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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 ottobre 2024

Cassazione n. 47549/2024

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Catanzaro; vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA] ; vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in data 13 giugno 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza introdotta da [OSCURATO:PERSONA], in riferimento all' accertamento della cd. collaborazione impossibile o inesigibile.

Giova precisare che il Magistrato di Sorveglianza aveva, sulla originaria istanza di permesso premio, deciso nel merito con un rigetto della domanda.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], dedicendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

In sintesi, il ricorrente evidenzia che il Tribunale avrebbe erroneamente considerato la autonomia della posizione del Calabrese rispetto a quella del coimputato cui era stata riconosciuta la collaborazione impossibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. La decisione impugnata va annullata senza rinvio, per le ragioni che seguono. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità all'orientamento interpretativo secondo cui l'accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile ha carattere necessariamente incidentale rispetto alla 'pendenza' di una domanda principale di ottenimento di un beneficio previsto dall'ordinamento penitenziario (tra le molte v.

Sez.

I n. 48717 del 2019), beneficio sul cui regime di concedibilità influisce l'accertamento de quo.

Nel caso in esame tale presupposto manca, in ragione del fatto che la domanda di permesso premio risulta trattata e respinta dal Magistrato di Sorveglianza con decisione di merito, indipendente dall'esito della verifica in tema di collaborazione impossibile.

La assenza di un presupposto processuale della decisione va pertanto rilevata di ufficio, con annullamento senza rinvio della decisione impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Così è deciso, 25/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Catanzaro; vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA] ; vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 13 giugno 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza introdotta da [OSCURATO:PERSONA], in riferimento all' accertamento della cd. collaborazione impossibile o inesigibile. Giova precisare che il Magistrato di Sorveglianza aveva, sulla originaria istanza di permesso premio, deciso nel merito con un rigetto della domanda. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], dedicendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. In sintesi, il ricorrente evidenzia che il Tribunale avrebbe erroneamente considerato la autonomia della posizione del Calabrese rispetto a quella del coimputato cui era stata riconosciuta la collaborazione impossibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La decisione impugnata va annullata senza rinvio, per le ragioni che seguono. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità all'orientamento interpretativo secondo cui l'accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile ha carattere necessariamente incidentale rispetto alla 'pendenza' di una domanda principale di ottenimento di un beneficio previsto dall'ordinamento penitenziario (tra le molte v. Sez. I n. 48717 del 2019), beneficio sul cui regime di concedibilità influisce l'accertamento de quo. Nel caso in esame tale presupposto manca, in ragione del fatto che la domanda di permesso premio risulta trattata e respinta dal Magistrato di Sorveglianza con decisione di merito, indipendente dall'esito della verifica in tema di collaborazione impossibile. La assenza di un presupposto processuale della decisione va pertanto rilevata di ufficio, con annullamento senza rinvio della decisione impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così è deciso, 25/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47549/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris