Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 18001/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

n sentenza del 27/02/2026 emessa nel procedimento penale acarico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità del rinvio pregiudiziale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 27/02/2026, il Tribunale di Larino in composizione monocraticadeclinava la propria competenza in seno al procedimento n. 310/2024 R.G.N.R. a carico diDenis [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui 2, comma 2-bis, d. lgs. 74/2000e contestualmente sollevatarinvio pregiudiziale ex articolo 24-bis cod. proc. pen. cod. proc. pen..Evidenzia in dettaglio il giudice molisano che alla data della presentazione delladichiarazione IVA 2021 la sede legale della società correva in Rimini e venne trasferita inTermoli solo a far data dal 9 febbraio 2023.In applicazione dell’articolo 18, comma 2, d. lgs. 74/2000, la competenza sarebbequindi del giudice del luogo ove al momento della consumazione del fatto aveva sede lasocietà.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il rinvio pregiudiziale è inammissibile.2.

Ed infatti, nel momento in cui il giudice ha declinato, con sentenza, la propriacompetenza, si è spogliato del procedimento, che doveva quindi essere trasmesso alTribunale competente (il quale non è indicato in dispositivo ma, dal contenuto univoco dellamotivazione, si identifica in quello di Rimini).Non era pertanto più nel potere del Tribunale di Larino sollevare rinvio pregiudiziale exart. 24-bis cod. proc. pen., essendosi egli spogliato del procedimento.Questa Corte, in un caso solo parzialmente simile al presente, ma con principioapplicabile all’odierno procedimento, ha infatti stabilito (il corsivo è del Collegio) che «èinammissibile il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen. disposto dal giudice, al quale gli atti siano stati trasmessi per effetto diuna sentenza dichiarativa di incompetenza emessa da altro giudice, che si ritenga, a suavolta, territorialmente incompetente, in quanto la natura anticipatoria e preventiva di talestrumento postula che non vi sia già stata una decisione sulla competenza territoriale,sicché, in tal caso, l'unico rimedio esperibile risulta il conflitto di competenza» (Sez. 3, n.22304 del 14/03/2024, Gip, Rv. 286438 - 01).3.

Inoltre, questa Corte ha già chiarito che «è precluso il rinvio pregiudiziale alla Corte dicassazione per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen. nelcaso in cui il giudice investito della questione sia certo della propria competenza o, perconverso, della propria incompetenza, dovendo, in tali eventualità, adottare i provvedimenticonsequenziali, rigettando l'eccezione formulata dalla parte o dichiarando immediatamentela propria incompetenza» (Sez. 3, n. 39153 del 12/07/2024, Tribunale, Rv. 286979 - 01).Nel caso in esame, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, ilprovvedimento non espone dunque alcuna questione problematica in tema di competenza inrelazione alla quale solleciti il chiarimento della Corte al fine di ottenere una decisione stabilesul punto, essendo il giudice di Larino certo della propria incompetenza, tanto da dichiararlacon sentenza.4.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il rinviopregiudiziale della questione di competenza per territorio deve ritenersi inammissibile.Si mandi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 24-bis, comma 4,cod.proc.pen..

P.Q.MDichiara inammissibile la rimessione della questione pregiudiziale di competenza.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 24-bis, comma 4, cod.proc.pen..Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n sentenza del 27/02/2026 emessa nel procedimento penale acarico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità del rinvio pregiudiziale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 27/02/2026, il Tribunale di Larino in composizione monocraticadeclinava la propria competenza in seno al procedimento n. 310/2024 R.G.N.R. a carico diDenis [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui 2, comma 2-bis, d. lgs. 74/2000e contestualmente sollevatarinvio pregiudiziale ex articolo 24-bis cod. proc. pen. cod. proc. pen..Evidenzia in dettaglio il giudice molisano che alla data della presentazione delladichiarazione IVA 2021 la sede legale della società correva in Rimini e venne trasferita inTermoli solo a far data dal 9 febbraio 2023.In applicazione dell’articolo 18, comma 2, d. lgs. 74/2000, la competenza sarebbequindi del giudice del luogo ove al momento della consumazione del fatto aveva sede lasocietà.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il rinvio pregiudiziale è inammissibile.2. Ed infatti, nel momento in cui il giudice ha declinato, con sentenza, la propriacompetenza, si è spogliato del procedimento, che doveva quindi essere trasmesso alTribunale competente (il quale non è indicato in dispositivo ma, dal contenuto univoco dellamotivazione, si identifica in quello di Rimini).Non era pertanto più nel potere del Tribunale di Larino sollevare rinvio pregiudiziale exart. 24-bis cod. proc. pen., essendosi egli spogliato del procedimento.Questa Corte, in un caso solo parzialmente simile al presente, ma con principioapplicabile all’odierno procedimento, ha infatti stabilito (il corsivo è del Collegio) che «èinammissibile il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen. disposto dal giudice, al quale gli atti siano stati trasmessi per effetto diuna sentenza dichiarativa di incompetenza emessa da altro giudice, che si ritenga, a suavolta, territorialmente incompetente, in quanto la natura anticipatoria e preventiva di talestrumento postula che non vi sia già stata una decisione sulla competenza territoriale,sicché, in tal caso, l'unico rimedio esperibile risulta il conflitto di competenza» (Sez. 3, n.22304 del 14/03/2024, Gip, Rv. 286438 - 01).3. Inoltre, questa Corte ha già chiarito che «è precluso il rinvio pregiudiziale alla Corte dicassazione per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen. nelcaso in cui il giudice investito della questione sia certo della propria competenza o, perconverso, della propria incompetenza, dovendo, in tali eventualità, adottare i provvedimenticonsequenziali, rigettando l'eccezione formulata dalla parte o dichiarando immediatamentela propria incompetenza» (Sez. 3, n. 39153 del 12/07/2024, Tribunale, Rv. 286979 - 01).Nel caso in esame, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, ilprovvedimento non espone dunque alcuna questione problematica in tema di competenza inrelazione alla quale solleciti il chiarimento della Corte al fine di ottenere una decisione stabilesul punto, essendo il giudice di Larino certo della propria incompetenza, tanto da dichiararlacon sentenza.4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il rinviopregiudiziale della questione di competenza per territorio deve ritenersi inammissibile.Si mandi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 24-bis, comma 4,cod.proc.pen.. P.Q.MDichiara inammissibile la rimessione della questione pregiudiziale di competenza.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 24-bis, comma 4, cod.proc.pen..Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18001/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris