricevimento. Risulta, inoltre, in atti la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere firmata da entrambe le parti in causa, con la richiesta di compensare le spese del giudizio. Non ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo per ces